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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2054/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
10.10.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMPESAN ALDO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 6
contro
n persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FUSO RICCARDO, FAZIO CARMELO, DI MATTEO
LL, PU AN, DI SC ER e ND NA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to
IV ND sito in Venezia RG (VE), Via S.Orsato n. 8
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 1. Accertarsi e dichiararsi l'avvenuta stipulazione e comunque la sussistenza tra
[...]
e di un contratto di Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
appalto e/o subappalto per l'esecuzione di lavori presso i cantieri di Controparte_1
committente, nonché l'esecuzione di prestazioni di lavoro dipendente tra il ricorrente e
(all'interno e in esecuzione dei suddetti rapporti di appalto) per il periodo Parte_2
e con il livello di inquadramento di cui in narrativa;
2. Accertarsi e dichiararsi la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra Parte_2
e ai sensi dell'art. 29 comma 2 D. Controparte_2 Controparte_1
Lgs. n. 276/2003 e/o in ogni caso il diritto al pagamento diretto ai sensi dell'art. 1676 c.c.,
per la corresponsione al ricorrente, in qualità di lavoratore utilizzato nell'appalto e per i titoli meglio specificati in narrativa;
3. Conseguentemente condannarsi C.F.: , Parte_2 P.IVA_1 CP_2 CP_2
, C.F.: entrambe con sede legale in 80054 Gragnano (NA), Controparte_2 P.IVA_2
Via Quarantola n. 29, e C.F.: , con sede legale in 34121 Controparte_1 P.IVA_3
Trieste, Via Genova n. 1, e con unità operativa 30175 Venezia - RG, Via Delle
Industrie n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro a corrispondere al ricorrente l'importo complessivo di € 15.727,26 al lordo fiscale e previdenziale, di cui € 8.153,45 a titolo di differenze retributive per straordinari, € 6.927,05
a titolo di arretrati retributivi e € 646,67 a titolo di elemento perequativo, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile.
4. Condannarsi in ogni caso le convenute, sempre in solido tra loro o ciascuna pro quota,
a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.
(quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4
c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n. 162/2014, pari a quello
2 previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
5. Spese e compensi integralmente rifusi.
Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono
redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e,
in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei
documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.
37/2018.
Per CP_1
In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_3
(C.F. – PEC con sede in Via Santa
[...] P.IVA_2 Email_1
Croce n. 56, Gragnano, Napoli.
In via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale proposta nei confronti di in accoglimento della domanda di CP_1
manleva, accertare e dichiarare che Controparte_3
e la , in solido e ciascuno autonomamente e per l'intero, sono tenute Parte_2
a manlevare e garantire da ogni richiesta del ricorrente e/o accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto di regresso nei confronti, in solido e di ciascuno Controparte_1
autonomamente, di e Controparte_3 Parte_2
ai sensi del combinato disposto degli art. 1299 c.c. e 29, comma 2, D.lgs. 276/2003 e,
[...]
per l'effetto, condannare, e Controparte_3 [...]
in solido e ciascuno autonomamente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Pt_2
pro tempore, a manlevare e/o rifondere a da quanto e/o quanto la stessa Controparte_1
fosse eventualmente tenuta a corrispondere al ricorrente.
3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa come aiuto tubista alle dipendenze di dal 01/04/2023 al 17/07/2024 e nel predetto periodo di Parte_2
essere stato impiegato esclusivamente presso lo stabilimento di Porto CP_1
RG (VE) nell'ambito di rapporto di appalto intercorrente tra detta società e Pt_2
[...
e , fino alla sospensione unilaterale disposta dal Controparte_2
datore di lavoro e contestata dal ricorrente l'1.7.2024. Agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro e, quali responsabili in solido ex artt. 29 D.Lgs. 276/03
e 1676 c.c., e per il pagamento dei crediti arretrati riferiti CP_1 Controparte_3
alle mensilità di giugno e luglio 2024 e del TFR e competenze di fine rapporto, oltre che dell'elemento perequativo mai corrisposto nonostante fosse dovuto ex CCNL, del compenso per lavoro straordinario e dell'indennità per mancato preavviso, dovuta a fronte della giusta causa di dimissioni consistente nella sospensione unilaterale dall'attività
lavorativa, attuata dall'1.7.2024.
