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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 787/2023
T R A
nata a [...] il [...], residente in [...]in Campania Parte_1
(NA), alla Via Padre Pragliola n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Tramontana, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla Via E. Nicolardi n. 5; Appellante
E
con sede in Roma, Controparte_1 via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Michelie Gianluca Tellone, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura ; CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.4.2023 presso questa Corte territoriale, l'appellante in epigrafe ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 4652/2022 pubbl. il 17.10.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la sua domanda volta a dichiarare non dovuta la somma CP_ di euro 9.506,39 richiesta dall' a ritenere illegittime le ritenute mensili operate sul proprio trattamento pensionistico e a disporre il rimborso di tutte le trattenute mensili effettuate sin dal mese di luglio 2021, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Nella precedente fase la ricorrente, premesso di essere erede di , unitamente ai Persona_1 figli e , e che il de cuius era lavoratore Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 dipendente presso la società Moccia s.r.l. con regolare contratto a tempo indeterminato, aveva
1 CP_ esposto di aver ricevuto nel mese di aprile 2021 avviso di accertamento dall' relativo alla riscossione di somme assunte come indebitamente percepite dal sulla Persona_1 prestazione cat. IO n. 15058446 nel periodo gennaio 2010-novembre 2014 per un ammontare di euro 9.506,39, per “quote di assegno di invalidità non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”. Aveva precisato che dal mese di luglio 2021 era stata gravata della trattenuta di euro 103,11 mensili applicata sulla sua pensione sociale (cat. SO n. 20522518), pari ad euro 513,00, molto al di sotto del minimo sociale, e che a seguito di ricorso CP_ amministrativo, a partire da novembre 2021, l' aveva ridotto detta trattenuta mensile a scomputo dell'indebito ad euro 70,00.
Aveva lamentato l'illegittimità della pretesa creditoria dell' resistente per plurimi motivi, CP_1 ossia: perché il credito vantato non era stato richiesto nel termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione del trattamento pensionistico rilevante ai sensi dell'art. 13 della L. 412/1991; per intervenuta prescrizione del presunto indebito pensionistico soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc, decorrenti dal giorno del pagamento della prestazione indebita;
per carenza di legittimazione passiva perché la ricorrente non è unica erede del , avendo implicitamente accettato l'eredità unitamente ai figli Persona_1
e ; per arbitrarietà della modalità di recupero mediante Parte_2 CP_3 CP_2 trattenuta mensile di circa il 20% della prestazione previdenziale, già al di sotto del minimo sociale previsto per legge;
perché l'ammontare dei redditi del defunto per gli Persona_1 CP_ anni 2010-2014 non era superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95 e per non aver l' motivato in alcun modo il procedimento di accertamento effettuato sul defunto in danno alla ricorrente.
CP_ L' si era costituito contestando le pretese attoree e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda applicando il termine di prescrizione decennale, e non quinquennale, ed osservando che, a fronte della deduzione CP_ dell' secondo cui la richiesta di indebito era conseguita alla mancata comunicazione dei redditi da parte del de cuius la ricorrente avrebbe dovuto provare l'irripetibilità degli Per_1 importi richiesti. La invece non aveva allegato né fornito prova che i redditi del defunto Pt_1 marito non avessero superato i limiti normativamente previsti oppure che lo stesso li avesse CP_ comunicati all' o che si fosse trattato di redditi conosciuti o conoscibili dall'Istituto.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame la ricorrente, lamentandone l'erroneità sulla base di plurimi motivi.
Con il primo motivo ha osservato che la prestazione pensionistica oggetto di recupero non era dovuta perché già sospesa e in realtà mai erogata dall'istituto previdenziale, come confessato dallo stesso ente in atti giudiziali, e poiché la ricorrente era già separata legalmente dal de cuius dal 15.12.2011 e dunque non poteva rispondere per debiti ereditari relativi agli anni 2010-2014 successivi alla separazione.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia del primo giudice sulla carenza di legittimazione passiva, ribadendo di non essere erede unica del richiamando la Per_1 dichiarazione di successione già depositata in primo grado e il principio degli artt. 752 e 754 c.c. secondo cui gli eredi rispondono dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote. Ha poi ripetuto di essere legalmente separata dal dal 15.12.2011 e quindi non destinataria delle Persona_1
2 CP_ pretese economiche dell' relative ad un periodo successivo alla separazione, circostanza neanche questa presa in considerazione dal primo giudice.
CP_ Con il terzo motivo ha contestato l'illegittimità della trattenuta operata dall' sulla sua pensione sociale, pari al 20% della prestazione di euro 513,00, dolendosi del pregiudizio irreparabile al suo diritto ad una vita dignitosa, eccezione neanche questa esaminata dal Tribunale.
Con il quarto motivo, ha evidenziato che le prestazioni di carattere assistenziale, quali la pensione di invalidità IO versata al defunto, non sono mai ripetibili, avendo carattere cd. “alimentare” erogate per soddisfare esigenze minime vitali, e che il giudice di prime cure erroneamente aveva fondato la propria contraria determinazione su una presunzione di dolo del pensionato in contrasto con qualsiasi regola processuale, assumendo l'onere di quest'ultimo di provare l'avvenuta comunicazione dei redditi degli anni 2010-2014, pur essendo il morto nel 2015 e Per_1 nonostante la ricorrente fosse separata dal 2011. Il giudice secondo l'appellante aveva illegittimamente posto a carico del defunto la prova del limite reddituale, attribuendo poi al suo silenzio il valore di dolo omissivo, senza considerare che il de cuius era stato lavoratore subordinato, che la sua situazione reddituale era stata costantemente dichiarata dal proprio datore CP_ di lavoro in qualità di sostituto d'imposta e che era pertanto conosciuta o conoscibile dall'
Con il quinto motivo ha censurato il rigetto della eccezione di prescrizione, sostenendo che gli stipendi, le pensioni e gli altri crediti di lavoro si prescrivono in 5 anni e che, seppure fosse operante la prescrizione decennale in luogo della quinquennale, il giudice avrebbe dovuto, in ogni CP_ caso, ritenere prescritti i crediti almeno a far data dal gennaio 2010 fino ad aprile 2011, atteso che solo nell'aprile 2021 era stato comunicato alla ricorrente l'avviso di accertamento con l'indebito.
Con il sesto motivo ha escluso che potesse gravare sulla stessa l'onere della prova della comunicazione dei redditi del defunto, essendo la legalmente separata dal 2011, Pt_1 esonerata da qualsiasi responsabilità circa i debiti contratti dall'ex coniuge dopo la separazione e nella impossibilità oggettiva di depositare documentazione di oltre 13 anni prima. Secondo la tesi CP_ attorea l' avendo denunciato il superamento dei limiti reddituali, avrebbe dovuto depositare le dichiarazioni dei redditi superiori del defunto e non pretendere di riversare sulla ricorrente, ex coniuge separato prima del presunto debito, la probatio diabolica della circostanza contraria.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di: “- Dichiarare non dovuta la somma di euro 9.506,39 richiesta dall' perché illegittimamente richiesta oltre i termini CP_1 di legge. - Dichiarare non dovuta la somma di euro 9.506,39 richiesta dall' perché CP_1 prescritta. - Conseguentemente ritenere illegittime le ritenute mensili operate sul trattamento pensionistico della signora anche per carenza di legittimazione passiva. - Parte_1
Disporre il rimborso di tutte le trattenute mensili effettuate sin dal mese di luglio 2021. - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione alla scrivente procuratrice”.
