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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3416/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3416/2017 promossa da
, in proprio e quale delegato di e Parte_1 Persona_1
, in proprio e quali eredi di e , Parte_2 Persona_2 Persona_3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Varvara;
ATTORI contro
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Ivan Rubino;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.03.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 28.02.2017, , Parte_1 [...]
e in proprio e quali eredi di (madre) e di Persona_1 Parte_2 Persona_2 [...]
(fratello), hanno agito al fine di ottenere la condanna dei ER alla Persona_3 CP_1 restituzione della somma di €84.000,00, ricevuta in prestito, dagli stessi, dal Persona_3
. Hanno precisato che quest'ultimo, deceduto in data 26.08.2013, elargiva agli odierni
[...] convenuti, con cui era legato da un rapporto di amicizia ventennale, l'importo oggi preteso al fine di aiutarli a far fronte alle gravi difficoltà economiche in cui versavano. Ritenendo ampiamente comprovata la propria pretesa, hanno insistito per la condanna di controparte alla restituzione dell'intero importo versato.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 27.10.2017, e Controparte_3 hanno contestato la ricostruzione attorea, precisando che il versamento di Controparte_1 somme, corrisposto dal , avveniva in restituzione di un prestito precedentemente a lui Per_3 concesso;
eccependo l'assenza di prova del titolo fondante la pretesa attorea – non ritenendo sufficiente a comprovare l'esistenza di un contratto di mutuo la mera causale del versamento, poiché disposta unilateralmente dal disponente -, hanno concluso per il rigetto delle domande di controparte.
3. Disposto il mutamento del rito con ordinanza resa a verbale d'udienza del 17.11.2017, la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti ed interrogatorio formale, è pervenuta all'udienza del 21.03.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda attorea va accolta per le ragioni che si espongono.
2. Gli odierni attori, in qualità di eredi del , hanno agito al fine di Persona_3 ottenere la restituzione del prestito da lui concesso a favore dei ER . A sostegno CP_1 della propria pretesa, hanno prodotto copia della disposizione di bonifico, ove è riportata l'indicazione espressa della causale di “prestito infruttifero”, nonché estratto conto del de cuius, da cui si evince l'effettiva erogazione delle somme, avvenuta in data 29.08.2012 (all. 5 fasc. parte attrice).
I convenuti, pur non contestando l'effettiva corresponsione di denaro, ne hanno giustificato la dazione adducendo l'esistenza di un pregresso contratto di mutuo, asseritamente concesso dai ER
a favore del;
sicché il versamento è stato giustificato quale adempimento dell'obbligo Per_3 restitutorio in capo al disponente.
3. Tanto premesso, deve osservarsi che parte attrice, agendo per la restituzione, è tenuta a comprovare interamente – ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.p.c. - il fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, non solo l'avvenuta erogazione delle somme, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio in capo al convenuto. Ciò in quanto “potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.” (Cass.
n.8829/2023) Tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2697 c.c. va necessariamente contemperata con il principio della necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali, secondo cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da idonea giustificazione causale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass.n.27372/2021), infatti, “il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.”
Ne consegue che, “allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene
a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.” (Cass. n. 27372/2021)
4. Tornando ad esaminare la fattispecie controversa, i ER , in forza delle coordinate Per_3 ermeneutiche appena richiamate, erano tenuti a provare sia la dazione delle somme rivendicate, sia l'esistenza di un contratto di mutuo infruttifero tra il de cuius, , ed i Persona_3
e . Controparte_1 CP_2
È provata dalla documentazione in atti l'effettiva consegna di €84.000,00 a favore degli odierni convenuti, peraltro, da questi, non contestata;
oggetto di contestazione è, invece, il titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento, avendo i convenuti negato l'esistenza di un rapporto di mutuo ed offerto una giustificazione causale alternativa del versamento – ossia la restituzione di un prestito a suo tempo concesso al de cuius.
5. Ebbene, anche in assenza di prova diretta dell'esistenza di prestito a favore dei convenuti, la valutazione complessiva del quadro probatorio - da effettuarsi con la particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità - consente di ritenere provata l'esistenza del rapporto di mutuo tra le parti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.
