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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3137 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 7278/2023 R.G. TRIB. FATNASSI ZOUHOUR/ MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7278/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento prot. Cat. A. 12/23 Imm.II nr. 46 del 5.6.2023 (notificato il 26.6.2023), con il quale il Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Angelo Massar difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 5.6.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 19.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-il ricorrente, in data 19.1.2023 ha presentato presso la Questura di Parte_1
Imperia la domanda di riconoscimento della protezione speciale, corredata dalla documentazione volta a dimostrare il percorso di integrazione e la presenza di legami affettivi significativi sul territorio italiano;
-con il provvedimento del 5.6.2023, notificato in data 26.6.2023, la di Imperia CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per speciale, motivando il diniego nei seguenti termini: “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
1 -il provvedimento di rigetto argomenta apoditticamente il diniego, poiché non espone compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto. Inoltre, l'Autorità competente non ha tenuto in debita considerazione la documentazione allegata del richiedente, dalla quale si evince il pieno possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del TUI. In particolare, comprende la lingua italiana, ha una stabile Parte_1 sistemazione abitativa ad Imperia (ove convive con alcuni familiari), e svolge regolare attività lavorativa presso la ditta artigiana edile di cui è titolare il fratello, Per_1
Il fratello e il padre del richiedente (rispettivamente
[...] Persona_1
sono regolari sul territorio italiano, avendo costoro ottenuto il Persona_2 permesso di soggiorno;
-il ricorrente si professa ateo e, in caso di rientro in Tunisia, rischia di essere soggetto ad atti di discriminazione sociale. Ha quindi concluso richiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa audizione del richiedente, che il Tribunale:
“rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/23/IMM/II SEZ./NR.46 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURADI IMPERIADEL 05/06/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 26.06.2023; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig. ordinando Parte_1 alla Questura Di Imperia competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno”. A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: il provvedimento di rigetto della protezione speciale;
visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, in relazione all'attività imprenditoriale avviata da in data Persona_1
30.03.2023, avente oggetto attività non specializzate di lavori edili;
il passaporto di carta di identità e permesso di soggiorno di Parte_1 Persona_1 permesso di soggiorno e carta di identità di padre del ricorrente;
Persona_2 comunicazione di ospitalità per il periodo 18.7.2023-17.9.2023 presso l'abitazione sita in Imperia di Persona_3
Con nota del 18.4.2024, il ricorrente ha provveduto ad integrare la documentazione come di seguito si descrive: comunicazione di ospitalità' per il periodo 16.4.2024- 31.12.2024 presso l'abitazione di , sita ad Imperia;
codice fiscale di Persona_4
comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro a tempo Parte_1 urato alle dipendenze di , in qualità di Parte_2 operaio florovivaista, per il periodo dal 21.10.2023 al 15.11.2023, nonché busta paga relativa alle mensilità di ottobre e novembre dell'anno 2023 (la cui retribuzione netta è pari a euro 461,00 e euro 131,70); comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della società , in qualità Controparte_3 di addetto alla raccolta dei prodotti agricoli, per il periodo dal 18.11.2023 al 31.12.2023 e le buste paga relative alle mensilità di gennaio e febbraio dell'anno 2024 (la cui retribuzione netta è pari a euro 1.344,00 e euro 1.020,00). Con ulteriore nota del 16.10.2024, il ricorrente produceva in giudizio la seguente documentazione: documento redatto in data 1.7.2024 dal dott. , Persona_5 responsabile del Centro Italiano di Cultura Fda Sanremo, certificante l'avvenuta iscrizione e frequentazione del corso di lingua italiano livello A1-A2 da parte del ricorrente;
attestato del 2.9.2024, conferito a per la partecipazione al Parte_1 corso di diritto di cittadinanza organizzato da ANOLF CISL IMPERIA;
copia del contratto
