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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 365/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.11.2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Fino, presso il cui studio in
AV TA (BR), Via Silvio Pellico n. 3, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Dario Lolli, presso il cui studio in San Donaci (BR), Via
Guagnano n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.2.2016 esponeva che: 1) aveva CP_1 contratto matrimonio il 10.12.1992 con;
2) dalla loro Parte_1
Per_ unione nascevano le figlie (1993) e (1996); 3) il rapporto di Per_1 coppia, inizialmente sereno, si era andato via via deteriorando, a causa della condotta del marito contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, si da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la concludeva chiedendo che fosse CP_1 dichiarata la separazione personale dal con addebito a Parte_1 quest'ultimo, che fosse assegnata a sé la casa coniugale, in quanto convivente con le due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e che fosse posto a carico del un assegno Parte_1 complessivo di euro 4.000,00 mensili per il mantenimento di essa ricorrente e delle due figlie.
Si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo che fosse addebitata alla ricorrente. Si opponeva poi alla domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente, in quanto economicamente autonoma.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e poneva a carico del un assegno di euro 400,00 mensili per il Parte_1 mantenimento della ricorrente ed un assegno di complessivi euro
2 1.600,00 mensili per il mantenimento delle figlie (euro 800,00 cadauna), oltre il 50% delle spese straordinarie relative alle stesse.
Con sentenza non definitiva n. 9/19 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ai fini del completamento dell'attività istruttoria e dei pronunciamenti in ordine agli aspetti economici ed alla richiesta di addebito della separazione.
Con sentenza del 19.10.2020 n. 1232/2020, il Tribunale di Brindisi, addebitava la separazione a a carico del quale poneva Parte_1
l'obbligo di versare euro 800,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, quale contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma economicamente non autonome, e di versare euro
400,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1
[...]
Con sentenza n. 1337/2021, pubblicata il 15.12.2021, la Corte di Appello di Lecce dichiarava la nullità della sentenza appellata e, pronunciando nel merito, addebitava la separazione personale dei coniugi al marito, assegnava la casa familiare alla moglie, poneva a carico di
[...]
l'obbligo di versare mensilmente in favore della moglie euro Parte_1
2.000,00, di cui euro 800,00 quale contributo al mantenimento di ciascuna delle due figlie, ed euro 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge, da versare entro il 30 del mese, e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT (FOI), nonché poneva a carico del Parte_1
l'obbligo del rimborso forfettario delle spese straordinarie, in misura pari al 50%, rigettando ogni altra domanda.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Parte_1 cassazione, affidato ai seguenti motivi:
“1. Sulle cause di dissolvimento dell'unione coniugale e sulla richiesta e pronuncia di addebito. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c - violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.
3 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c – Violazione e falsa applicazione dell'art. 616 c.p.
e dell'art. 15 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla riduzione della lista testimoniale del resistente in primo grado - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittoria e illogica motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio;
2. Sugli aspetti patrimoniali e sulla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e delle figlie. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c - violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5)
c.p.c - violazione dell'art. 2697 c.c. in merito alla mancanza di prova circa la disparità economica e la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno di mantenimento - Necessità ed ammissibilità della richiesta rinnovazione istruttoria ex art. 345 c.p.c. in appello e/o dell'ammissione delle richieste di prova formulate in prime cure, per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nonchè per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio;
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc anche in relazione agli artt.
158 e 161 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 436 cpc – Error in procedendo in merito all'accoglimento dell'appello incidentale – Violazione di legge per omessa pronuncia dell'improcedibilità dell'appello incidentale;
4. Sulla statuizione sulle spese del giudizio di appello violazione degli artt. 91-92 cpc.”
Si costituiva nel giudizio di cassazione la sig.ra , che ne eccepiva CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza Num. Racc.
Gen. 2252/2024 (NRG: 6316/2022), pubblicata in data 23.01.2024, in accoglimento del ricorso proposto da in riferimento Parte_1 ad una parte del secondo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, deducendo testualmente: “Il secondo motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare. La
4 censura è inammissibile nella parte che concerne l'assegno di mantenimento in favore della moglie, di cui il ricorrente chiede la revoca, perché in dettaglio la Corte di merito ha descritto le situazioni patrimoniali ed economiche dei coniugi e le ha raffrontate, spiegando in maniera idonea le ragioni del convincimento espresso, sicché ancora una volta, ribaditi i principi richiamati nel paragrafo precedente, la doglianza è impropriamente diretta a sollecitare il riesame del merito. La censura è, invece, fondata nella parte che concerne il contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni, nate nel 1993 e nel 1996, di cui il ricorrente chiede la riduzione.
Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto-responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass.26875/2023; Cass. 29264/2022).
5 La Corte d'appello, scrutinando la domanda di riduzione del contributo di mantenimento dovuto alle figlie proposta dal padre, non si è attenuta ai suesposti principi poiché, al riguardo, si è limitata ad affermare che le figlie non erano economicamente indipendenti, ritenendo privo di decisiva rilevanza il fatto che una di esse potesse avere concluso il ciclo di studi universitari, senza indicare le risultanze a supporto di detti assunti e senza affatto dare conto dei parametri valutativi suindicati.
