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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/10/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5120 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025, vertente TRA
, nata il giorno 10.02.1957 in POGGIOMARINO e residente Parte_1 in BOSCOREALE, C.F.: , rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti versata, dall'avv. Pasquale GUASTAFIERRO presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.09.2024 la sig.ra
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, Pt_1 esponendo:
-- di aver presentato il giorno 28 febbraio 2024 domanda all per CP_1 vedersi riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
-- di essersi vista rigettare la domanda perché intestataria di immobili dei quali non aveva indicato i redditi;
-- di avere inutilmente veicolato ricorso amministrativo
1 Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a CP_1 partire dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza derivata dalla denunciata inveridicità dei dati contenuti nella domanda amministrativa. In subordine, instava per il riconoscimento della prestazione con quantificazione sensibile alla reale situazione reddituale.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione.
Va, in primo luogo, segnalato che la fase amministrativa si è negativamente chiusa sulla base di un responso circoscritto all'asserita mancata indicazione dei redditi derivati dalla intestazione, in capo al coniuge dell'istante, di beni immobili.
Le difese giudiziali spiegate dal resistente , pur muovendo CP_1 dalla situazione reddituale a derivazione immobiliare, ne perimetrano in estensione la asserita valenza decisionale. Gli immobili sopra elencati non sono adibiti a casa di abitazione della ricorrente e del coniuge, per cui rilevano ai fini del calcolo del limite di reddito. Quando gli immobili non sono locati, si valuta il reddito della rendita catastale. Il reddito, anche se inferiore al limite massimo di legge, incide sulla misura dell'assegno sociale. Poiché la ricorrente ha omesso di dichiarare il possesso degli immobili e di indicare il reddito ricavato (reddito da locazione
o solo reddito da rendita catastale) non è stato possibile per l'ufficio amministrativo stabilire il diritto o la misura della prestazione.> Così testualmente la memoria di costituzione dell . Controparte_2
(3)
Ora, premesso che non sorge contestazione sulla circostanza allegata dalla ricorrente, fornita di un principio di prova documentale (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del coniuge della sig.ra
[...]
), secondo la quale tali immobili non hanno alcuna rendita diretta Pt_2 effettiva per essere stati concessi in uso ai figli, con la sola eccezione di un men che modesto terreno, deve convenirsi sul carattere per un verso residuale e per altro verso meramente astratto dell'eccezione difensiva formulata dall' CP_1
Ed invero, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti (si cfr. Cass. 14513/2020; Cass. 7235/23; Cass. 23193/24), la situazione di bisogno da scrutinare deve essere quella effettiva, senza alcuna astrazione
2 derivante da potenziali fonti di reddito genericamente privilegiate al fine di negare la prestazione assistenziale. Consegue che deve ritenersi processualmente accertato, anche a prescindere dallo sforzo dimostrativo sostenuto dalla ricorrente, che gli immobili indicati dall' non hanno rendita diretta ad eccezione di quella CP_1 catastale. Tale rendita interferisce per Legge con la verifica dell'effettivo stato di bisogno dell'istante, essendosene prevista l'esclusione per la sola casa di abitazione dell'istante. Circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Se non che l pure al cospetto di dati certi inerenti la CP_1 consistenza della rendita catastale collegata agli immobili in questione, non contesta il superamento del limite reddituale di Legge, comprensivo delle rendite catastali, valorizzando il diverso problema della esatta quantificazione della prestazione rivendicata. Trattasi, tuttavia, di questione evidentemente diversa, palesandosi incontrovertibile che essa implica l'accoglimento dell'istanza attorea, seppure in vista di una liquidazione che risente della pregnanza delle fonti reddituali.
Nel caso di specie l'allegazione algebrica della ricorrente (rendita catastale complessiva pari ad euro 10.715,32) non risulta contrastata e con essa non risulta contrastata la conclusione secondo cui un tale importo resta compatibile con il riconoscimento della prestazione. (4)
Pare, in definitiva, al Giudice evidente che quello che residua è un problema attinente la fase della liquidazione in concreto del trattamento assistenziale in quanto la domanda attorea si arresta alla rivendicazione generica del diritto all'assegno sociale. Consegue che la soluzione della questione posta non può che essere differita alla fase della liquidazione, in cui si appurerà la valenza all'attualità del reddito catastale e la sua incidenza economica sulla erogazione concreta della prestazione. Laddove addirittura inutile appare la digressione inerente l'incidenza, normata, del parallelo trattamento di cui beneficia il sig.