2 e della lettera di assunzione, comunicazione Unilav e buste paga delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 ( dalle quali risulta che la retribuzione netta è compresa tra euro 903,00 e euro 1.100,00) in riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato alle dipendenze della ditta Panorama di Turkosoy Fatih, a decorrere dal 19.7.2024; copia dell'estratto contributivo INPS, dal quale risulta l'occupazione e il reddito percepito dal ricorrente nei periodi dal 1.1.2023 al 31.8.2024; copia del C2 storico del Centro per l'impiego di Imperia, riferito allo stato occupazionale del ricorrente a partire dal 19.7.2024; copia del rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente. La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del 11.4.2023, ha emesso parere non favorevole al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per il signor Con il Parte_1 predetto parere, la Commissione ha dato atto della non sussi osti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI, novellato dal d.l. 130/2020, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e, in particolare, si è espressa nei seguenti termini:“ RITENUTO che non esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo. dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii. Se pure il richiedente può contare sulla presenza in Italia del padre. del fratello e dello zio, considerando la brevità del soggiorno in Italia e l'assenza di qualsivoglia altra forma di effettivo radicamento sul territorio nazionale, non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata quale tutelato dall'art. 8 della CEDU;
RITENUTO, pertanto, che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19. comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione, non potendosi considerare sufficiente a dimostrare la sussistenza di tali presupposti quanto astrattamente dichiarato alla "Sezione D -Timore in caso di rientro" del modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, nel quale vengono esposte questioni attinenti al campo della protezione internazionale e non a quello della protezione speciale, oggetto della presente domanda, o comunque impossibili da valutare sulla base degli atti disponibili. la possibilità per il richiedente di Parte_3 presentare regolare istanza di protezione internazionale”. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione Territoriale e che tale organo avesse correttamente rilevato la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese d'origine, il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8 CEDU. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ha prodotto la documentazione trasmessa dalla Questura di Imperia, corredata dall'allegazione del verbale di riunione e della decisione adottata in data 11.4.2023 dalla Commissione Territoriale di Genova, e il provvedimento emesso in data 5.6.2023, in conformità al predetto parere.
3 Con nota del 27.9.2024, l'Avvocatura ha ribadito le precedenti difese, sottolineando che, al momento della presentazione della domanda di permesso, il ricorrente non avesse dimostrato un reale radicamento nel territorio della Provincia di Imperia, avendo svolto esclusivamente lavori stagionali in Sicilia e che, per tale motivo, le autorità amministrative competenti non disponessero di elementi sufficienti a confermare un'effettiva integrazione. Ancora, secondo la resistente in giudizio, il richiedente rientra nel profilo di bracciante agricolo che ben avrebbe potuto fare ingresso nel territorio nazionale tramite il sistema dei flussi per lavoro stagionale. Inoltre, il signor Parte_1 non parla italiano, non ha seguito corsi di formazione e non risulta integrato né
[...] in Sicilia né in Liguria. Le segnalazioni di polizia trasmesse dalla Questura di Imperia, e depositate il 28. 8.2023, indicano a carico del richiedente solo fotosegnalamenti e violazione del TUI, mentre dal certificato del casellario giudiziale, prodotto a cura del ricorrente, aggiornato alla data del 7.10.2023, il signor risulta incensurato. Parte_1
Dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia, pure prodotto dal ricorrente, ed aggiornato alla data del 7.10.2024, non risultano carichi pendenti. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 13.9.2023, rilevato che, sulla base della documentazione presentata (relativa all'impresa individuale del fratello e alla dichiarazione di ospitalità), fossero sussistenti i presupposti di cui agli artt. 19 ter, comma 5 e all' art. 5 del d.lgs. 150/2011, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato al 20.11.2023 l'udienza di comparizione delle parti, ai fini della discussione sulla domanda cautelare e su quella di merito. Celebrata l'udienza anzidetta, la Giudice ha ritenuto sussistenti le ragioni per la conferma della sospensione, rinviando all'udienza del 18.04.2024 per l'audizione del ricorrente. Nel corso dell'audizione, sostenuta con l'ausilio dell'interprete, seppure il ricorrente abbia dimostrato essere in grado di parlare la lingua italiana a mezzo di frasi semplici, il signor ha riferito: di essere giunto in Italia in data 18.6.2022; di avere Parte_1 abitato per tre mesi ad Imperia, presso una zia, regolarmente in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale, per poi trasferirsi in Sicilia, alla ricerca di un lavoro nel settore agricolo;
che attualmente svolge l'attività di coltivatore e vive insieme ad altri dipendenti, conosciuti sul luogo di lavoro, in un capannone messo a disposizione dal datore di lavoro;
di non avere studiato e di avere lavorato in Tunisia in una fabbrica di calzature;
di essere rimasto in contatto con i propri familiari e, segnatamente, la madre, la moglie e i due figli;
di provvedere egli stesso al mantenimento dei familiari rimasti nel Paese d'origine attraverso rimesse di danaro (cfr. pag. 2 e 4). Richiesto di precisare i motivi dell'espatrio ha così dichiarato: “D: perché sei venuto in Italia? R frequentavo delle persone atee e questo mi ha procurato un problema in Tunisia per cui sono scappato e sono venuto in Italia perché qui mi avevano detto che c'è democrazia”. Richiesto di precisare i legami affettivi e di parentela presenti sul territorio nazionale ha riferito: “D:che familiari hai in Italia? Chi sono? Che lavoro fanno, che permesso di soggiorno hanno? R: in Italia ho mio padre che si chiama che sta in Persona_2 Sicilia a Campobello di Mazara e fa l'agricoltore e che ha il permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
con lui vive mio fratello che pure lavora nel settore agricolo Per_1 ed ha 24 anni;
la casa dove abitano è in affitto ed il contratto è intestato a mio padre;
4 mio padre è venuto qui nel 2008 e mio fratello nel 2017/2018 con il ricongiungimento familiare;
in Italia è anche arrivato un altro mio fratello, con il decreto flussi, ma poi il suo datore di lavoro è morto ed è rimasto senza documenti”(cfr. pag. 2). Sulla sua situazione lavorativa ha così dichiarato: “D: hai fatto dei corsi di formazione per il lavoro da quando sei arrivato? R. no D come ti sei mantenuto dal tuo arrivo ad oggi? R: quando sono arrivato sono stato aiutato dalla e da connazionali che CP_4 abitavano ad Imperia ed anche da mia zia;
mio padre non mi ha aiutato perché non andiamo d'accordo per motivi religiosi perché io sono ateo. D: da quando hai cominciato a lavorare ed a mantenerti? R il primo lavoro era in nero, sempre come coltivatore, in Sicilia e l'ho fatto da giugno 2023 fino a che ho trovato un contratto in regola da ottobre 2023; D che lavori hai fatto in regola, per quali ditte? R non mi ricordo i nomi perché non so leggere ma sono quelli delle buste paga;
la prima volta ho lavorato due mesi a Campobello di Mazara e poi mi sono spostato nella campagna di Ribera dove lavoro ancora ora;
D: hai sempre lavorato nell' agricoltura? R: si;
D: in questo ultimo contratto a Ribera quante ore al giorno lavori R. otto ore;
D: quanto guadagni? R 1.300/1.400 al mese, dipende” (cfr. pag. 3 e 4). Infine, relativamente alla sua attuale vita in Italia ha precisato di non essere ancora riuscito a frequentare una scuola di italiano e di avere amici in Italia, e Per_6 Per_7 conosciuti sul posto di lavoro;
di recarsi al lavoro in bicicletta per svolgere Per_8 una giornata lavorativa di otto ore, cadenzata da una pausa pranzo, che trascorre rimanendo in campagna, per poi concludere l'orario lavorativo alle quattro del pomeriggio, quando si reca a far la spesa insieme agli altri dipendenti. All'esito dell'udienza celebrata per l'audizione, la Giudice ha fissato un'ulteriore udienza per il 16 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la quale sono state depositate note scritte da entrambe le parti in giudizio. La Giudice ha quindi fissato la data dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio al 26.11.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito delle note limitate alla precisazione delle conclusioni e delle note conclusive. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, la difesa del ricorrente ha richiamato quanto riportato in ricorso Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
5 lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art.