Ricostituito il contraddittorio, l' appellato ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, CP_1 richiamando le deduzioni in fatto e in diritto già svolte in primo grado. Ha rimarcato l'infondatezza delle allegazioni di controparte in tema di prescrizione, irripetibilità dell'indebito assistenziale e verifiche reddituali, del tutto inconferenti. Ha ribadito che l'onere probatorio in materia di indebiti assistenziali e previdenziali incombe integralmente sul ricorrente il quale, se
3 assume di avere diritto alla prestazione, deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto stesso, prova non fornita dalla appellante.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1.Anzitutto, va evidenziato che l'assunto, oggetto del primo motivo di gravame, secondo cui la CP_ prestazione pensionistica oggetto di recupero da parte dell' in realtà era stata già sospesa e mai erogata al defunto, costituisce allegazione nuova, svolta per la prima volta nell'atto di appello, mai dedotta in primo grado e di conseguenza inammissibile.
CP_ Per completezza si rileva che le comunicazioni prodotte dall' - che secondo l'appellante costituiscono confessione della sospensione e omessa erogazione della prestazione oggetto di CP_ recupero (comunicazioni del 13.12.2012, del 27.9.2014 e del 31.10.2016, all. 4, 6 e 8 fasc. di primo grado) - in realtà confermano che la pensione percepita dal de cuius era stata rideterminata per effetto della revoca delle prestazioni collegate al reddito (assegno di invalidità) solo a decorrere dal 1.12.2014, mentre nel periodo precedente alla rideterminazione, da gennaio 2010 a novembre 2014, era stato corrisposto al il pagamento non dovuto (cfr. anche Per_1 CP_ comunicazione del 21.11.2014, all. 2 fasc. di primo grado).
2.Sul difetto di legittimazione passiva della in quanto coerede del defunto Pt_1 Per_1
unitamente ai tre figli, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di
[...]
Cassazione secondo cui “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi)” (Cass. sent. n. 17122 del 13.8.2020, che richiama Cass. 2291/1996).
Invero, come tutte le eccezioni, anche quella in esame, basandosi sul fatto che ci siano degli altri eredi che debbano concorrere pro quota al pagamento del debito ereditario richiesto per l'intero, presuppone che di tale fatto venga fornita prova da colui che invoca il fatto estintivo parziale dell'obbligazione del defunto. Quest'ultimo, tra l'altro, è il coerede che è stato convenuto in giudizio dal creditore del deceduto che invece, in quanto estraneo alla sua successione, non è di regola nella disponibilità della documentazione relativa all'esistenza, consistenza numerica, al titolo di successione ed alla qualifica degli altri coeredi, per cui sarebbe assurdo porre a suo carico la prova di un fatto negativo rappresentato dalla mancanza di altri coeredi (così Cass. ord. n. 9766 del 14.4.2025).
Nel caso in esame si ritiene che la non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva Pt_1 esistenza di altri coeredi e dunque della propria ridotta responsabilità pro quota per il debito de cuius ai sensi dell'art 754 c,c,
4 La ricorrente, già in primo grado, si era limitata a dedurre di essere coerede del , Persona_1 avendo implicitamente accettato l'eredità unitamente ai tre figli. Aveva prodotto a supporto la dichiarazione di successione trasmessa alla Agenzia delle Entrate in data 6.7.2015 (all. 1 fasc. di primo grado). Pt_1
E' evidente che dette allegazioni e produzioni sono inidonee a ritenere soddisfatto l'onere probatorio ai fini del beneficio dell'art. 754 cit., così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, mancando la prova della qualità di eredi (e non di semplici chiamati) dei tre figli e non essendo neanche specificato il titolo successorio di ciascuno né le rispettive quote ereditarie. E' insufficiente a tal fine la denuncia di successione, indicativa tuttalpiù della qualità di chiamato, ma irrilevante ai fini del riscontro dell'accettazione dell'eredità (esplicita o implicita) e della conseguente qualità di erede acquisita dai chiamati (sulla inidoneità probatoria della denuncia di successione, cfr. Cass. sent. n. 10519 del 18.4.2024; Cass. sent. n. 13738 del 27.6.2005; Cass. sent. n. 1484 del 10.2.1995).
Peraltro, anche secondo l'orientamento più risalente espresso dalla S.C., oggi superato, il coerede chiamato a rispondere di un debito ereditario per l'intero aveva l'onere di specificare la quota ereditaria per la quale era erede per sottrarsi alla responsabilità per l'intero, dovendo formulare la relativa eccezione in modo completo (cfr. Cass. n. 15592/2007 e 7216/1997), indicazione anche questa omessa dalla istante.
CP_ Ne consegue che è legittima la pretesa creditoria dell' azionata per l'intero nei confronti della appellante.
3.La ha poi escluso la propria responsabilità – e prima ancora la propria legittimazione Pt_1 passiva - per il debito dell'ex coniuge in quanto risalente al periodo 2010-2014, successivo alla loro separazione legale.
L'allegazione, oltre che nuova non risultando formulata in primo grado, è inconsistenze.
Il debito in esame, oggetto di recupero da parte dell' , riguarda la prestazione di invalidità CP_1 indebitamente percepita dal nel periodo dal 2010 al 2014, che ha generato Persona_1
l'obbligo di restituzione a carico di quest'ultimo. Essendo poi l'accipiens deceduto in data 28.5.2015, il suo debito ricompreso nell'asse ereditario si è trasmesso all'erede, , Parte_1 odierna appellante, chiamata a risponderne iure successionis.
Non si tratta, dunque, di un debito acquisito dalla ricorrente mentre era in vita l'ex coniuge (per il quale potrebbe avere incidenza il regime di separazione legale) ma di una obbligazione del de cuius, sorta a seguito della indebita percezione della prestazione pensionistica, cui per effetto della successione ereditaria è subentrata la Incontestata la qualità di erede della istante, Pt_1 sia pur legalmente separata prima del decesso dell'ex coniuge, per effetto della successione mortis causa la stessa si è sostituita al defunto nella titolarità del debito, mentre rimane irrilevante lo stato di separazione personale dei coniugi all'epoca di insorgenza del debito.
CP_ 4.Sulle modalità di recupero del debito mediante trattenuta effettuata dall' sulla pensione sociale, l'appellante insiste nel quantificare la trattenuta nella misura del 20% dell'assegno sociale spettante. In realtà è pacificamente dedotto da entrambe le parti che, a seguito di ricorso amministrativo, l'importo della trattenuta mensile è stato ridotto ad euro 70.
5 In ogni caso le difficoltà economiche della istante, tali da impedire la restituzione del debito, attengono al profilo della materiale riscossione del debito (che potrebbe essere ulteriormente CP_ rateizzata dall' o temporalmente sospesa), ferma restando la sua esistenza ed obbligatorietà.
5. Sulla prescrizione, la Corte condivide l'impostazione del primo giudice che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Premesso che in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno (come nella specie) ma anche quando essa manchi fin dall'origine, ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo è decennale, decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 16612 del 2008; n. 2936 del 1995; n. 3994 del 2006).
Nella specie la prestazione indebita è stata erogata al nel periodo da gennaio Persona_1 CP_ 2010 a novembre 2014. L' con comunicazione del 21.11.2014, ricevuta dal destinatario in data 3.12.2014 (cfr. lettera datata 21.11.2014 e avviso di ricevimento della racc. A/R all. 2 e 3 CP_ fasc. di primo grado), ha informato il del mancato invio del modello Red 2011 Per_1 relativo ai redditi dell'anno 2010, della conseguente revoca della prestazione collegata al reddito ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. c della L. 122/2010, della rideterminazione dell'importo del trattamento pensionistico (a decorrere dal 1.12.2014, pari ad euro 157,36) dell'indebito prodotto quantificato in euro 9.506,39 e del recupero dello stesso.
Già con lettere del 13.12.2012 e del 27.9.2014 (ricevute, rispettivamente, in data 2.1.2013 e in CP_ data 21.10.2014; all. 4, 5, 6 e 7 fasc. di primo grado) il pensionato era stato sollecitato all'invio delle comunicazioni dei redditi (modello Red) non pervenute relative agli anni 2010 e CP_ 2011. Con successiva lettera del 31.10.2016 l' aveva informato gli eredi che sulla pensione del de cuius risultavano sospese le prestazioni collegate al reddito in quanto mancavano la dichiarazione relativa all'anno 2010 e tutte le successive.
CP_ Con la lettera del 19.4.2021, ricevuta dalla il 28.4.2021 (doc. 9 e 10 fasc. di primo Pt_1 CP_ grado), l' ha poi comunicato alla ricorrente l'indebito di euro 9.506,39 sulla pensione del defunto relativo al periodo dal 1.1.2010 al 30.11.2014 per quote di assegno di Persona_1 invalidità non spettanti per superamento dei limiti di reddito, informando l'erede che l'importo predetto sarebbe stato recuperato sulla sua pensione SO n. 20522518 attraverso trattenuta del 20%.
CP_ L' dunque, aveva già chiesto al de cuius la restituzione delle somme indebitamente erogate (pari ad euro 9.506,39) mediante la lettera del 3.12.2014, interrompendo il termine di prescrizione che, decorso ex novo, è stato poi nuovamente interrotto mediante la lettera inviata alla ricorrente di aprile 2021.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione di prescrizione, non essendo maturato il termine decennale neanche relativamente al periodo da gennaio 2010 ad aprile 2011.
6 6. L'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice ha posto a suo carico (ex coniuge separato prima del presunto debito) l'onere probatorio del rispetto dei limiti di reddito, mentre lo CP_ stesso avrebbe dovuto depositare le dichiarazioni reddituali “superiori”.
Anche questa censura va disattesa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale (e il medesimo principio è valido per l'indebito assistenziale), nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18046 del 4.09.2010). Il principio è stato poi reiteratamente ribadito, anche di recente (tra le altre, Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 2739 dell'11.02.2016; Cass., Sez. lav., Sentenza n. 15550 del 2019; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 4319 del 10.02.2022) ed esso trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare il diritto alla prestazione contestata.
Nella fattispecie, sarebbe stato onere dell'attuale appellante dimostrare l'esistenza di una valida causa solvendi anche relativa al quantum in contestazione, ma tale onere non è stato assolto. Invero, l'istante - nell'atto introduttivo di lite e anche nel ricorso in appello – non ha contestato, nemmeno genericamente, il fondamento dell'obbligo restitutorio per cui è causa, non avendo provato né meramente prospettato alcunché a supporto del diritto del de cuius alla prestazione. La si è limitata ad insistere circa la propria impossibilità oggettiva di depositare Pt_1 documentazione datata oltre 13 anni prima, appartenente al defunto marito da cui, già in regime di separazione dei beni, era legalmente separata dal 15.12.2011, e circa l'onere probatorio CP_ gravante sull' che aveva denunciato il reddito superiore, senza nulla argomentare di specifico né produrre a sostegno del diritto alla prestazione.
Premesso che in forza dei principi giurisprudenziali sopra descritti l'onere probatorio (del diritto alla prestazione) incombe sull'accipiens (nella specie, l'erede), è evidente l'irrilevanza della difficoltà di reperire la relativa documentazione dedotta dalla appellante, peraltro ex coniuge ed erede del de cuius, quindi certamente nella possibilità di avervi accesso.
CP_ Per contro, si condividono le asserzioni dell' poste a fondamento dell'indebito pensionistico e del recupero della somma di euro 9.506,39 nei confronti dell'erede, avvalorate dalla
CP_ documentazione in atti (cfr. allegati da 2 a 10 del fasc. di primo grado), da cui si evince la omessa comunicazione dei redditi da parte del per l'anno 2010 e per gli anni Persona_1
CP_ successivi, nonostante svariati avvisi e solleciti inviati dall' e la conseguente revoca della prestazione collegata al reddito (assegno di invalidità) sin da gennaio 2010, effettuata nel dicembre 2014, con recupero delle somme indebitamente corrisposte nel periodo da gennaio 2010
CP_
CP_ a novembre 2014 (cfr. comunicazione al del 3.12.2014, all. 2 e 3 fasc. ). Per_1
8.Parte appellante ha infine contestato la presunzione di dolo posta dal Giudice di prime cure a fondamento della legittimità del recupero dell'indebito, desunta dalla inerzia del pensionato (cd. dolo omissivo), la irripetibilità delle prestazioni di carattere assistenziale erogate per soddisfare esigenze minime vitali e la decadenza ex art. 13 co. 2 della L. 412/1991. 7 Le tre doglianze possono essere esaminate congiuntamente atteso che attengono tutte al regime di ripetibilità dell'indebito previdenziale.
Posto che nella specie oggetto di recupero è una prestazione di natura pensionistica, che presuppone l'assicurazione e il versamento di contributi, collegata al reddito dell'assicurato (“pensione cat. IO”, ossia assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984), occorre premettere una breve ricostruzione della disciplina di riferimento posta dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. 412/1991.
L'art. 52 della L n. 88/89 statuisce che “
1.Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della L. n. 153 del 1969, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
Per un verso, viene esclusa l'irripetibilità nel caso di dolo dell'interessato; per l'altro viene estesa l'area della soluti retentio includendovi anche i casi in cui l'errore dell'amministrazione non riguardi solo la misura della prestazione ma anche l'an della stessa.
L'art. 52 della L. n. 88 del 1989 è stato autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. 30 dicembre 1991 n. 412 che, nel ridimensionare l'area di tutela del pensionato, ha previsto (comma 1) che la soluti retentio “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, precisando espressamente che “La omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Quest'ultimo inciso ha espanso il concetto di “dolo” (idoneo ad escludere la sanatoria) includendovi condotte omissive diverse da macchinazioni o raggiri posti in essere dal pensionato e negando l'irripetibilità nel caso in cui il pensionato stesso abbia omesso di fornire all'amministrazione dati di cui quest'ultima non era in possesso e che incidono sul diritto alla pensione o sulla sua corretta quantificazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991 “nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data”, escludendo quindi la retroattività della disposizione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez Lav. 18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Sez. Lav., 30 agosto 2016, n. 17417), interpretando il combinato disposto degli artt. 52 e 13 citati ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetizione dell'indebito 8 in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo, del percettore.
Sull'ultima condizione, rilevante nella fattispecie, va rimarcato che secondo il disposto normativo la ripetizione è sempre possibile nel caso del dolo del pensionato. Il dolo dell'interessato, del resto, elimina in radice il suo legittimo affidamento e l'errore imputabile dell'ente erogatore, atteso che la causa del pagamento indebito è da individuare, appunto, nella condotta dolosa e decettiva del pensionato.
Il concetto di dolo non può ritenersi limitato ai “raggiri” posti in essere da una delle parti ovvero ad una condotta eminentemente commissiva del pensionato, ma va inteso in un senso più ampio che includa anche condotte omissive, comunque idonee ad indurre in errore l'ente erogatore.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che possono rientrare nel dolo le “dichiarazioni non conformi al vero” nonché “fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza” (Cass. 2 agosto 2021 n. 22081).
D'altro canto, l'art. 13, comma 1, L. n. 412/1991 cit., come accennato, ha espressamente incluso nel concetto di dolo, idoneo a precludere l'operatività della sanatoria in esame, il comportamento omissivo del pensionato consistente nella omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Non ogni mancata comunicazione da parte del pensionato di dati rilevanti sull'an o il quantum della pensione determina la piena ripetibilità. In particolare la giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato il primo comma dell'art. 13 della L. n. 412/91 nel senso che il “dolo omissivo” può dirsi effettivamente integrato solo a fronte dell'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ed in assenza della disponibilità, per l'ente erogatore, delle informazioni necessarie ad accertare la ricorrenza dei fatti occultati (Cass. 25 gennaio 2018 n. 1919).
In ipotesi di indebito cd. reddituale, derivante dal superamento delle soglie di reddito previste per il godimento della prestazione, rileva riportare il secondo comma dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa CP_ dell' che deve procedere al recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica delle condizioni reddituali (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039).
9 Viene introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l' abbia l'effettiva disponibilità dei dati CP_1 reddituali del pensionato. Pertanto, ha escluso il decorso del termine decadenziale nel caso in cui il pensionato comunichi i suoi redditi nel corso dell'anno di percezione della prestazione e fornisca perciò un dato parziale ed incompleto (Cass. 24 gennaio 2012 n. 953) ovvero nel caso in cui il pensionato ometta di inviare all'istituto le comunicazioni obbligatorie. In entrambi i casi il recupero dell'indebito non soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991, bensì all'ordinario termine di prescrizione (Cass 19 luglio 2018 n. 19239).
Sull'obbligo del pensionato di comunicare i propri dati reddituali all' , l'art. 35, comma CP_1
10-bis, del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. con modif. in l. 27 febbraio 2009 n. 14, stabilisce che nel caso in cui i pensionati “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. L'obbligo CP_ della comunicazione reddituale all' dunque, permane in via residuale solo allorquando il dato reddituale non sia nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito.
L'inadempimento del suddetto obbligo di comunicazione da parte del pensionato viene sanzionato dallo stesso art. 35, co. 10-bis, del d.l. n. 207 cit. che prevede la sospensione, da parte dell'Ente, della prestazione collegata al reddito nell'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Qualora la dichiarazione non sia ancora pervenuta entro i 60 giorni successivi alla sospensione, la prestazione viene revocata e si procede al recupero di tutte le somme erogate nel corso dell'anno nel quale la dichiarazione doveva essere effettuata. Qualora, invece, la dichiarazione pervenga dopo il sessantesimo giorno successivo alla sospensione, la prestazione è ripristinata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione stessa.
In ogni caso, solo una volta acquisita, dall'amministrazione finanziaria o dal pensionato, la disponibilità del dato reddituale, l'istituto può procedere alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito, verifica che a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991 è da svolgersi “annualmente” (ossia nel corso dell'anno in cui l'istituto ha acquisito conoscibilità dei redditi;
Cass. 8 febbraio 2019 n. 3802). Ove da tale verifica risulti la corresponsione di somme indebite, l'ente dovrà procedere al recupero di esse, inderogabilmente,
“nel corso dell'anno successivo”, ossia entro la fine (31 dicembre) dell'anno successivo a quello in cui ha acquisito i dati reddituali.
Nella fattispecie oggetto di causa, è comprovato dalla documentazione in atti, e non è stato specificamente contestato dalla ricorrente, che il de cuius, titolare della pensione di invalidità CP_ (cat. IO n. 15058446) aveva omesso di inviare all' il modello Red relativo ai redditi dell'anno 2010 e degli anni successivi, pur essendo stato sollecitato dall' con comunicazioni del CP_1 CP_ 13.12.2012 e poi del 27.9.2014 (all.
4-7 fasc. con gli avvisi di ricezione delle raccomandate). L'Istituto con nota del 21.11.2014, non essendo ancora pervenuta la comunicazione dei redditi da parte dell'assicurato, nonostante i solleciti, ha disposto la revoca della prestazione collegata al reddito per le annualità interessate (2010-2014) ed il recupero delle somme indebitamente CP_ corrisposte in detto periodo (all. 9 e 10 fasc. . 10 Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la non ha provato che i redditi Pt_1 del defunto marito non superassero i limiti normativamente previsti per fruire della prestazione CP_ di invalidità, né che lo stesso avesse comunicato la propria situazione reddituale all' o che si trattasse di redditi che l' era tenuto a conoscere. CP_1
L'assunto dell'appellante secondo cui il defunto era lavoratore subordinato i cui redditi Per_1 erano costantemente dichiarati dal proprio datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposto, per questo conosciuti o conoscibili dall'Ente erogatore, oltre che nuovo ed inammissibile, è ininfluente in quanto generico e privo di riscontro probatorio.
