Articolo 42 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 41Articolo 43
Versione
12 agosto 1961
Art. 42.
Con le modalita' ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti alla esportazione.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961