6 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Al fine di provare la sua avvenuta integrazione socio-lavorativa, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un lodevole percorso di inserimento occupazionale, iniziato poco dopo il suo arrivo in Italia. In particolare, il primo rapporto di lavoro documentato risale all'ottobre dell'anno 2023, alle dipendenze della ditta di
, che ha avuto corso fino al mese di novembre, quando, a Pt_2 Parte_2 la scadenza del primo contratto, il signor ha trovato Pt_1 una nuova occupazione presso la società (cfr. Controparte_3 all. nota depositata dal ricorrente il 18.4.2024). Infine, nell'anno 2024, ha definitivamente stabilizzato la propria posizione lavorativa con la stipula di un contratto a tempo indeterminato per la ditta Panorama di Turkosoy Fatih, a partire dal 19.7.2024
7 (cfr. allegati alla nota del 16.10.2024: lettera di assunzione, copia del contratto, comunicazione Unilav e C2 storico). Da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, emerge chiaramente come il signor fin dal suo arrivo sul territorio nazionale, si sia immediatamente Parte_1 trovare una stabile occupazione e raggiungere una propria autosufficienza economica, senza mai beneficiare del sistema di accoglienza governativa, ma fruendo del sostegno dei connazionali e dei familiari già presenti sul territorio italiano. Grazie ai rapporti di lavoro instaurati ed al suo attuale stato di occupazione, Parte_1 ha ottenuto redditi sufficienti a fronteggiare in piena autonomia le proprie
[...] di vita. Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I., ma anche dall'estratto contributivo Inps riferito all'anno 2023, che attesta l'ammontare di redditi di euro 3.460,60, e, in relazione all'anno 2024, redditi pari ad euro 3.209,99 per il periodo dal 1.1.2024 al 30.9.2024, euro 1.692,00 per il periodo dal 1.8.2024 al 31.8.2024; ancora, dalle buste paga dell'anno 2024, dalle quali risulta una retribuzione netta mensile tra 903,00 euro e 1.100,00 euro. Anche per quanto concerne l'aspetto culturale, il ricorrente, pur avendo dichiarato le proprie difficoltà a frequentare una scuola di italiano a causa degli impegni lavorativi, ha dimostrato volontà di apprendere la lingua, documentando l'iscrizione e la frequentazione dei corsi di italiano A1-A2, tenuti presso il Centro italiano di Cultura F.d.A, avvenute successivamente all'audizione dinanzi al GI (cfr. allegato note depositate dal ricorrente il 16.10.2024, dichiarazione del responsabile Centro italiano di Cultura F.d.A). L'inserimento lavorativo e culturale così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova il suo culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.). Il patrimonio della personalità del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza”. In conclusione, tali esperienze, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, determinano quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
8 Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora la madre, la moglie e i due figli, deve darsi rilevanza anche agli affetti presenti in Italia e, in particolare, il padre, la zia e i due fratelli che, come dichiarato dal medesimo ricorrente (cfr. pag. 2 del verbale di audizione del G.I), hanno rappresentato un importante forma di sostegno per lui fin dal suo arrivo in Italia, nel 2022. Va altresì posto in rilievo il grado di integrazione raggiunta e la volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, principalmente sotto il profilo lavorativo, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Rilevato che non risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, si provvederà all'esito dell'eventuale deposito;
termine di 15 gg dalla comunicazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Annulla il provvedimento impugnato Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente
9 dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il Parte_1
05/11/1990, C.F. C.F._1
Spese compensate
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7278/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento prot. Cat. A. 12/23 Imm.II nr. 46 del 5.6.2023 (notificato il 26.6.2023), con il quale il Questore di Imperia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Angelo Massar difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
e in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Imperia in data 5.6.2023, su parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Torino-Sez. Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale del 19.1.2023. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha allegato in fatto che:
-il ricorrente, in data 19.1.2023 ha presentato presso la Questura di Parte_1