[...]
, marito dell'istante. CP_3
(5)
In conclusione.
Non sono processualmente riscontrabili dati concreti ostativi al riconoscimento dell'assegno sociale per avere l contestato in punto di CP_1 fatto la ricorrenza dei requisiti di Legge per l'accesso al beneficio in contenzioso sulla base di situazioni interferenti con la sola perimetrazione effettiva della prestazione.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole alla ricorrente, senza alcuna necessità di ulteriori approfondimenti, atteso che la
3 quantificazione dei singoli ratei dell'assegno sociale dipende da meccanismi predeterminati per Legge. Dovrà valutarsi in sede di liquidazione l'incidenza, all'attualità e a decorrere dal momento in cui è sorto il diritto qui riconosciuto, su tali meccanismi del reddito catastale degli immobili intestati al coniuge della sig.ra . Parte_3
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, secondo parametri sensibili alla accertata interferenza di un dato reddituale esterno alla prestazione, non disvelato dall'interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza marzo 2024;
2) condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità di Legge, contemplando l'incidenza -sull'ammontare legale dell'importo- della situazione reddituale dell'istante, secondo i criteri in motivazione indicati, oltre accessori sui ratei arretrati dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
3) condanna il resistente a tenere indenne controparte, e per CP_1 essa il procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro, dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5120 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025, vertente TRA
, nata il giorno 10.02.1957 in POGGIOMARINO e residente Parte_1 in BOSCOREALE, C.F.: , rappresentata e difesa, in CodiceFiscale_1 virtù di procura in atti versata, dall'avv. Pasquale GUASTAFIERRO presso il cui studio resta elettivamente domiciliata, in BOSCOREALE alla p.zza PACE n.20 RICORRENTE E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via E. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 10.09.2024 la sig.ra
[...]
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA, Pt_1 esponendo:
-- di aver presentato il giorno 28 febbraio 2024 domanda all per CP_1 vedersi riconoscere l'assegno sociale nella asserita ricorrenza dei requisiti anagrafici e reddituali;
-- di essersi vista rigettare la domanda perché intestataria di immobili dei quali non aveva indicato i redditi;
-- di avere inutilmente veicolato ricorso amministrativo
1 Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire il suddetto assegno sociale con conseguente condanna dell' all'erogazione della relativa prestazione, a CP_1 partire dalla domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l convenuto che resisteva nel merito CP_1 alla avversa iniziativa giudiziale di cui chiedeva il rigetto per asserita infondatezza derivata dalla denunciata inveridicità dei dati contenuti nella domanda amministrativa. In subordine, instava per il riconoscimento della prestazione con quantificazione sensibile alla reale situazione reddituale.
La controversia, ritenuta istruita su base documentale, veniva assegnata a sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 10 ottobre 2025. (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione.
Va, in primo luogo, segnalato che la fase amministrativa si è negativamente chiusa sulla base di un responso circoscritto all'asserita mancata indicazione dei redditi derivati dalla intestazione, in capo al coniuge dell'istante, di beni immobili.
Le difese giudiziali spiegate dal resistente , pur muovendo CP_1 dalla situazione reddituale a derivazione immobiliare, ne perimetrano in estensione la asserita valenza decisionale. Gli immobili sopra elencati non sono adibiti a casa di abitazione della ricorrente e del coniuge, per cui rilevano ai fini del calcolo del limite di reddito. Quando gli immobili non sono locati, si valuta il reddito della rendita catastale. Il reddito, anche se inferiore al limite massimo di legge, incide sulla misura dell'assegno sociale. Poiché la ricorrente ha omesso di dichiarare il possesso degli immobili e di indicare il reddito ricavato (reddito da locazione
o solo reddito da rendita catastale) non è stato possibile per l'ufficio amministrativo stabilire il diritto o la misura della prestazione.> Così testualmente la memoria di costituzione dell . Controparte_2
(3)
Ora, premesso che non sorge contestazione sulla circostanza allegata dalla ricorrente, fornita di un principio di prova documentale (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del coniuge della sig.ra
[...]