Ha inoltre aggiunto che il padre dava a ciascuna figlia € 1.000,00 al mese ed ha effettuato un generico riferimento alle esigenze delle stesse, privo di concretezza in relazione alle peculiarità del caso di specie, neppure precisando l'età delle figlie.
Pertanto, il secondo motivo merita accoglimento, nei limiti di cui si è detto.
In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e va rigettato il terzo, va accolto il secondo motivo nei termini precisati, va cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di
Lecce, in diversa composizione, a cui è demandata anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.”
Tanto premesso, il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte d'appello, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) In accoglimento del motivo d'appello proposto da nel ricorso del 19.04.2021, ridurre l'assegno Parte_1
Per_ di mantenimento stabilito per le figlie e dalla data dell'ordinanza Per_1 presidenziale con cui era stato disposto o da quella della domanda di riforma della stessa (contenuta nella memoria integrativa ex art. 709 cpc del giudizio di primo grado, depositata il 17.01.2017), portandolo ad un contributo minimo per entrambe le figlie (con particolare riferimento agli anni successivi al 2019). B) Per l'effetto, condannare alla restituzione in favore di delle somme CP_1 Parte_1 ricevute quale mantenimento per le figlie in eccedenza rispetto a quelle che verranno determinate a seguito dell'accoglimento dell'appello sul punto. C) In forza dell'accoglimento del motivo d'appello, così come statuito dalla S.C. di Cassazione, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello in ragione della soccombenza parziale reciproca ed anche quelle del primo grado. D) Condannare la
6 sig.ra al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione e del CP_1 giudizio di rinvio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra
, chiedendo testualmente: “1. accogliere le conclusioni già formulate CP_1 nell'ambito del procedimento d'appello celebrato avanti alla stessa, negli aspetti concernenti il presente giudizio di rinvio e, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere per quel che concerne - la quale ha Controparte_2 rinunciato nelle more al mantenimento per avere trovato stabile occupazione – confermare le statuizioni concernenti l'assegno di mantenimento stabilito in favore di e, per l'effetto, disattendere tanto la richiesta di riduzione dello stesso Controparte_3 quanto quella di ripetizione delle somme erogate, in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in narrativa;
2. Dichiarare, in ogni caso, inammissibile la domanda di ripetizione formulata nei confronti di atteso che la stessa non CP_1 ha mai percepito alcuna somma a titolo di mantenimento per le figlie, le quali sono percettrici dirette dell'assegno di mantenimento;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione del mantenimento, disporre l'efficacia di tale misura solo a far data dalla pubblicazione della sentenza, escludendo comunque qualsivoglia diritto di ripetizione in favore del 4. Confermare la Parte_1 statuizione sulle spese di lite del procedimento d'appello già celebrato, avendo peraltro la Suprema Corte espressamente disatteso l'impugnativa di tale capo della sentenza;
5. Condannare alla refusione delle spese e competenze di lite del Parte_1 presente giudizio di rinvio e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori.”
All'udienza collegiale del 20.11.2025, all'esito della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta, si è proceduto al deposito telematico della presente sentenza.
Motivi della decisione
Deve innanzitutto chiarirsi il perimetro del presente giudizio. Ai sensi degli artt. 384 e 394 c.p.c., la cognizione della Corte è circoscritta dai limiti segnati dalla sentenza di cassazione: oggetto di riesame è
7 unicamente il mantenimento delle figlie, mentre restano coperti da giudicato l'addebito della separazione e l'assegno in favore della moglie.
In tale contesto, occorre richiamare il principio consolidato per cui l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne sussiste solo se venga fornita la prova che questi non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica per cause oggettive e non imputabili alla sua volontà. L'onere probatorio grava, dunque, su chi richiede l'assegno, non essendo sufficiente la mera convivenza con il genitore. La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito che non può pretendersi la protrazione indefinita di un obbligo di mantenimento verso figli ormai adulti che non abbiano dimostrato un serio impegno in percorsi di studio o nella ricerca di un'occupazione
(Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2023, n. 32676; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2018, n. 5088).
Alla luce di tali principi, va dato atto, per quanto concerne , della Per_1 sua rinuncia all'assegno a seguito dell'avvenuto reperimento di stabile occupazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per_ Diversa è invece la posizione di . L'assegno in suo favore era stato disposto in origine in ragione della condizione di studentessa universitaria, ma nessuna prova è stata successivamente fornita circa la prosecuzione degli studi o la permanenza di una condizione di incolpevole non autosufficienza, mentre risulta che la stessa, ormai prossima ai trent'anni, ha avuto una figlia. Tali circostanze, in difetto di prova contraria, depongono nel senso dell'avvenuta maturazione di una condizione quantomeno di parziale autonomia, che giustifica la riduzione dell'assegno in suo favore ad euro 600,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Inammissibile deve ritenersi, invece, la domanda di restituzione delle somme già corrisposte, trattandosi di domanda nuova, mai proposta nei precedenti gradi di merito.