Ne consegue la piena ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte al de cuius dall' CP_1 convenuto nel periodo da gennaio 2010 a novembre 2014. Per un verso, infatti, l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'assicurato, incidenti sul diritto e sulla misura della CP_ prestazione collegata al reddito, non conosciuti né conoscibili dall' integra il cd. dolo omissivo idoneo ad escludere la soluti retentio ex art. 13 co. 1 L. 412/1991. Per l'altro, la mancata acquisizione dei dati necessari alla verifica della situazione reddituale dell'interessato ha impedito il decorso del termine annuale previsto per il recupero dall'art. 13 co. 2 della medesima L. 412/1991.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali in tema di indebito pensionistico, desumendo il dolo del pensionato dalla omessa comunicazione dei suoi dati reddituali e così escludendo la sanatoria.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
11
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 787/2023
T R A
nata a [...] il [...], residente in [...]in Campania Parte_1
(NA), alla Via Padre Pragliola n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Fernanda Tramontana, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Napoli, alla Via E. Nicolardi n. 5; Appellante
E
con sede in Roma, Controparte_1 via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Michelie Gianluca Tellone, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura ; CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.4.2023 presso questa Corte territoriale, l'appellante in epigrafe ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 4652/2022 pubbl. il 17.10.2022, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la sua domanda volta a dichiarare non dovuta la somma CP_ di euro 9.506,39 richiesta dall' a ritenere illegittime le ritenute mensili operate sul proprio trattamento pensionistico e a disporre il rimborso di tutte le trattenute mensili effettuate sin dal mese di luglio 2021, il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Nella precedente fase la ricorrente, premesso di essere erede di , unitamente ai Persona_1 figli e , e che il de cuius era lavoratore Parte_2 Controparte_2 Controparte_3 dipendente presso la società Moccia s.r.l. con regolare contratto a tempo indeterminato, aveva
1 CP_ esposto di aver ricevuto nel mese di aprile 2021 avviso di accertamento dall' relativo alla riscossione di somme assunte come indebitamente percepite dal sulla Persona_1 prestazione cat. IO n. 15058446 nel periodo gennaio 2010-novembre 2014 per un ammontare di euro 9.506,39, per “quote di assegno di invalidità non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”. Aveva precisato che dal mese di luglio 2021 era stata gravata della trattenuta di euro 103,11 mensili applicata sulla sua pensione sociale (cat. SO n. 20522518), pari ad euro 513,00, molto al di sotto del minimo sociale, e che a seguito di ricorso CP_ amministrativo, a partire da novembre 2021, l' aveva ridotto detta trattenuta mensile a scomputo dell'indebito ad euro 70,00.
Aveva lamentato l'illegittimità della pretesa creditoria dell' resistente per plurimi motivi, CP_1 ossia: perché il credito vantato non era stato richiesto nel termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione del trattamento pensionistico rilevante ai sensi dell'art. 13 della L. 412/1991; per intervenuta prescrizione del presunto indebito pensionistico soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cc, decorrenti dal giorno del pagamento della prestazione indebita;
per carenza di legittimazione passiva perché la ricorrente non è unica erede del , avendo implicitamente accettato l'eredità unitamente ai figli Persona_1
e ; per arbitrarietà della modalità di recupero mediante Parte_2 CP_3 CP_2 trattenuta mensile di circa il 20% della prestazione previdenziale, già al di sotto del minimo sociale previsto per legge;
perché l'ammontare dei redditi del defunto per gli Persona_1 CP_ anni 2010-2014 non era superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95 e per non aver l' motivato in alcun modo il procedimento di accertamento effettuato sul defunto in danno alla ricorrente.
CP_ L' si era costituito contestando le pretese attoree e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda applicando il termine di prescrizione decennale, e non quinquennale, ed osservando che, a fronte della deduzione CP_ dell' secondo cui la richiesta di indebito era conseguita alla mancata comunicazione dei redditi da parte del de cuius la ricorrente avrebbe dovuto provare l'irripetibilità degli Per_1 importi richiesti. La invece non aveva allegato né fornito prova che i redditi del defunto Pt_1 marito non avessero superato i limiti normativamente previsti oppure che lo stesso li avesse CP_ comunicati all' o che si fosse trattato di redditi conosciuti o conoscibili dall'Istituto.
Avverso detta statuizione ha proposto tempestivo gravame la ricorrente, lamentandone l'erroneità sulla base di plurimi motivi.
Con il primo motivo ha osservato che la prestazione pensionistica oggetto di recupero non era dovuta perché già sospesa e in realtà mai erogata dall'istituto previdenziale, come confessato dallo stesso ente in atti giudiziali, e poiché la ricorrente era già separata legalmente dal de cuius dal 15.12.2011 e dunque non poteva rispondere per debiti ereditari relativi agli anni 2010-2014 successivi alla separazione.
Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia del primo giudice sulla carenza di legittimazione passiva, ribadendo di non essere erede unica del richiamando la Per_1 dichiarazione di successione già depositata in primo grado e il principio degli artt. 752 e 754 c.c. secondo cui gli eredi rispondono dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote. Ha poi ripetuto di essere legalmente separata dal dal 15.12.2011 e quindi non destinataria delle Persona_1
2 CP_ pretese economiche dell' relative ad un periodo successivo alla separazione, circostanza neanche questa presa in considerazione dal primo giudice.
CP_ Con il terzo motivo ha contestato l'illegittimità della trattenuta operata dall' sulla sua pensione sociale, pari al 20% della prestazione di euro 513,00, dolendosi del pregiudizio irreparabile al suo diritto ad una vita dignitosa, eccezione neanche questa esaminata dal Tribunale.
Con il quarto motivo, ha evidenziato che le prestazioni di carattere assistenziale, quali la pensione di invalidità IO versata al defunto, non sono mai ripetibili, avendo carattere cd. “alimentare” erogate per soddisfare esigenze minime vitali, e che il giudice di prime cure erroneamente aveva fondato la propria contraria determinazione su una presunzione di dolo del pensionato in contrasto con qualsiasi regola processuale, assumendo l'onere di quest'ultimo di provare l'avvenuta comunicazione dei redditi degli anni 2010-2014, pur essendo il morto nel 2015 e Per_1 nonostante la ricorrente fosse separata dal 2011. Il giudice secondo l'appellante aveva illegittimamente posto a carico del defunto la prova del limite reddituale, attribuendo poi al suo silenzio il valore di dolo omissivo, senza considerare che il de cuius era stato lavoratore subordinato, che la sua situazione reddituale era stata costantemente dichiarata dal proprio datore CP_ di lavoro in qualità di sostituto d'imposta e che era pertanto conosciuta o conoscibile dall'
Con il quinto motivo ha censurato il rigetto della eccezione di prescrizione, sostenendo che gli stipendi, le pensioni e gli altri crediti di lavoro si prescrivono in 5 anni e che, seppure fosse operante la prescrizione decennale in luogo della quinquennale, il giudice avrebbe dovuto, in ogni CP_ caso, ritenere prescritti i crediti almeno a far data dal gennaio 2010 fino ad aprile 2011, atteso che solo nell'aprile 2021 era stato comunicato alla ricorrente l'avviso di accertamento con l'indebito.
Con il sesto motivo ha escluso che potesse gravare sulla stessa l'onere della prova della comunicazione dei redditi del defunto, essendo la legalmente separata dal 2011, Pt_1 esonerata da qualsiasi responsabilità circa i debiti contratti dall'ex coniuge dopo la separazione e nella impossibilità oggettiva di depositare documentazione di oltre 13 anni prima. Secondo la tesi CP_ attorea l' avendo denunciato il superamento dei limiti reddituali, avrebbe dovuto depositare le dichiarazioni dei redditi superiori del defunto e non pretendere di riversare sulla ricorrente, ex coniuge separato prima del presunto debito, la probatio diabolica della circostanza contraria.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della impugnata sentenza, di: “- Dichiarare non dovuta la somma di euro 9.506,39 richiesta dall' perché illegittimamente richiesta oltre i termini CP_1 di legge. - Dichiarare non dovuta la somma di euro 9.506,39 richiesta dall' perché CP_1 prescritta. - Conseguentemente ritenere illegittime le ritenute mensili operate sul trattamento pensionistico della signora anche per carenza di legittimazione passiva. - Parte_1
Disporre il rimborso di tutte le trattenute mensili effettuate sin dal mese di luglio 2021. - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio con attribuzione alla scrivente procuratrice”.
