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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 09 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2666/2021 R.G. promossa da:
DI EN OL (C.F.: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Locri, via Marconi n. 25, presso lo studio degli avv.ti Maria Giovanna SERAFINO e Meri
PIZZATA, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H È C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_2
alla via Largo Chigi n. 5
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 15.09.2021, ha esposto che negli anni Parte_1
2014 e 2015 ha prestato attività lavorativa presso l'azienda agricola PP ON, sita in Pag. 1 a 5 Locri alla c.da Mandorleto, quale bracciante agricolo a tempo determinato;
che ha lavorato per l'anno 2014 dal 21.07.2017 al 31.12.2014 e per l'anno 2015 dal 01.08.2015 al 31.12.2015, per un totale di 102 giornate per ciascuno anno;
che l'azienda insiste su terreni siti nel Comune di Portigliola, Locri e Ciminà; che nei terreni sono presenti alberi di limoni, di ulivo e vari ortaggi stagionali;
che ha svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, secondo l'orario di lavoro indicato dal datore di lavoro;
che nel periodo autunno-inverno ha svolto l'attività lavorativa dalle 7.00 alle 16.30 con una pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00, mentre in estate dalle 5.30 alle 12.30; che con pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione del Comune di Locri relativo all'anno 2017 ha appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2014 e 2015; che avverso tale provvedimento, in data 25.10.2017,ha proposto opposizione alla Commissione OA , con conseguente silenzio-rigetto; che, pertanto, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale di Locri, di cui al RG n. 1691/2018; che lo stesso è stato accolto e per l'effetto è stata accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con la ditta di PP ON per gli anni 2014 e 2015; che la sentenza non è stata oggetto di gravame;
che con provvedimenti n. 39420210000130349000 e n. 39420210000130450000, entrambi notificati in data 18.08.2021, le sono stati comunicati due avvisi di addebito rispettivamente per la somma di €1.851,88, a titolo di revoca della disoccupazione agricola percepita nel 2015 e relativa all'anno 2014 ed €1.849,31 per la revoca della disoccupazione agricola percepita nel
2016 e relativa all'anno 2015; che i provvedimenti impugnati sono nulli poiché emessi in violazione del divieto di cui all'art. 24 c. 3 del d. lgs n. 46/1999; che nel procedimento R.G.
n. 1691/2018 ha assolto l'onere della prova e ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento;
che sussistono, ai fini della richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la Sig.ra a seguito dell'esecuzione per una somma cospicua;
Pt_1
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito n.
39420210000130349000; 39420210000130450000 del 24.07.2021 poiché inesistente la
Pag. 2 a 5 fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria,
e per tutti i motivi indicati;
3. Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare
l , in Persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e CP_1
compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, con notifiche perfezionatesi in data
02.05.2022, non si sono costituite le parti convenute e, pertanto, ne viene dichiarata la contumacia.
Presupposto per la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola è l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
Occorre ricordare che l'art. 32 legge 264 del 1949 prevede che: “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.
Inoltre, occorre ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti sui cui
l'eccezione si fonda”.
Pag. 3 a 5 Quanto all'onere della prova in materia di rapporto di lavoro esso è riconducibile al disposto di cui all'art. 2094 c.c. che stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Pertanto, presupposti della subordinazione sono la prestazione di lavoro in favore del datore di lavoro,
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e l'obbligo di retribuzione gravante sul datore di lavoro.
Anche la Suprema Corte ha più volte precisato che è onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro a fronte dell'avvenuto disconoscimento nonché fornire prova dei presupposti legittimanti la prestazione oggetto di indebito (Cass. S.U. 18046/2010).
Nel caso di specie la ricorrente ha provato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa che costituisce presupposto logico-giuridico per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione.
Consta agli atti sentenza n. 777/2021, emessa dal Tribunale di Locri, depositata il
13.07.2021, con la quale è stato dichiarato il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi agricoli del comune di residenza per gli anni 2014 e 2015, per 102 giornate per ciascun anno. Nella predetta sentenza si legge: “(…) è emerso che la ricorrente ha lavorato presso la ditta ON, occupandosi sia della lavorazione del miele che degli ortaggi (…) è emerso dall'istruttoria che la ricorrente ha effettivamente lavorato presso i terreni dell'azienda
ON, svolgendo le mansioni descritte per il periodo oggetto di causa, circostanza peraltro di per sé non smentita dai testi di parte resistente ascoltati (…)”.
Parte ricorrente ha dunque provato la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014 e 2015.
Ne consegue l'illegittimità della pretesa azionata dall' per il Controparte_3
recupero di prestazioni previdenziali connesse all'attività lavorativa svolta e dunque correttamente percepite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerata la natura della materia trattata, visto l'esito della controversia, considerate altresì le limitate difese in ragione della contumacia delle parti convenute ed attesa l'assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, esse vengono liquidate in complessivi €1.508,80, di cui €1.312,00
Pag. 4 a 5 per compensi ed €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la contumacia dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore e della in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_2
2. - accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n.
39420210000130349000 e n. 39420210000130450000 formati dall' e dichiara che la CP_1 parte opponente non è tenuta al pagamento in favore dell'Istituto degli importi ivi indicati;
3. - condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida complessivamente in €1.508,80, di cui €1.312,00 per compensi ed €196,80 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Locri, 09.05.2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 5 a 5