A favore della ricostruzione attorea depone, in primo luogo, l'espressa imputazione di pagamento effettuata dal disponente, rappresentata dalla causale del bonifico “prestito infruttifero” avverso la quale non risulta che gli odierni convenuti abbiano sollevato, prima del presente giudizio, alcuna contestazione. Nessuna eccezione di infondatezza della pretesa creditoria è stata formulata, altresì, a seguito della ricezione delle missive del 17.02.2014, 31.10.2014 e 09.12.2016, a firma del procuratore di parte attrice, con le quali si rivendicava la restituzione di quanto prestato (all. 6 e 8). In tali solleciti di pagamento, tra l'altro, veniva espressamente indicato, quale titolo legittimante la richiesta di rimborso, il pregresso prestito infruttifero, sicché appare smentita dagli atti l'asserita ignoranza di parte convenuta circa la causale del bonifico.
Elementi presuntivi dell'erogazione delle somme a titolo di prestito vanno dedotti, poi, dalla documentazione relativa alle esposizioni debitorie dei ER , che confermerebbe la CP_1 circostanza, riferita da parte attrice già in fase stragiudiziale, secondo cui il prestito fu richiesto al fine di ripianare le gravi difficoltà economiche della di cui i convenuti erano soci. Controparte_4
In particolare, con missiva del 17.02.2014, allegata al presente giudizio, il procuratore degli odierni attori rappresentava: i) che la somma di €84.000,00 veniva prestata ai fratelli con CP_1
l'impegno di questi ultimi, a loro volta creditori del Comune di Triggiano, di restituire l'importo a seguito del pagamento in proprio favore dell'indennità di esproprio;
ii) che gli immobili di proprietà degli odierni convenuti erano stati pignorati in forza di pregresse esposizioni debitorie nei confronti della , della Fidia Serramenti s.r.l., di Equitalia E.TR, della Parte_3 CP_5
; iii) che l'importo corrisposto dal veniva utilizzato dai ER per l'estinzione
[...] Per_3 della procedura esecutiva a favore della – procedura poi cancellata in data Parte_3
27.03.2013 -, come comprovato dall'emissione di due assegni dell'importo complessivo di
€106.000,00, asseritamente consegnati all'Avv. Rubino;
iv) pur avendo i ottenuto lo CP_1 svincolo delle indennità di esproprio, non ottemperavano alla richiesta di restituzione avanzata dal
. Per_3
La predetta ricostruzione non appare in alcun modo confutata dalla difesa degli odierni convenuti, i quali non hanno contestato né il ricevimento né il contenuto della missiva, essendosi limitati, in maniera assai generica, a negare la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice nel proprio atto introduttivo, senza prendere specifica posizione sulla documentazione allegata.
A supporto della tesi attorea, può essere apprezzata, altresì, l'allegata situazione patrimoniale relativa alla da cui emerge la sussistenza di diversi gravami sugli immobili Controparte_4 societari e, in particolare, l'iscrizione ipotecaria concessa in favore della Parte_3 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva per l'estinzione della quale – secondo la difesa di parte attrice – il prestito sarebbe stato concesso.
Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione depone, poi, la disposizione di pagamento (all.9) con cui i ER emettevano due assegni per la complessiva somma di €106.000 in data CP_1 immediatamente successiva – 21.09.2012 - rispetto al ricevimento del prestito. Viceversa, le allegazioni difensive di controparte non appaiono sufficienti a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti di causa;
lo stesso conferimento di denaro viene descritto in termini generici, sia relativamente al momento in cui questo è avvenuto, sia per quanto attiene alle modalità di erogazione. Nel proprio atto introduttivo, infatti, i convenuti riferiscono che “nel periodo tra il dicembre 1989, data in cui cessò l'attività della “ ” e il giugno 1999, data in cui cessò Parte_4
l'attività dell'impresa individuale del Sig. , i Sigg.ri Persona_3 CP_1 aiutarono economicamente il Sig. con diversi conferimenti in denaro ed Persona_3 anche con conferimenti di materiale necessario alla sua impresa, con la promessa che il Sig.