Ricostituito il contraddittorio, l' appellato ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto, CP_1 richiamando le deduzioni in fatto e in diritto già svolte in primo grado. Ha rimarcato l'infondatezza delle allegazioni di controparte in tema di prescrizione, irripetibilità dell'indebito assistenziale e verifiche reddituali, del tutto inconferenti. Ha ribadito che l'onere probatorio in materia di indebiti assistenziali e previdenziali incombe integralmente sul ricorrente il quale, se
3 assume di avere diritto alla prestazione, deve dimostrare i fatti costitutivi del diritto stesso, prova non fornita dalla appellante.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1.Anzitutto, va evidenziato che l'assunto, oggetto del primo motivo di gravame, secondo cui la CP_ prestazione pensionistica oggetto di recupero da parte dell' in realtà era stata già sospesa e mai erogata al defunto, costituisce allegazione nuova, svolta per la prima volta nell'atto di appello, mai dedotta in primo grado e di conseguenza inammissibile.
CP_ Per completezza si rileva che le comunicazioni prodotte dall' - che secondo l'appellante costituiscono confessione della sospensione e omessa erogazione della prestazione oggetto di CP_ recupero (comunicazioni del 13.12.2012, del 27.9.2014 e del 31.10.2016, all. 4, 6 e 8 fasc. di primo grado) - in realtà confermano che la pensione percepita dal de cuius era stata rideterminata per effetto della revoca delle prestazioni collegate al reddito (assegno di invalidità) solo a decorrere dal 1.12.2014, mentre nel periodo precedente alla rideterminazione, da gennaio 2010 a novembre 2014, era stato corrisposto al il pagamento non dovuto (cfr. anche Per_1 CP_ comunicazione del 21.11.2014, all. 2 fasc. di primo grado).
2.Sul difetto di legittimazione passiva della in quanto coerede del defunto Pt_1 Per_1
unitamente ai tre figli, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di
[...]
Cassazione secondo cui “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi)” (Cass. sent. n. 17122 del 13.8.2020, che richiama Cass. 2291/1996).
Invero, come tutte le eccezioni, anche quella in esame, basandosi sul fatto che ci siano degli altri eredi che debbano concorrere pro quota al pagamento del debito ereditario richiesto per l'intero, presuppone che di tale fatto venga fornita prova da colui che invoca il fatto estintivo parziale dell'obbligazione del defunto. Quest'ultimo, tra l'altro, è il coerede che è stato convenuto in giudizio dal creditore del deceduto che invece, in quanto estraneo alla sua successione, non è di regola nella disponibilità della documentazione relativa all'esistenza, consistenza numerica, al titolo di successione ed alla qualifica degli altri coeredi, per cui sarebbe assurdo porre a suo carico la prova di un fatto negativo rappresentato dalla mancanza di altri coeredi (così Cass. ord. n. 9766 del 14.4.2025).
Nel caso in esame si ritiene che la non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva Pt_1 esistenza di altri coeredi e dunque della propria ridotta responsabilità pro quota per il debito de cuius ai sensi dell'art 754 c,c,
4 La ricorrente, già in primo grado, si era limitata a dedurre di essere coerede del , Persona_1 avendo implicitamente accettato l'eredità unitamente ai tre figli. Aveva prodotto a supporto la dichiarazione di successione trasmessa alla Agenzia delle Entrate in data 6.7.2015 (all. 1 fasc. di primo grado). Pt_1
E' evidente che dette allegazioni e produzioni sono inidonee a ritenere soddisfatto l'onere probatorio ai fini del beneficio dell'art. 754 cit., così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, mancando la prova della qualità di eredi (e non di semplici chiamati) dei tre figli e non essendo neanche specificato il titolo successorio di ciascuno né le rispettive quote ereditarie. E' insufficiente a tal fine la denuncia di successione, indicativa tuttalpiù della qualità di chiamato, ma irrilevante ai fini del riscontro dell'accettazione dell'eredità (esplicita o implicita) e della conseguente qualità di erede acquisita dai chiamati (sulla inidoneità probatoria della denuncia di successione, cfr. Cass. sent. n. 10519 del 18.4.2024; Cass. sent. n. 13738 del 27.6.2005; Cass. sent. n. 1484 del 10.2.1995).
Peraltro, anche secondo l'orientamento più risalente espresso dalla S.C., oggi superato, il coerede chiamato a rispondere di un debito ereditario per l'intero aveva l'onere di specificare la quota ereditaria per la quale era erede per sottrarsi alla responsabilità per l'intero, dovendo formulare la relativa eccezione in modo completo (cfr. Cass. n. 15592/2007 e 7216/1997), indicazione anche questa omessa dalla istante.
CP_ Ne consegue che è legittima la pretesa creditoria dell' azionata per l'intero nei confronti della appellante.
3.La ha poi escluso la propria responsabilità – e prima ancora la propria legittimazione Pt_1 passiva - per il debito dell'ex coniuge in quanto risalente al periodo 2010-2014, successivo alla loro separazione legale.
L'allegazione, oltre che nuova non risultando formulata in primo grado, è inconsistenze.
Il debito in esame, oggetto di recupero da parte dell' , riguarda la prestazione di invalidità CP_1 indebitamente percepita dal nel periodo dal 2010 al 2014, che ha generato Persona_1
l'obbligo di restituzione a carico di quest'ultimo. Essendo poi l'accipiens deceduto in data 28.5.2015, il suo debito ricompreso nell'asse ereditario si è trasmesso all'erede, , Parte_1 odierna appellante, chiamata a risponderne iure successionis.
Non si tratta, dunque, di un debito acquisito dalla ricorrente mentre era in vita l'ex coniuge (per il quale potrebbe avere incidenza il regime di separazione legale) ma di una obbligazione del de cuius, sorta a seguito della indebita percezione della prestazione pensionistica, cui per effetto della successione ereditaria è subentrata la Incontestata la qualità di erede della istante, Pt_1 sia pur legalmente separata prima del decesso dell'ex coniuge, per effetto della successione mortis causa la stessa si è sostituita al defunto nella titolarità del debito, mentre rimane irrilevante lo stato di separazione personale dei coniugi all'epoca di insorgenza del debito.
CP_ 4.Sulle modalità di recupero del debito mediante trattenuta effettuata dall' sulla pensione sociale, l'appellante insiste nel quantificare la trattenuta nella misura del 20% dell'assegno sociale spettante. In realtà è pacificamente dedotto da entrambe le parti che, a seguito di ricorso amministrativo, l'importo della trattenuta mensile è stato ridotto ad euro 70.
5 In ogni caso le difficoltà economiche della istante, tali da impedire la restituzione del debito, attengono al profilo della materiale riscossione del debito (che potrebbe essere ulteriormente CP_ rateizzata dall' o temporalmente sospesa), ferma restando la sua esistenza ed obbligatorietà.
5. Sulla prescrizione, la Corte condivide l'impostazione del primo giudice che ha ritenuto applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale, trattandosi di un'ipotesi di ripetizione di indebito.