), secondo la quale tali immobili non hanno alcuna rendita diretta Pt_2 effettiva per essere stati concessi in uso ai figli, con la sola eccezione di un men che modesto terreno, deve convenirsi sul carattere per un verso residuale e per altro verso meramente astratto dell'eccezione difensiva formulata dall' CP_1
Ed invero, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti (si cfr. Cass. 14513/2020; Cass. 7235/23; Cass. 23193/24), la situazione di bisogno da scrutinare deve essere quella effettiva, senza alcuna astrazione
2 derivante da potenziali fonti di reddito genericamente privilegiate al fine di negare la prestazione assistenziale. Consegue che deve ritenersi processualmente accertato, anche a prescindere dallo sforzo dimostrativo sostenuto dalla ricorrente, che gli immobili indicati dall' non hanno rendita diretta ad eccezione di quella CP_1 catastale. Tale rendita interferisce per Legge con la verifica dell'effettivo stato di bisogno dell'istante, essendosene prevista l'esclusione per la sola casa di abitazione dell'istante. Circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Se non che l pure al cospetto di dati certi inerenti la CP_1 consistenza della rendita catastale collegata agli immobili in questione, non contesta il superamento del limite reddituale di Legge, comprensivo delle rendite catastali, valorizzando il diverso problema della esatta quantificazione della prestazione rivendicata. Trattasi, tuttavia, di questione evidentemente diversa, palesandosi incontrovertibile che essa implica l'accoglimento dell'istanza attorea, seppure in vista di una liquidazione che risente della pregnanza delle fonti reddituali.
Nel caso di specie l'allegazione algebrica della ricorrente (rendita catastale complessiva pari ad euro 10.715,32) non risulta contrastata e con essa non risulta contrastata la conclusione secondo cui un tale importo resta compatibile con il riconoscimento della prestazione. (4)
Pare, in definitiva, al Giudice evidente che quello che residua è un problema attinente la fase della liquidazione in concreto del trattamento assistenziale in quanto la domanda attorea si arresta alla rivendicazione generica del diritto all'assegno sociale. Consegue che la soluzione della questione posta non può che essere differita alla fase della liquidazione, in cui si appurerà la valenza all'attualità del reddito catastale e la sua incidenza economica sulla erogazione concreta della prestazione. Laddove addirittura inutile appare la digressione inerente l'incidenza, normata, del parallelo trattamento di cui beneficia il sig.
[...]
, marito dell'istante. CP_3
(5)
In conclusione.
Non sono processualmente riscontrabili dati concreti ostativi al riconoscimento dell'assegno sociale per avere l contestato in punto di CP_1 fatto la ricorrenza dei requisiti di Legge per l'accesso al beneficio in contenzioso sulla base di situazioni interferenti con la sola perimetrazione effettiva della prestazione.
La vertenza va, pertanto, decisa in senso favorevole alla ricorrente, senza alcuna necessità di ulteriori approfondimenti, atteso che la
3 quantificazione dei singoli ratei dell'assegno sociale dipende da meccanismi predeterminati per Legge. Dovrà valutarsi in sede di liquidazione l'incidenza, all'attualità e a decorrere dal momento in cui è sorto il diritto qui riconosciuto, su tali meccanismi del reddito catastale degli immobili intestati al coniuge della sig.ra . Parte_3
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, secondo parametri sensibili alla accertata interferenza di un dato reddituale esterno alla prestazione, non disvelato dall'interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza marzo 2024;
2) condanna l' a corrispondere alla ricorrente i ratei maturati e CP_1 maturandi della connessa prestazione nella misura e con le modalità di Legge, contemplando l'incidenza -sull'ammontare legale dell'importo- della situazione reddituale dell'istante, secondo i criteri in motivazione indicati, oltre accessori sui ratei arretrati dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
3) condanna il resistente a tenere indenne controparte, e per CP_1 essa il procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che, già compensate nella misura del 30%, si liquidano, con attribuzione, in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4