Imperia la domanda di riconoscimento della protezione speciale, corredata dalla documentazione volta a dimostrare il percorso di integrazione e la presenza di legami affettivi significativi sul territorio italiano;
-con il provvedimento del 5.6.2023, notificato in data 26.6.2023, la di Imperia CP_2 ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per speciale, motivando il diniego nei seguenti termini: “ATTESO che la Commissione Territoriale di Genova, opportunamente adita in merito alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”;
1 -il provvedimento di rigetto argomenta apoditticamente il diniego, poiché non espone compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto. Inoltre, l'Autorità competente non ha tenuto in debita considerazione la documentazione allegata del richiedente, dalla quale si evince il pieno possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del TUI. In particolare, comprende la lingua italiana, ha una stabile Parte_1 sistemazione abitativa ad Imperia (ove convive con alcuni familiari), e svolge regolare attività lavorativa presso la ditta artigiana edile di cui è titolare il fratello, Per_1
Il fratello e il padre del richiedente (rispettivamente
[...] Persona_1
sono regolari sul territorio italiano, avendo costoro ottenuto il Persona_2 permesso di soggiorno;
-il ricorrente si professa ateo e, in caso di rientro in Tunisia, rischia di essere soggetto ad atti di discriminazione sociale. Ha quindi concluso richiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e previa audizione del richiedente, che il Tribunale:
“rigetti/annulli/dichiari nullo e/o comunque illegittimo e/o comunque inefficace il PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE CAT. A.12/23/IMM/II SEZ./NR.46 DI REG. EMESSO DALLA QUESTURADI IMPERIADEL 05/06/2023 E NOTIFICATO IL SUCCESSIVO 26.06.2023; e, per l'effetto, riconosca esso stesso lo status di avente diritto alla protezione speciale (o la misura di protezione che il giudice ill.mo riterrà adeguata al caso concreto) in favore del sig. ordinando Parte_1 alla Questura Di Imperia competente di rilasciare alla ricorrente il corrispondente permesso di soggiorno”. A sostegno della domanda proposta con il predetto ricorso, il ricorrente ha allegato: il provvedimento di rigetto della protezione speciale;
visura ordinaria della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, in relazione all'attività imprenditoriale avviata da in data Persona_1
30.03.2023, avente oggetto attività non specializzate di lavori edili;
il passaporto di carta di identità e permesso di soggiorno di Parte_1 Persona_1 permesso di soggiorno e carta di identità di padre del ricorrente;
Persona_2 comunicazione di ospitalità per il periodo 18.7.2023-17.9.2023 presso l'abitazione sita in Imperia di Persona_3
Con nota del 18.4.2024, il ricorrente ha provveduto ad integrare la documentazione come di seguito si descrive: comunicazione di ospitalità' per il periodo 16.4.2024- 31.12.2024 presso l'abitazione di , sita ad Imperia;
codice fiscale di Persona_4
comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro a tempo Parte_1 urato alle dipendenze di , in qualità di Parte_2 operaio florovivaista, per il periodo dal 21.10.2023 al 15.11.2023, nonché busta paga relativa alle mensilità di ottobre e novembre dell'anno 2023 (la cui retribuzione netta è pari a euro 461,00 e euro 131,70); comunicazione Unilav in riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della società , in qualità Controparte_3 di addetto alla raccolta dei prodotti agricoli, per il periodo dal 18.11.2023 al 31.12.2023 e le buste paga relative alle mensilità di gennaio e febbraio dell'anno 2024 (la cui retribuzione netta è pari a euro 1.344,00 e euro 1.020,00). Con ulteriore nota del 16.10.2024, il ricorrente produceva in giudizio la seguente documentazione: documento redatto in data 1.7.2024 dal dott. , Persona_5 responsabile del Centro Italiano di Cultura Fda Sanremo, certificante l'avvenuta iscrizione e frequentazione del corso di lingua italiano livello A1-A2 da parte del ricorrente;
attestato del 2.9.2024, conferito a per la partecipazione al Parte_1 corso di diritto di cittadinanza organizzato da ANOLF CISL IMPERIA;
copia del contratto