Premesso che in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno (come nella specie) ma anche quando essa manchi fin dall'origine, ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo è decennale, decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 16612 del 2008; n. 2936 del 1995; n. 3994 del 2006).
Nella specie la prestazione indebita è stata erogata al nel periodo da gennaio Persona_1 CP_ 2010 a novembre 2014. L' con comunicazione del 21.11.2014, ricevuta dal destinatario in data 3.12.2014 (cfr. lettera datata 21.11.2014 e avviso di ricevimento della racc. A/R all. 2 e 3 CP_ fasc. di primo grado), ha informato il del mancato invio del modello Red 2011 Per_1 relativo ai redditi dell'anno 2010, della conseguente revoca della prestazione collegata al reddito ai sensi dell'art. 13 co. 6 lett. c della L. 122/2010, della rideterminazione dell'importo del trattamento pensionistico (a decorrere dal 1.12.2014, pari ad euro 157,36) dell'indebito prodotto quantificato in euro 9.506,39 e del recupero dello stesso.
Già con lettere del 13.12.2012 e del 27.9.2014 (ricevute, rispettivamente, in data 2.1.2013 e in CP_ data 21.10.2014; all. 4, 5, 6 e 7 fasc. di primo grado) il pensionato era stato sollecitato all'invio delle comunicazioni dei redditi (modello Red) non pervenute relative agli anni 2010 e CP_ 2011. Con successiva lettera del 31.10.2016 l' aveva informato gli eredi che sulla pensione del de cuius risultavano sospese le prestazioni collegate al reddito in quanto mancavano la dichiarazione relativa all'anno 2010 e tutte le successive.
CP_ Con la lettera del 19.4.2021, ricevuta dalla il 28.4.2021 (doc. 9 e 10 fasc. di primo Pt_1 CP_ grado), l' ha poi comunicato alla ricorrente l'indebito di euro 9.506,39 sulla pensione del defunto relativo al periodo dal 1.1.2010 al 30.11.2014 per quote di assegno di Persona_1 invalidità non spettanti per superamento dei limiti di reddito, informando l'erede che l'importo predetto sarebbe stato recuperato sulla sua pensione SO n. 20522518 attraverso trattenuta del 20%.
CP_ L' dunque, aveva già chiesto al de cuius la restituzione delle somme indebitamente erogate (pari ad euro 9.506,39) mediante la lettera del 3.12.2014, interrompendo il termine di prescrizione che, decorso ex novo, è stato poi nuovamente interrotto mediante la lettera inviata alla ricorrente di aprile 2021.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione di prescrizione, non essendo maturato il termine decennale neanche relativamente al periodo da gennaio 2010 ad aprile 2011.
6 6. L'appellante ha lamentato che erroneamente il primo giudice ha posto a suo carico (ex coniuge separato prima del presunto debito) l'onere probatorio del rispetto dei limiti di reddito, mentre lo CP_ stesso avrebbe dovuto depositare le dichiarazioni reddituali “superiori”.
Anche questa censura va disattesa.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale (e il medesimo principio è valido per l'indebito assistenziale), nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18046 del 4.09.2010). Il principio è stato poi reiteratamente ribadito, anche di recente (tra le altre, Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 2739 dell'11.02.2016; Cass., Sez. lav., Sentenza n. 15550 del 2019; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 4319 del 10.02.2022) ed esso trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare il diritto alla prestazione contestata.
Nella fattispecie, sarebbe stato onere dell'attuale appellante dimostrare l'esistenza di una valida causa solvendi anche relativa al quantum in contestazione, ma tale onere non è stato assolto. Invero, l'istante - nell'atto introduttivo di lite e anche nel ricorso in appello – non ha contestato, nemmeno genericamente, il fondamento dell'obbligo restitutorio per cui è causa, non avendo provato né meramente prospettato alcunché a supporto del diritto del de cuius alla prestazione. La si è limitata ad insistere circa la propria impossibilità oggettiva di depositare Pt_1 documentazione datata oltre 13 anni prima, appartenente al defunto marito da cui, già in regime di separazione dei beni, era legalmente separata dal 15.12.2011, e circa l'onere probatorio CP_ gravante sull' che aveva denunciato il reddito superiore, senza nulla argomentare di specifico né produrre a sostegno del diritto alla prestazione.
Premesso che in forza dei principi giurisprudenziali sopra descritti l'onere probatorio (del diritto alla prestazione) incombe sull'accipiens (nella specie, l'erede), è evidente l'irrilevanza della difficoltà di reperire la relativa documentazione dedotta dalla appellante, peraltro ex coniuge ed erede del de cuius, quindi certamente nella possibilità di avervi accesso.
CP_ Per contro, si condividono le asserzioni dell' poste a fondamento dell'indebito pensionistico e del recupero della somma di euro 9.506,39 nei confronti dell'erede, avvalorate dalla
CP_ documentazione in atti (cfr. allegati da 2 a 10 del fasc. di primo grado), da cui si evince la omessa comunicazione dei redditi da parte del per l'anno 2010 e per gli anni Persona_1
CP_ successivi, nonostante svariati avvisi e solleciti inviati dall' e la conseguente revoca della prestazione collegata al reddito (assegno di invalidità) sin da gennaio 2010, effettuata nel dicembre 2014, con recupero delle somme indebitamente corrisposte nel periodo da gennaio 2010
CP_
CP_ a novembre 2014 (cfr. comunicazione al del 3.12.2014, all. 2 e 3 fasc. ). Per_1
8.Parte appellante ha infine contestato la presunzione di dolo posta dal Giudice di prime cure a fondamento della legittimità del recupero dell'indebito, desunta dalla inerzia del pensionato (cd. dolo omissivo), la irripetibilità delle prestazioni di carattere assistenziale erogate per soddisfare esigenze minime vitali e la decadenza ex art. 13 co. 2 della L. 412/1991. 7 Le tre doglianze possono essere esaminate congiuntamente atteso che attengono tutte al regime di ripetibilità dell'indebito previdenziale.
Posto che nella specie oggetto di recupero è una prestazione di natura pensionistica, che presuppone l'assicurazione e il versamento di contributi, collegata al reddito dell'assicurato (“pensione cat. IO”, ossia assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984), occorre premettere una breve ricostruzione della disciplina di riferimento posta dall'art. 52 della L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della L. 412/1991.
L'art. 52 della L n. 88/89 statuisce che “
1.Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'art. 26 della L. n. 153 del 1969, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato…”.
Per un verso, viene esclusa l'irripetibilità nel caso di dolo dell'interessato; per l'altro viene estesa l'area della soluti retentio includendovi anche i casi in cui l'errore dell'amministrazione non riguardi solo la misura della prestazione ma anche l'an della stessa.
L'art. 52 della L. n. 88 del 1989 è stato autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. 30 dicembre 1991 n. 412 che, nel ridimensionare l'area di tutela del pensionato, ha previsto (comma 1) che la soluti retentio “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, precisando espressamente che “La omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Quest'ultimo inciso ha espanso il concetto di “dolo” (idoneo ad escludere la sanatoria) includendovi condotte omissive diverse da macchinazioni o raggiri posti in essere dal pensionato e negando l'irripetibilità nel caso in cui il pensionato stesso abbia omesso di fornire all'amministrazione dati di cui quest'ultima non era in possesso e che incidono sul diritto alla pensione o sulla sua corretta quantificazione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 39 del 10 febbraio 1993, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991 “nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data”, escludendo quindi la retroattività della disposizione.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez Lav. 18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Sez. Lav., 30 agosto 2016, n. 17417), interpretando il combinato disposto degli artt. 52 e 13 citati ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetizione dell'indebito 8 in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo, del percettore.
Sull'ultima condizione, rilevante nella fattispecie, va rimarcato che secondo il disposto normativo la ripetizione è sempre possibile nel caso del dolo del pensionato. Il dolo dell'interessato, del resto, elimina in radice il suo legittimo affidamento e l'errore imputabile dell'ente erogatore, atteso che la causa del pagamento indebito è da individuare, appunto, nella condotta dolosa e decettiva del pensionato.
Il concetto di dolo non può ritenersi limitato ai “raggiri” posti in essere da una delle parti ovvero ad una condotta eminentemente commissiva del pensionato, ma va inteso in un senso più ampio che includa anche condotte omissive, comunque idonee ad indurre in errore l'ente erogatore.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che possono rientrare nel dolo le “dichiarazioni non conformi al vero” nonché “fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza” (Cass. 2 agosto 2021 n. 22081).
D'altro canto, l'art. 13, comma 1, L. n. 412/1991 cit., come accennato, ha espressamente incluso nel concetto di dolo, idoneo a precludere l'operatività della sanatoria in esame, il comportamento omissivo del pensionato consistente nella omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Non ogni mancata comunicazione da parte del pensionato di dati rilevanti sull'an o il quantum della pensione determina la piena ripetibilità. In particolare la giurisprudenza di legittimità ha costantemente interpretato il primo comma dell'art. 13 della L. n. 412/91 nel senso che il “dolo omissivo” può dirsi effettivamente integrato solo a fronte dell'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ed in assenza della disponibilità, per l'ente erogatore, delle informazioni necessarie ad accertare la ricorrenza dei fatti occultati (Cass. 25 gennaio 2018 n. 1919).
In ipotesi di indebito cd. reddituale, derivante dal superamento delle soglie di reddito previste per il godimento della prestazione, rileva riportare il secondo comma dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa CP_ dell' che deve procedere al recupero entro l'anno successivo a quello deputato alla verifica delle condizioni reddituali (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039).
9 Viene introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell' . CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l' abbia l'effettiva disponibilità dei dati CP_1 reddituali del pensionato. Pertanto, ha escluso il decorso del termine decadenziale nel caso in cui il pensionato comunichi i suoi redditi nel corso dell'anno di percezione della prestazione e fornisca perciò un dato parziale ed incompleto (Cass. 24 gennaio 2012 n. 953) ovvero nel caso in cui il pensionato ometta di inviare all'istituto le comunicazioni obbligatorie. In entrambi i casi il recupero dell'indebito non soggiace al termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, della L. n. 412 del 1991, bensì all'ordinario termine di prescrizione (Cass 19 luglio 2018 n. 19239).
Sull'obbligo del pensionato di comunicare i propri dati reddituali all' , l'art. 35, comma CP_1
10-bis, del d.l. 30 dicembre 2008 n. 207, conv. con modif. in l. 27 febbraio 2009 n. 14, stabilisce che nel caso in cui i pensionati “non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”. L'obbligo CP_ della comunicazione reddituale all' dunque, permane in via residuale solo allorquando il dato reddituale non sia nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o in ragione della natura del reddito.
L'inadempimento del suddetto obbligo di comunicazione da parte del pensionato viene sanzionato dallo stesso art. 35, co. 10-bis, del d.l. n. 207 cit. che prevede la sospensione, da parte dell'Ente, della prestazione collegata al reddito nell'anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. Qualora la dichiarazione non sia ancora pervenuta entro i 60 giorni successivi alla sospensione, la prestazione viene revocata e si procede al recupero di tutte le somme erogate nel corso dell'anno nel quale la dichiarazione doveva essere effettuata. Qualora, invece, la dichiarazione pervenga dopo il sessantesimo giorno successivo alla sospensione, la prestazione è ripristinata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione stessa.
In ogni caso, solo una volta acquisita, dall'amministrazione finanziaria o dal pensionato, la disponibilità del dato reddituale, l'istituto può procedere alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito, verifica che a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991 è da svolgersi “annualmente” (ossia nel corso dell'anno in cui l'istituto ha acquisito conoscibilità dei redditi;
Cass. 8 febbraio 2019 n. 3802). Ove da tale verifica risulti la corresponsione di somme indebite, l'ente dovrà procedere al recupero di esse, inderogabilmente,
“nel corso dell'anno successivo”, ossia entro la fine (31 dicembre) dell'anno successivo a quello in cui ha acquisito i dati reddituali.
Nella fattispecie oggetto di causa, è comprovato dalla documentazione in atti, e non è stato specificamente contestato dalla ricorrente, che il de cuius, titolare della pensione di invalidità CP_ (cat. IO n. 15058446) aveva omesso di inviare all' il modello Red relativo ai redditi dell'anno 2010 e degli anni successivi, pur essendo stato sollecitato dall' con comunicazioni del CP_1 CP_ 13.12.2012 e poi del 27.9.2014 (all.
4-7 fasc. con gli avvisi di ricezione delle raccomandate). L'Istituto con nota del 21.11.2014, non essendo ancora pervenuta la comunicazione dei redditi da parte dell'assicurato, nonostante i solleciti, ha disposto la revoca della prestazione collegata al reddito per le annualità interessate (2010-2014) ed il recupero delle somme indebitamente CP_ corrisposte in detto periodo (all. 9 e 10 fasc. . 10 Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la non ha provato che i redditi Pt_1 del defunto marito non superassero i limiti normativamente previsti per fruire della prestazione CP_ di invalidità, né che lo stesso avesse comunicato la propria situazione reddituale all' o che si trattasse di redditi che l' era tenuto a conoscere. CP_1
L'assunto dell'appellante secondo cui il defunto era lavoratore subordinato i cui redditi Per_1 erano costantemente dichiarati dal proprio datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposto, per questo conosciuti o conoscibili dall'Ente erogatore, oltre che nuovo ed inammissibile, è ininfluente in quanto generico e privo di riscontro probatorio.
Ne consegue la piena ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte al de cuius dall' CP_1 convenuto nel periodo da gennaio 2010 a novembre 2014. Per un verso, infatti, l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'assicurato, incidenti sul diritto e sulla misura della CP_ prestazione collegata al reddito, non conosciuti né conoscibili dall' integra il cd. dolo omissivo idoneo ad escludere la soluti retentio ex art. 13 co. 1 L. 412/1991. Per l'altro, la mancata acquisizione dei dati necessari alla verifica della situazione reddituale dell'interessato ha impedito il decorso del termine annuale previsto per il recupero dall'art. 13 co. 2 della medesima L. 412/1991.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali in tema di indebito pensionistico, desumendo il dolo del pensionato dalla omessa comunicazione dei suoi dati reddituali e così escludendo la sanatoria.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, risulta immune da censure la sentenza impugnata e l'appello va rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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