[...]
li avrebbe restituiti quando avrebbe potuto” (pag. 3 atto di costituzione in giudizio). Persona_3
Di nessuna di tali circostanze viene offerto, tuttavia, neppure un principio di prova, né vengono articolati mezzi istruttori sul punto;
pertanto, tale ricostruzione fattuale risulta basata esclusivamente su mere asserzioni di parte, rimaste prive di riscontro.
6. Alla luce del quadro probatorio appena delineato, deve concludersi che, a fronte dell'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a sostegno della domanda attorea, la diversa giustificazione causale addotta dai convenuti è rimasta priva di riscontro, non potendosi desumere l'asserita pregiudizievole situazione patrimoniale del – che, secondo la difesa dei Per_3 ER , avrebbe giustificato la concessione del prestito in suo favore - dalla mera CP_1 visura storica dell'impresa artigiana individuale di cui era titolare e della ”, unica Parte_4 allegazione documentale di parte.
Pertanto, può ritenersi provata l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, legittimante la richiesta di restituzione dell'importo versato;
tanto conformemente alla giurisprudenza di legittimità che, chiamata a pronunciarsi in merito ad identica fattispecie, ha precisato che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. n. 8829/2023)
7. Ne consegue, in accoglimento della domanda di restituzione formulata da parte attrice, la condanna dei ER al pagamento dell'importo di €84.000,00 a favore di CP_1 Parte_1
, e oltre interessi legali dovuti dall'atto di
[...] Persona_1 Parte_2 costituzione in mora del 17.02.2014 sino al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €52.001 a €260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1
alla restituzione, in favore di ,
[...] Controparte_2 Parte_1 Per_1
e della somma di €84.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in
[...] Parte_2 mora sino al soddisfo;
2. Condanna e al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore degli attori, liquidate in € 11.268.00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 06.10.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3416/2017 promossa da
, in proprio e quale delegato di e Parte_1 Persona_1
, in proprio e quali eredi di e , Parte_2 Persona_2 Persona_3 rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Maria Varvara;
ATTORI contro
e rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Ivan Rubino;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21.03.2025, che si intende qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 28.02.2017, , Parte_1 [...]
e in proprio e quali eredi di (madre) e di Persona_1 Parte_2 Persona_2 [...]
(fratello), hanno agito al fine di ottenere la condanna dei ER alla Persona_3 CP_1 restituzione della somma di €84.000,00, ricevuta in prestito, dagli stessi, dal Persona_3
. Hanno precisato che quest'ultimo, deceduto in data 26.08.2013, elargiva agli odierni
[...] convenuti, con cui era legato da un rapporto di amicizia ventennale, l'importo oggi preteso al fine di aiutarli a far fronte alle gravi difficoltà economiche in cui versavano. Ritenendo ampiamente comprovata la propria pretesa, hanno insistito per la condanna di controparte alla restituzione dell'intero importo versato.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 27.10.2017, e Controparte_3 hanno contestato la ricostruzione attorea, precisando che il versamento di Controparte_1 somme, corrisposto dal , avveniva in restituzione di un prestito precedentemente a lui Per_3 concesso;
eccependo l'assenza di prova del titolo fondante la pretesa attorea – non ritenendo sufficiente a comprovare l'esistenza di un contratto di mutuo la mera causale del versamento, poiché disposta unilateralmente dal disponente -, hanno concluso per il rigetto delle domande di controparte.
3. Disposto il mutamento del rito con ordinanza resa a verbale d'udienza del 17.11.2017, la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti ed interrogatorio formale, è pervenuta all'udienza del 21.03.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda attorea va accolta per le ragioni che si espongono.
2. Gli odierni attori, in qualità di eredi del , hanno agito al fine di Persona_3 ottenere la restituzione del prestito da lui concesso a favore dei ER . A sostegno CP_1 della propria pretesa, hanno prodotto copia della disposizione di bonifico, ove è riportata l'indicazione espressa della causale di “prestito infruttifero”, nonché estratto conto del de cuius, da cui si evince l'effettiva erogazione delle somme, avvenuta in data 29.08.2012 (all. 5 fasc. parte attrice).
