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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N.4247/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025 da 1 Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Cosetta Ortolani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Cosetta Ortolani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data 11.09.2004 trascritto il 13.09.2004 (reg. Stato Civile - Atti di Matrimonio anno 2004, atto n.44, parte II, serie A)
In regime patrimoniale di separazione dei beni
Con i seguenti figli:
Milano il 29.04.2006, cittadinanza italiana Parte_2
Milano il 13.02.2008, cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.Affido, responsabilità genitoriale e permanenza dei figli presso ciascun genitore
Il figlio maggiorenne , continuerà ad abitare con il padre, presso la cui abitazione manterrà Pt_2 la propria residenza in Trezzano sul Naviglio (MI), via Circonvallazione n. 69 e regolerà direttamente ed autonomamente i propri rapporti e le proprie frequentazioni con la madre.
di 17 anni, viene affidato ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affido condiviso, Pt_3 con collocamento prevalente presso la madre presso la quale avrà la propria residenza. Pt_3
, potrà regolare direttamente ed autonomamente le proprie frequentazioni con il padre il Pt_3 proprio regime di visite.
Fino al compimento della maggiore età di i genitori continueranno a condividere le principali Pt_3 decisioni.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
2. Assegnazione casa familiare
L'abitazione coniugale con quanto l'arreda e gli annessi sottotetto e due box, presso il Comune di
Trezzano sul Naviglio, Via Circonvallazione n. 69, in comproprietà al 50% dalle parti e censiti presso i Registri del catasto immobiliare del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), quanto all'appartamento: foglio 20, particella 171, sub 715, categoria A/3, classe 6, rendita 486,76; quanto al sottotetto: foglio 20, particella 171, sub 716, categoria C/2, classe 4, rendita 9,30; quanto ad un primo box: foglio 20, particella 171, sub 212, categoria C/6, classe 4, rendita 46,48; quanto ad un secondo box: foglio 20, particella 171, sub 159, categoria C/6, classe 4, rendita 43,38, rimangono assegnati al SI. che l'abiterà unitamente al figlio maggiorenne , mantenendovi la CP_1 Pt_2 residenza.
La SI.ra , si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 dicembre 2025. Parte_1
La SInora comunicherà al SI. il novo domicilio che abiterà insieme al figlio Parte_1 CP_1 minore . Pt_3
3. Contributo al mantenimento della prole
Il SI. concorrerà al mantenimento indiretto del figlio , collocato prevalentemente CP_1 Pt_3 presso la madre, nella misura di Euro 200,00 mensili.
Oltre al concorso al mantenimento indiretto per il figlio , il SI. si impegna a farsi Pt_3 CP_1 carico, a titolo di mantenimento diretto per entrambi i figli, nella misura del 70%, delle spese straordinarie, così come individuate nelle Linee guida approvate dalla Corte di Appello e Tribunale di Milano qui di seguito riportate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
•spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
•spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. Trasferimento della quota della casa coniugale
Il SI. si impegna ad acquistare la quota del 50% di proprietà dei beni immobili come sopra CP_1 al punto 2) : abitazione in Trezzano sul Naviglio accatastata nei Registri del catasto immobiliare del medesimo Comune, quanto all'appartamento: foglio 20, particella 171, sub 715, categoria A/3, classe 6, rendita 486,76; quanto al sottotetto: foglio 20, particella 171, sub 716, categoria C/2, classe
4, rendita 9,30; quanto ad un primo box: foglio 20, particella 171, sub 212, categoria C/6, classe 4, rendita 46,48; quanto ad un secondo box: foglio 20, particella 171, sub 159, categoria C/6, classe 4, rendita 43,38, dietro il pagamento dell'importo di € 160.000,00, entro 2 mesi alla firma del ricorso depositato.
5. Assegno Unico Universale La SI.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale riconosciuto mensilmente da Parte_1
INPS per la prole.
6. Deduzioni fiscali
Le deduzione fiscali per la prole saranno ripartite in relazione al genitore che le ha sostenute.
7. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente per tanto dichiarano di non pretendere alcun assegno alimentare e/o di mantenimento o ad altro titolo l'una dall'altro.
8. Divisione dei conti correnti famigliari
All'atto del deposito del presente ricorso, le parti si danno atto di avere già estinto il conto corrente comune presso e di aver ripartito equamente il saldo. Le parti si impegnano a estinguere anche CP_2 il conto comune presso ed a ripartire fra loro equamente il relativo saldo. Parte_4
9.Dichiarazione di non volersi riconciliare
Le parti dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare.
10.Rinuncia all'udienza di comparizione Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 473-bis.51, secondo comma, di rinunciare all'udienza di comparizione, e di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
11. Rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
12. Esonero reciproco dal deposito di documenti ulteriori ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c.
Le parti dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito di documenti ulteriori di cui all'art.473- bis.12 comma 3 c.p.c., rispetto a quelli prodotti, salve indicazioni contrarie del Tribunale.
13. Assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per il figlio minore.
Motivi
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione ulteriore di cui all'art 473-bis.12 c.p.c., rispetto a quella prodotta. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, integrando le stesse con la seguente condizione: “Assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per il figlio minore”; al contempo, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (ribadendo il tutto nelle suddette note scritte con l'integrazione della condizione rubricata “Assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto”), come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Trezzano sul Naviglio (MI) Controparte_1
l'11.09.2004
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Spese di procedura la definitivo;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dr.ssa Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025 da 1 Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Cosetta Ortolani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avv. Cosetta Ortolani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trezzano sul Naviglio (MI) in data 11.09.2004 trascritto il 13.09.2004 (reg. Stato Civile - Atti di Matrimonio anno 2004, atto n.44, parte II, serie A)
In regime patrimoniale di separazione dei beni
Con i seguenti figli:
Milano il 29.04.2006, cittadinanza italiana Parte_2
Milano il 13.02.2008, cittadinanza italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.Affido, responsabilità genitoriale e permanenza dei figli presso ciascun genitore
Il figlio maggiorenne , continuerà ad abitare con il padre, presso la cui abitazione manterrà Pt_2 la propria residenza in Trezzano sul Naviglio (MI), via Circonvallazione n. 69 e regolerà direttamente ed autonomamente i propri rapporti e le proprie frequentazioni con la madre.
di 17 anni, viene affidato ad entrambi i genitori secondo il principio dell'affido condiviso, Pt_3 con collocamento prevalente presso la madre presso la quale avrà la propria residenza. Pt_3
, potrà regolare direttamente ed autonomamente le proprie frequentazioni con il padre il Pt_3 proprio regime di visite.
Fino al compimento della maggiore età di i genitori continueranno a condividere le principali Pt_3 decisioni.
Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio minore e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il minore.
Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
2. Assegnazione casa familiare
L'abitazione coniugale con quanto l'arreda e gli annessi sottotetto e due box, presso il Comune di
Trezzano sul Naviglio, Via Circonvallazione n. 69, in comproprietà al 50% dalle parti e censiti presso i Registri del catasto immobiliare del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), quanto all'appartamento: foglio 20, particella 171, sub 715, categoria A/3, classe 6, rendita 486,76; quanto al sottotetto: foglio 20, particella 171, sub 716, categoria C/2, classe 4, rendita 9,30; quanto ad un primo box: foglio 20, particella 171, sub 212, categoria C/6, classe 4, rendita 46,48; quanto ad un secondo box: foglio 20, particella 171, sub 159, categoria C/6, classe 4, rendita 43,38, rimangono assegnati al SI. che l'abiterà unitamente al figlio maggiorenne , mantenendovi la CP_1 Pt_2 residenza.
La SI.ra , si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 dicembre 2025. Parte_1
La SInora comunicherà al SI. il novo domicilio che abiterà insieme al figlio Parte_1 CP_1 minore . Pt_3
3. Contributo al mantenimento della prole
Il SI. concorrerà al mantenimento indiretto del figlio , collocato prevalentemente CP_1 Pt_3 presso la madre, nella misura di Euro 200,00 mensili.
Oltre al concorso al mantenimento indiretto per il figlio , il SI. si impegna a farsi Pt_3 CP_1 carico, a titolo di mantenimento diretto per entrambi i figli, nella misura del 70%, delle spese straordinarie, così come individuate nelle Linee guida approvate dalla Corte di Appello e Tribunale di Milano qui di seguito riportate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
•spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
•spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4. Trasferimento della quota della casa coniugale
Il SI. si impegna ad acquistare la quota del 50% di proprietà dei beni immobili come sopra CP_1 al punto 2) : abitazione in Trezzano sul Naviglio accatastata nei Registri del catasto immobiliare del medesimo Comune, quanto all'appartamento: foglio 20, particella 171, sub 715, categoria A/3, classe 6, rendita 486,76; quanto al sottotetto: foglio 20, particella 171, sub 716, categoria C/2, classe
4, rendita 9,30; quanto ad un primo box: foglio 20, particella 171, sub 212, categoria C/6, classe 4, rendita 46,48; quanto ad un secondo box: foglio 20, particella 171, sub 159, categoria C/6, classe 4, rendita 43,38, dietro il pagamento dell'importo di € 160.000,00, entro 2 mesi alla firma del ricorso depositato.
5. Assegno Unico Universale La SI.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico Universale riconosciuto mensilmente da Parte_1
INPS per la prole.
6. Deduzioni fiscali
Le deduzione fiscali per la prole saranno ripartite in relazione al genitore che le ha sostenute.
7. Autosufficienza economica dei coniugi
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente per tanto dichiarano di non pretendere alcun assegno alimentare e/o di mantenimento o ad altro titolo l'una dall'altro.
8. Divisione dei conti correnti famigliari
All'atto del deposito del presente ricorso, le parti si danno atto di avere già estinto il conto corrente comune presso e di aver ripartito equamente il saldo. Le parti si impegnano a estinguere anche CP_2 il conto comune presso ed a ripartire fra loro equamente il relativo saldo. Parte_4
9.Dichiarazione di non volersi riconciliare
Le parti dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare.
10.Rinuncia all'udienza di comparizione Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 473-bis.51, secondo comma, di rinunciare all'udienza di comparizione, e di voler avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
11. Rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza.
12. Esonero reciproco dal deposito di documenti ulteriori ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c.
Le parti dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito di documenti ulteriori di cui all'art.473- bis.12 comma 3 c.p.c., rispetto a quelli prodotti, salve indicazioni contrarie del Tribunale.
13. Assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto
I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per il figlio minore.
Motivi
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione ulteriore di cui all'art 473-bis.12 c.p.c., rispetto a quella prodotta. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, integrando le stesse con la seguente condizione: “Assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto I genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto, per sé e per il figlio minore”; al contempo, hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia (ribadendo il tutto nelle suddette note scritte con l'integrazione della condizione rubricata “Assenso al rilascio ed al rinnovo della carta di identità e del passaporto”), come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio in Trezzano sul Naviglio (MI) Controparte_1
l'11.09.2004
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Spese di procedura la definitivo;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dr.ssa Fulvia De Luca.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG