TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, all'udienza del 06/10/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2599/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente dall'Avv. Elia Marco e dall'Avv. Masi Marco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi al Viale San Giovanni Bosco n. 55; appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1 appellato - contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06.10.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 204 bis del Codice della strada, il sig. proponeva Parte_1 opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, avverso il verbale di accertamento e contestazione recante n. 001265/X/22 del 02.09.2022, redatto dal Comando di Polizia
Locale del Comune di Brindisi. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n.
592/2023 del 29.03.2023, accoglieva l'opposizione e annullava il verbale opposto;
quanto al regolamento delle spese di lite, disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali senza alcuna espressa motivazione.
1 Avverso tale sentenza, proponeva appello censurando l'impugnata Parte_1 sentenza nella parte in cui, pur ricorrendo la soccombenza dell'ente resistente, era stata disposta, in modo del tutto immotivato, la compensazione delle spese processuali.
Il nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si Controparte_1 costituiva. La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la mancata comparizione e costituzione in giudizio del CP_1
qui appellato, va dichiarata la sua contumacia.
[...]
Nel merito, la decisione adottata dal Giudice di Pace in ordine al regolamento delle spese di lite non è condivisibile e merita di essere riformata, con accoglimento del presente appello. In materia di spese di lite, l'art. 91 c.p.c. dispone che il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92 comma 2 c.p.c. stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, pur accogliendo totalmente il ricorso, con conseguente annullamento del verbale di accertamento, disponeva la compensazione delle spese di lite senza motivare in ordine alla sussistenza delle ipotesi previste dal citato art. 92
c.p.c. per la compensazione delle spese.
Ciò posto, questo giudice non ravvisa, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese: l'ente resistente era ed è totalmente soccombente, le questioni trattate non erano nuove (trattandosi di controversie che ricorrono con elevata frequenza) e non sono rinvenibili ragioni eccezionali che potrebbero giustificare una deroga alla regola per cui le spese di lite seguono la soccombenza.
A questo punto, per i principi sopra evidenziati, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna del al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio che vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione fino a € 1.100, innanzi al Giudice di
2 Pace, con distrazione nei confronti dei procuratori di parte ricorrente, Avv. Elia Marco e
Avv. Masi Marco, dichiaratasi anticipatari.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M.
147/2022 ridotti del 50%, vista l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore fino a € 1.110, con distrazione nei confronti dei procuratori di parte appellante, Avv. Elia Marco e Avv. Masi
Marco, dichiaratasi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi n. 592/2023 del 29.03.2023, condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di cui al primo grado di giudizio in favore di , liquidate in Parte_1 complessive € 321,00 di cui € 43,00 per spese ed € 278,00 per competenze oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in complessive € 296,50 di cui € 64,50 per spese ed €
232,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- dispone la distrazione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, in favore dei procuratori di , Avv. Elia Marco e Avv. Masi Marco, dichiaratasi Parte_1 anticipatari.
Brindisi, 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
CO, all'udienza del 06/10/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2599/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 congiuntamente dall'Avv. Elia Marco e dall'Avv. Masi Marco, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Brindisi al Viale San Giovanni Bosco n. 55; appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1 appellato - contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 06.10.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 204 bis del Codice della strada, il sig. proponeva Parte_1 opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Brindisi, avverso il verbale di accertamento e contestazione recante n. 001265/X/22 del 02.09.2022, redatto dal Comando di Polizia
Locale del Comune di Brindisi. All'esito del giudizio, il Giudice di Pace, con sentenza n.
592/2023 del 29.03.2023, accoglieva l'opposizione e annullava il verbale opposto;
quanto al regolamento delle spese di lite, disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali senza alcuna espressa motivazione.
1 Avverso tale sentenza, proponeva appello censurando l'impugnata Parte_1 sentenza nella parte in cui, pur ricorrendo la soccombenza dell'ente resistente, era stata disposta, in modo del tutto immotivato, la compensazione delle spese processuali.
Il nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello, non si Controparte_1 costituiva. La causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, stante la mancata comparizione e costituzione in giudizio del CP_1
qui appellato, va dichiarata la sua contumacia.
[...]
Nel merito, la decisione adottata dal Giudice di Pace in ordine al regolamento delle spese di lite non è condivisibile e merita di essere riformata, con accoglimento del presente appello. In materia di spese di lite, l'art. 91 c.p.c. dispone che il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Il successivo art. 92 comma 2 c.p.c. stabilisce che il giudice può compensare tra le parti le spese di lite quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero quando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, pur accogliendo totalmente il ricorso, con conseguente annullamento del verbale di accertamento, disponeva la compensazione delle spese di lite senza motivare in ordine alla sussistenza delle ipotesi previste dal citato art. 92
c.p.c. per la compensazione delle spese.
Ciò posto, questo giudice non ravvisa, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese: l'ente resistente era ed è totalmente soccombente, le questioni trattate non erano nuove (trattandosi di controversie che ricorrono con elevata frequenza) e non sono rinvenibili ragioni eccezionali che potrebbero giustificare una deroga alla regola per cui le spese di lite seguono la soccombenza.
A questo punto, per i principi sopra evidenziati, l'appello deve essere accolto, con conseguente condanna del al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio che vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal DM 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione fino a € 1.100, innanzi al Giudice di
2 Pace, con distrazione nei confronti dei procuratori di parte ricorrente, Avv. Elia Marco e
Avv. Masi Marco, dichiaratasi anticipatari.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M.
147/2022 ridotti del 50%, vista l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore fino a € 1.110, con distrazione nei confronti dei procuratori di parte appellante, Avv. Elia Marco e Avv. Masi
Marco, dichiaratasi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina CO, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
- accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di Pace di
Brindisi n. 592/2023 del 29.03.2023, condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di cui al primo grado di giudizio in favore di , liquidate in Parte_1 complessive € 321,00 di cui € 43,00 per spese ed € 278,00 per competenze oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in complessive € 296,50 di cui € 64,50 per spese ed €
232,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- dispone la distrazione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, in favore dei procuratori di , Avv. Elia Marco e Avv. Masi Marco, dichiaratasi Parte_1 anticipatari.
Brindisi, 06/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
3