I convenuti, pur non contestando l'effettiva corresponsione di denaro, ne hanno giustificato la dazione adducendo l'esistenza di un pregresso contratto di mutuo, asseritamente concesso dai ER
a favore del;
sicché il versamento è stato giustificato quale adempimento dell'obbligo Per_3 restitutorio in capo al disponente.
3. Tanto premesso, deve osservarsi che parte attrice, agendo per la restituzione, è tenuta a comprovare interamente – ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.p.c. - il fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, non solo l'avvenuta erogazione delle somme, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo restitutorio in capo al convenuto. Ciò in quanto “potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.” (Cass.
n.8829/2023) Tuttavia, la disciplina di cui all'art. 2697 c.c. va necessariamente contemperata con il principio della necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali, secondo cui ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da idonea giustificazione causale. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass.n.27372/2021), infatti, “il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.”
Ne consegue che, “allorché si rigetta la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene
a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.” (Cass. n. 27372/2021)
4. Tornando ad esaminare la fattispecie controversa, i ER , in forza delle coordinate Per_3 ermeneutiche appena richiamate, erano tenuti a provare sia la dazione delle somme rivendicate, sia l'esistenza di un contratto di mutuo infruttifero tra il de cuius, , ed i Persona_3
e . Controparte_1 CP_2
È provata dalla documentazione in atti l'effettiva consegna di €84.000,00 a favore degli odierni convenuti, peraltro, da questi, non contestata;
oggetto di contestazione è, invece, il titolo in forza del quale è avvenuto il pagamento, avendo i convenuti negato l'esistenza di un rapporto di mutuo ed offerto una giustificazione causale alternativa del versamento – ossia la restituzione di un prestito a suo tempo concesso al de cuius.
5. Ebbene, anche in assenza di prova diretta dell'esistenza di prestito a favore dei convenuti, la valutazione complessiva del quadro probatorio - da effettuarsi con la particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità - consente di ritenere provata l'esistenza del rapporto di mutuo tra le parti, ai sensi dell'art. 2729 c.c.
A favore della ricostruzione attorea depone, in primo luogo, l'espressa imputazione di pagamento effettuata dal disponente, rappresentata dalla causale del bonifico “prestito infruttifero” avverso la quale non risulta che gli odierni convenuti abbiano sollevato, prima del presente giudizio, alcuna contestazione. Nessuna eccezione di infondatezza della pretesa creditoria è stata formulata, altresì, a seguito della ricezione delle missive del 17.02.2014, 31.10.2014 e 09.12.2016, a firma del procuratore di parte attrice, con le quali si rivendicava la restituzione di quanto prestato (all. 6 e 8). In tali solleciti di pagamento, tra l'altro, veniva espressamente indicato, quale titolo legittimante la richiesta di rimborso, il pregresso prestito infruttifero, sicché appare smentita dagli atti l'asserita ignoranza di parte convenuta circa la causale del bonifico.
Elementi presuntivi dell'erogazione delle somme a titolo di prestito vanno dedotti, poi, dalla documentazione relativa alle esposizioni debitorie dei ER , che confermerebbe la CP_1 circostanza, riferita da parte attrice già in fase stragiudiziale, secondo cui il prestito fu richiesto al fine di ripianare le gravi difficoltà economiche della di cui i convenuti erano soci. Controparte_4
In particolare, con missiva del 17.02.2014, allegata al presente giudizio, il procuratore degli odierni attori rappresentava: i) che la somma di €84.000,00 veniva prestata ai fratelli con CP_1
l'impegno di questi ultimi, a loro volta creditori del Comune di Triggiano, di restituire l'importo a seguito del pagamento in proprio favore dell'indennità di esproprio;
ii) che gli immobili di proprietà degli odierni convenuti erano stati pignorati in forza di pregresse esposizioni debitorie nei confronti della , della Fidia Serramenti s.r.l., di Equitalia E.TR, della Parte_3 CP_5
; iii) che l'importo corrisposto dal veniva utilizzato dai ER per l'estinzione
[...] Per_3 della procedura esecutiva a favore della – procedura poi cancellata in data Parte_3
27.03.2013 -, come comprovato dall'emissione di due assegni dell'importo complessivo di
€106.000,00, asseritamente consegnati all'Avv. Rubino;
iv) pur avendo i ottenuto lo CP_1 svincolo delle indennità di esproprio, non ottemperavano alla richiesta di restituzione avanzata dal
. Per_3
La predetta ricostruzione non appare in alcun modo confutata dalla difesa degli odierni convenuti, i quali non hanno contestato né il ricevimento né il contenuto della missiva, essendosi limitati, in maniera assai generica, a negare la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice nel proprio atto introduttivo, senza prendere specifica posizione sulla documentazione allegata.