2 e della lettera di assunzione, comunicazione Unilav e buste paga delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024 ( dalle quali risulta che la retribuzione netta è compresa tra euro 903,00 e euro 1.100,00) in riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato alle dipendenze della ditta Panorama di Turkosoy Fatih, a decorrere dal 19.7.2024; copia dell'estratto contributivo INPS, dal quale risulta l'occupazione e il reddito percepito dal ricorrente nei periodi dal 1.1.2023 al 31.8.2024; copia del C2 storico del Centro per l'impiego di Imperia, riferito allo stato occupazionale del ricorrente a partire dal 19.7.2024; copia del rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente. La Commissione Territoriale di Torino Sez. Genova, con il provvedimento del 11.4.2023, ha emesso parere non favorevole al riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale per il signor Con il Parte_1 predetto parere, la Commissione ha dato atto della non sussi osti di cui all'art 19 commi 1 e 1.1 TUI, novellato dal d.l. 130/2020, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, e, in particolare, si è espressa nei seguenti termini:“ RITENUTO che non esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo. dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii. Se pure il richiedente può contare sulla presenza in Italia del padre. del fratello e dello zio, considerando la brevità del soggiorno in Italia e l'assenza di qualsivoglia altra forma di effettivo radicamento sul territorio nazionale, non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata quale tutelato dall'art. 8 della CEDU;
RITENUTO, pertanto, che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19. comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione, non potendosi considerare sufficiente a dimostrare la sussistenza di tali presupposti quanto astrattamente dichiarato alla "Sezione D -Timore in caso di rientro" del modello di allegato integrativo all'istanza di protezione speciale, nel quale vengono esposte questioni attinenti al campo della protezione internazionale e non a quello della protezione speciale, oggetto della presente domanda, o comunque impossibili da valutare sulla base degli atti disponibili. la possibilità per il richiedente di Parte_3 presentare regolare istanza di protezione internazionale”. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Controparte_1
Stato ed ha insistito per il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto ed in diritto, con spese come per legge. In sintesi, ha dedotto che il provvedimento del Questore fosse legittimo, in quanto adottato in conformità al parere della Commissione Territoriale e che tale organo avesse correttamente rilevato la non sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19 TUI per il rilascio del permesso per protezione speciale, non risultando nel Paese di provenienza dell'odierno ricorrente né il rischio di essere oggetto di persecuzione né fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (comma 1.1.), né, ancora, in assenza agli atti di indicatori di vulnerabilità in capo al richiedente e/o di informazioni sui suoi legami familiari in Italia e nel Paese d'origine, il rischio di lesione dell'integrità familiare e/o della vita privata ex art. 8 CEDU. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'Avvocatura ha prodotto la documentazione trasmessa dalla Questura di Imperia, corredata dall'allegazione del verbale di riunione e della decisione adottata in data 11.4.2023 dalla Commissione Territoriale di Genova, e il provvedimento emesso in data 5.6.2023, in conformità al predetto parere.
3 Con nota del 27.9.2024, l'Avvocatura ha ribadito le precedenti difese, sottolineando che, al momento della presentazione della domanda di permesso, il ricorrente non avesse dimostrato un reale radicamento nel territorio della Provincia di Imperia, avendo svolto esclusivamente lavori stagionali in Sicilia e che, per tale motivo, le autorità amministrative competenti non disponessero di elementi sufficienti a confermare un'effettiva integrazione. Ancora, secondo la resistente in giudizio, il richiedente rientra nel profilo di bracciante agricolo che ben avrebbe potuto fare ingresso nel territorio nazionale tramite il sistema dei flussi per lavoro stagionale. Inoltre, il signor Parte_1 non parla italiano, non ha seguito corsi di formazione e non risulta integrato né
[...] in Sicilia né in Liguria. Le segnalazioni di polizia trasmesse dalla Questura di Imperia, e depositate il 28. 8.2023, indicano a carico del richiedente solo fotosegnalamenti e violazione del TUI, mentre dal certificato del casellario giudiziale, prodotto a cura del ricorrente, aggiornato alla data del 7.10.2023, il signor risulta incensurato. Parte_1
Dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Imperia, pure prodotto dal ricorrente, ed aggiornato alla data del 7.10.2024, non risultano carichi pendenti. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto del 13.9.2023, rilevato che, sulla base della documentazione presentata (relativa all'impresa individuale del fratello e alla dichiarazione di ospitalità), fossero sussistenti i presupposti di cui agli artt. 19 ter, comma 5 e all' art. 5 del d.lgs. 150/2011, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato al 20.11.2023 l'udienza di comparizione delle parti, ai fini della discussione sulla domanda cautelare e su quella di merito. Celebrata l'udienza anzidetta, la Giudice ha ritenuto sussistenti le ragioni per la conferma della sospensione, rinviando all'udienza del 18.04.2024 per l'audizione del ricorrente. Nel corso dell'audizione, sostenuta con l'ausilio dell'interprete, seppure il ricorrente abbia dimostrato essere in grado di parlare la lingua italiana a mezzo di frasi semplici, il signor ha riferito: di essere giunto in Italia in data 18.6.2022; di avere Parte_1 abitato per tre mesi ad Imperia, presso una zia, regolarmente in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale, per poi trasferirsi in Sicilia, alla ricerca di un lavoro nel settore agricolo;
che attualmente svolge l'attività di coltivatore e vive insieme ad altri dipendenti, conosciuti sul luogo di lavoro, in un capannone messo a disposizione dal datore di lavoro;
di non avere studiato e di avere lavorato in Tunisia in una fabbrica di calzature;
di essere rimasto in contatto con i propri familiari e, segnatamente, la madre, la moglie e i due figli;
di provvedere egli stesso al mantenimento dei familiari rimasti nel Paese d'origine attraverso rimesse di danaro (cfr. pag. 2 e 4). Richiesto di precisare i motivi dell'espatrio ha così dichiarato: “D: perché sei venuto in Italia? R frequentavo delle persone atee e questo mi ha procurato un problema in Tunisia per cui sono scappato e sono venuto in Italia perché qui mi avevano detto che c'è democrazia”. Richiesto di precisare i legami affettivi e di parentela presenti sul territorio nazionale ha riferito: “D:che familiari hai in Italia? Chi sono? Che lavoro fanno, che permesso di soggiorno hanno? R: in Italia ho mio padre che si chiama che sta in Persona_2 Sicilia a Campobello di Mazara e fa l'agricoltore e che ha il permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
con lui vive mio fratello che pure lavora nel settore agricolo Per_1 ed ha 24 anni;
la casa dove abitano è in affitto ed il contratto è intestato a mio padre;
4 mio padre è venuto qui nel 2008 e mio fratello nel 2017/2018 con il ricongiungimento familiare;
in Italia è anche arrivato un altro mio fratello, con il decreto flussi, ma poi il suo datore di lavoro è morto ed è rimasto senza documenti”(cfr. pag. 2). Sulla sua situazione lavorativa ha così dichiarato: “D: hai fatto dei corsi di formazione per il lavoro da quando sei arrivato? R. no D come ti sei mantenuto dal tuo arrivo ad oggi? R: quando sono arrivato sono stato aiutato dalla e da connazionali che CP_4 abitavano ad Imperia ed anche da mia zia;
mio padre non mi ha aiutato perché non andiamo d'accordo per motivi religiosi perché io sono ateo. D: da quando hai cominciato a lavorare ed a mantenerti? R il primo lavoro era in nero, sempre come coltivatore, in Sicilia e l'ho fatto da giugno 2023 fino a che ho trovato un contratto in regola da ottobre 2023; D che lavori hai fatto in regola, per quali ditte? R non mi ricordo i nomi perché non so leggere ma sono quelli delle buste paga;
la prima volta ho lavorato due mesi a Campobello di Mazara e poi mi sono spostato nella campagna di Ribera dove lavoro ancora ora;
D: hai sempre lavorato nell' agricoltura? R: si;
D: in questo ultimo contratto a Ribera quante ore al giorno lavori R. otto ore;
D: quanto guadagni? R 1.300/1.400 al mese, dipende” (cfr. pag. 3 e 4). Infine, relativamente alla sua attuale vita in Italia ha precisato di non essere ancora riuscito a frequentare una scuola di italiano e di avere amici in Italia, e Per_6 Per_7 conosciuti sul posto di lavoro;
di recarsi al lavoro in bicicletta per svolgere Per_8 una giornata lavorativa di otto ore, cadenzata da una pausa pranzo, che trascorre rimanendo in campagna, per poi concludere l'orario lavorativo alle quattro del pomeriggio, quando si reca a far la spesa insieme agli altri dipendenti. All'esito dell'udienza celebrata per l'audizione, la Giudice ha fissato un'ulteriore udienza per il 16 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la quale sono state depositate note scritte da entrambe le parti in giudizio. La Giudice ha quindi fissato la data dell'udienza di discussione dinanzi al Collegio al 26.11.2024, assegnando alle parti i termini per il deposito delle note limitate alla precisazione delle conclusioni e delle note conclusive. Con le note per le precisazioni delle conclusioni, la difesa del ricorrente ha richiamato quanto riportato in ricorso Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni “complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
5 lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art.