2. Costituendosi in giudizio negava fondatezza alle pretese di cui al ricorso CP_1
evidenziando anche i limiti di operatività della solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03;
svolgeva inoltre domanda di manleva nei confronti di e di Parte_2 CP_4
[...]
3. Non autorizzata la chiamata in causa di e di sottesa alla Parte_2 Controparte_3
domanda di manleva svolta in memoria di costituzione da per le ragioni di cui CP_1
all'ordinanza del'11.2.2025, la causa veniva istruita mediante assunzione di alcune deposizioni testimoniali e preveniva inizialmente in decisione all'udienza del 16.9.2025,
autorizzato il deposito di note conclusive cui provvedeva la sola parte ricorrente. Alla
predetta udienza il Giudice del Lavoro invitava parte ricorrente a depositare nuovi conteggi, come da relativa ordinanza, e la causa giungeva nuovamente in decisione all'udienza odierna. Ivi, stante la messa in liquidazione giudiziale di e di Parte_2
4 veniva dichiarata l'interruzione parziale del giudizio in relazione alle Controparte_3
domande svolte nei loro confronti.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Le pretese azionate in ricorso riguardano, oltre ai crediti retributivi “ordinari” di giugno
2024 e competenze di fine rapporto compreso TFR, il compenso per lavoro straordinario, l'elemento perequativo ex art. 13 CCNL 2021/2024, l'indennità di mancato preavviso ed una somma – equivalente alla retribuzione che avrebbe maturato a luglio fino alla cessazione del rapporto – dovuta per la sospensione unilaterale dal lavoro dall'1.7.2024.
5. Si tratta di poste di credito che devono ritenersi in gran parte effettivamente maturate in capo al ricorrente per effetto per un verso della sussistenza del rapporto di lavoro con le tempistiche indicate in ricorso, come da documentazione dimessa con il ricorso - riferita a busta paga, dimissioni, missiva di messa a disposizione, CCNL -.
6. Gli importi azionati risultano coerenti con le buste paga dimesse e con le previsioni del
CCNL, salvo che con riferimento:
- all'elemento perequativo che non spetta in base alle previsioni dell'art. 13 del CCNL
perché incompatibile con il premio di produzione corrisposto mensilmente per importo annuo superiore a quello previsto come elemento perequativo;
- al compenso per lavoro straordinario infrasettimanale e del sabato, che non può dirsi provato.
7. Nei confronti di unico soggetto nei cui confronti il giudizio prosegue a CP_1
seguito dell'interruzione parziale disposta all'udienza odierna, inapplicabile il disposto di cui all'art. 1676 c.c. in assenza di rapporto diretto con la datrice di lavoro , Parte_2
attesa la prova di svolgimento di attività lavorativa per l'intero periodo nell'ambito di subappalto presso sussiste la responsabilità solidale solo ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03, da limitarsi alle voci di carattere strettamente retributivo, con esclusione dunque di indennità sostitutiva di ferie, indennità di mancato preavviso, retribuzione del mese
5 di luglio - correlata alla mancata prestazione lavorativa nel periodo di sospensione - e retribuzioni differite correlate. Costituiscono invece crediti di natura strettamente retributiva, oltre alle retribuzioni dirette e differite, anche il premio produzione e l'indennità sostituiva dei rol, legata alla mancata fruizione di quella particolare tipologia di permessi che è riferita alla riduzione dell'orario lavorativo, per la sua coessenzialità
alla prestazione dell'attività lavorativa (cfr. Cass. 10356/16). Quindi va CP_1
condannata ex art. 29 D.Lgs. 276/03 al pagamento dell'importo di € 4.278,64 (importo elaborato sulla scora degli ultimi conteggi di parte ricorrente, escludendo il dovuto per straordinario ed integrandolo con l'importo per indennità sostitutiva dei rol non goduti),
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. E' inapplicabile la previsione di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., a fronte della specialità dell'art. 429 c.p.c..
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03 a corrispondere al ricorrente, per i titoli i cui in motivazione, l'importo di € 4.278,64,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
€ 1.200,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 18/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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