A supporto della tesi attorea, può essere apprezzata, altresì, l'allegata situazione patrimoniale relativa alla da cui emerge la sussistenza di diversi gravami sugli immobili Controparte_4 societari e, in particolare, l'iscrizione ipotecaria concessa in favore della Parte_3 creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva per l'estinzione della quale – secondo la difesa di parte attrice – il prestito sarebbe stato concesso.
Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione depone, poi, la disposizione di pagamento (all.9) con cui i ER emettevano due assegni per la complessiva somma di €106.000 in data CP_1 immediatamente successiva – 21.09.2012 - rispetto al ricevimento del prestito. Viceversa, le allegazioni difensive di controparte non appaiono sufficienti a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti di causa;
lo stesso conferimento di denaro viene descritto in termini generici, sia relativamente al momento in cui questo è avvenuto, sia per quanto attiene alle modalità di erogazione. Nel proprio atto introduttivo, infatti, i convenuti riferiscono che “nel periodo tra il dicembre 1989, data in cui cessò l'attività della “ ” e il giugno 1999, data in cui cessò Parte_4
l'attività dell'impresa individuale del Sig. , i Sigg.ri Persona_3 CP_1 aiutarono economicamente il Sig. con diversi conferimenti in denaro ed Persona_3 anche con conferimenti di materiale necessario alla sua impresa, con la promessa che il Sig.
[...]
li avrebbe restituiti quando avrebbe potuto” (pag. 3 atto di costituzione in giudizio). Persona_3
Di nessuna di tali circostanze viene offerto, tuttavia, neppure un principio di prova, né vengono articolati mezzi istruttori sul punto;
pertanto, tale ricostruzione fattuale risulta basata esclusivamente su mere asserzioni di parte, rimaste prive di riscontro.
6. Alla luce del quadro probatorio appena delineato, deve concludersi che, a fronte dell'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti a sostegno della domanda attorea, la diversa giustificazione causale addotta dai convenuti è rimasta priva di riscontro, non potendosi desumere l'asserita pregiudizievole situazione patrimoniale del – che, secondo la difesa dei Per_3 ER , avrebbe giustificato la concessione del prestito in suo favore - dalla mera CP_1 visura storica dell'impresa artigiana individuale di cui era titolare e della ”, unica Parte_4 allegazione documentale di parte.
Pertanto, può ritenersi provata l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, legittimante la richiesta di restituzione dell'importo versato;
tanto conformemente alla giurisprudenza di legittimità che, chiamata a pronunciarsi in merito ad identica fattispecie, ha precisato che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta.” (Cass. n. 8829/2023)
7. Ne consegue, in accoglimento della domanda di restituzione formulata da parte attrice, la condanna dei ER al pagamento dell'importo di €84.000,00 a favore di CP_1 Parte_1
, e oltre interessi legali dovuti dall'atto di
[...] Persona_1 Parte_2 costituzione in mora del 17.02.2014 sino al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/08/2022 n. 147, applicati secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €52.001 a €260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna CP_1
alla restituzione, in favore di ,
[...] Controparte_2 Parte_1 Per_1
e della somma di €84.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in
[...] Parte_2 mora sino al soddisfo;
2. Condanna e al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2 lite in favore degli attori, liquidate in € 11.268.00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 06.10.2025 Il Giudice Laura Vincenza Amato