6 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. Cont 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Al fine di provare la sua avvenuta integrazione socio-lavorativa, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un lodevole percorso di inserimento occupazionale, iniziato poco dopo il suo arrivo in Italia. In particolare, il primo rapporto di lavoro documentato risale all'ottobre dell'anno 2023, alle dipendenze della ditta di
, che ha avuto corso fino al mese di novembre, quando, a Pt_2 Parte_2 la scadenza del primo contratto, il signor ha trovato Pt_1 una nuova occupazione presso la società (cfr. Controparte_3 all. nota depositata dal ricorrente il 18.4.2024). Infine, nell'anno 2024, ha definitivamente stabilizzato la propria posizione lavorativa con la stipula di un contratto a tempo indeterminato per la ditta Panorama di Turkosoy Fatih, a partire dal 19.7.2024
7 (cfr. allegati alla nota del 16.10.2024: lettera di assunzione, copia del contratto, comunicazione Unilav e C2 storico). Da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, emerge chiaramente come il signor fin dal suo arrivo sul territorio nazionale, si sia immediatamente Parte_1 trovare una stabile occupazione e raggiungere una propria autosufficienza economica, senza mai beneficiare del sistema di accoglienza governativa, ma fruendo del sostegno dei connazionali e dei familiari già presenti sul territorio italiano. Grazie ai rapporti di lavoro instaurati ed al suo attuale stato di occupazione, Parte_1 ha ottenuto redditi sufficienti a fronteggiare in piena autonomia le proprie
[...] di vita. Ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I., ma anche dall'estratto contributivo Inps riferito all'anno 2023, che attesta l'ammontare di redditi di euro 3.460,60, e, in relazione all'anno 2024, redditi pari ad euro 3.209,99 per il periodo dal 1.1.2024 al 30.9.2024, euro 1.692,00 per il periodo dal 1.8.2024 al 31.8.2024; ancora, dalle buste paga dell'anno 2024, dalle quali risulta una retribuzione netta mensile tra 903,00 euro e 1.100,00 euro. Anche per quanto concerne l'aspetto culturale, il ricorrente, pur avendo dichiarato le proprie difficoltà a frequentare una scuola di italiano a causa degli impegni lavorativi, ha dimostrato volontà di apprendere la lingua, documentando l'iscrizione e la frequentazione dei corsi di italiano A1-A2, tenuti presso il Centro italiano di Cultura F.d.A, avvenute successivamente all'audizione dinanzi al GI (cfr. allegato note depositate dal ricorrente il 16.10.2024, dichiarazione del responsabile Centro italiano di Cultura F.d.A). L'inserimento lavorativo e culturale così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione lodevole, che trova il suo culmine nella proficua esperienza lavorativa, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché fanno parte della quotidianità (come, ad esempio, la creazione di legami amicali nel contesto territoriale ove vive e lavora, la necessità di stare a contatto con colleghi/colleghe e quindi doversi adattare alle loro abitudini etc.). Il patrimonio della personalità del ricorrente può cioè dirsi già arricchito delle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relative sia alla realtà di rimpatrio che a quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/1998, esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza”. In conclusione, tali esperienze, insieme a tutti gli altri elementi di valutazione, determinano quel nucleo di diritti che compongono la vita privata ed il conseguente diritto al rispetto della stessa, tutelato a mente dell'art. 19 TUI ed all'art. 8 CEDU.
8 Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora la madre, la moglie e i due figli, deve darsi rilevanza anche agli affetti presenti in Italia e, in particolare, il padre, la zia e i due fratelli che, come dichiarato dal medesimo ricorrente (cfr. pag. 2 del verbale di audizione del G.I), hanno rappresentato un importante forma di sostegno per lui fin dal suo arrivo in Italia, nel 2022. Va altresì posto in rilievo il grado di integrazione raggiunta e la volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. L'art. 8 CEDU tutela infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto alla vita privata, che si declina nel diritto di allacciare ed intrattenere legami con i propri simili ed il mondo esterno;
fanno parte integrante della nozione di “vita privata” tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi (per eccellenza indicativi di un avvenuto inserimento sociale), nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quale gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Non sono poi allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine, salute e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nulla risultando dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato sulla produzione, anche nel corso del presente giudizio, di documentazione idonea a ritenere effettiva l'integrazione del ricorrente, principalmente sotto il profilo lavorativo, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. Rilevato che non risulta depositata nel fascicolo telematico la richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore, ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002, si provvederà all'esito dell'eventuale deposito;
termine di 15 gg dalla comunicazione
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Annulla il provvedimento impugnato Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008 Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente
9 dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Imperia per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il Parte_1
05/11/1990, C.F. C.F._1
Spese compensate
Così deciso in camera di consiglio in data 26.11.2024
La Presidente relatrice Dott.ssa Laura Cresta
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