8 Considerata la reciproca soccombenza e le sopravvenienze verificatesi in corso di causa, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'assegno di mantenimento in favore di Controparte_2
2) Ridetermina nell'importo di euro 600,00 l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dalla pubblicazione della Controparte_3 presente sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, di appello, di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Lecce, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Anna Rita Pasca Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 365/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.11.2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Michele Fino, presso il cui studio in
AV TA (BR), Via Silvio Pellico n. 3, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e CP_1 CodiceFiscale_2 difesa dall'avv. Dario Lolli, presso il cui studio in San Donaci (BR), Via
Guagnano n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.2.2016 esponeva che: 1) aveva CP_1 contratto matrimonio il 10.12.1992 con;
2) dalla loro Parte_1
Per_ unione nascevano le figlie (1993) e (1996); 3) il rapporto di Per_1 coppia, inizialmente sereno, si era andato via via deteriorando, a causa della condotta del marito contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, si da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, pertanto, la concludeva chiedendo che fosse CP_1 dichiarata la separazione personale dal con addebito a Parte_1 quest'ultimo, che fosse assegnata a sé la casa coniugale, in quanto convivente con le due figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e che fosse posto a carico del un assegno Parte_1 complessivo di euro 4.000,00 mensili per il mantenimento di essa ricorrente e delle due figlie.
Si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo che fosse addebitata alla ricorrente. Si opponeva poi alla domanda di assegno di mantenimento per la ricorrente, in quanto economicamente autonoma.
All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente e poneva a carico del un assegno di euro 400,00 mensili per il Parte_1 mantenimento della ricorrente ed un assegno di complessivi euro
2 1.600,00 mensili per il mantenimento delle figlie (euro 800,00 cadauna), oltre il 50% delle spese straordinarie relative alle stesse.
Con sentenza non definitiva n. 9/19 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio ai fini del completamento dell'attività istruttoria e dei pronunciamenti in ordine agli aspetti economici ed alla richiesta di addebito della separazione.
Con sentenza del 19.10.2020 n. 1232/2020, il Tribunale di Brindisi, addebitava la separazione a a carico del quale poneva Parte_1
l'obbligo di versare euro 800,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, quale contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma economicamente non autonome, e di versare euro
400,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie CP_1
[...]
Con sentenza n. 1337/2021, pubblicata il 15.12.2021, la Corte di Appello di Lecce dichiarava la nullità della sentenza appellata e, pronunciando nel merito, addebitava la separazione personale dei coniugi al marito, assegnava la casa familiare alla moglie, poneva a carico di
[...]
l'obbligo di versare mensilmente in favore della moglie euro Parte_1
2.000,00, di cui euro 800,00 quale contributo al mantenimento di ciascuna delle due figlie, ed euro 400,00 a titolo di mantenimento del coniuge, da versare entro il 30 del mese, e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT (FOI), nonché poneva a carico del Parte_1
l'obbligo del rimborso forfettario delle spese straordinarie, in misura pari al 50%, rigettando ogni altra domanda.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Parte_1 cassazione, affidato ai seguenti motivi:
“1. Sulle cause di dissolvimento dell'unione coniugale e sulla richiesta e pronuncia di addebito. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c - violazione e falsa applicazione dell'art. 151 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n.
3 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c – Violazione e falsa applicazione dell'art. 616 c.p.
e dell'art. 15 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cpc e dell'art. 2697 c.c. in relazione alla riduzione della lista testimoniale del resistente in primo grado - Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e contraddittoria e illogica motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio;
2. Sugli aspetti patrimoniali e sulla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e delle figlie. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c - violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3) e all'art. 360 co. 1 n. 5)
c.p.c - violazione dell'art. 2697 c.c. in merito alla mancanza di prova circa la disparità economica e la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno di mantenimento - Necessità ed ammissibilità della richiesta rinnovazione istruttoria ex art. 345 c.p.c. in appello e/o dell'ammissione delle richieste di prova formulate in prime cure, per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nonchè per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio;
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc anche in relazione agli artt.
158 e 161 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 436 cpc – Error in procedendo in merito all'accoglimento dell'appello incidentale – Violazione di legge per omessa pronuncia dell'improcedibilità dell'appello incidentale;
4. Sulla statuizione sulle spese del giudizio di appello violazione degli artt. 91-92 cpc.”
Si costituiva nel giudizio di cassazione la sig.ra , che ne eccepiva CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza e ne chiedeva il rigetto.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza Num. Racc.
Gen. 2252/2024 (NRG: 6316/2022), pubblicata in data 23.01.2024, in accoglimento del ricorso proposto da in riferimento Parte_1 ad una parte del secondo motivo, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, deducendo testualmente: “Il secondo motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare. La
4 censura è inammissibile nella parte che concerne l'assegno di mantenimento in favore della moglie, di cui il ricorrente chiede la revoca, perché in dettaglio la Corte di merito ha descritto le situazioni patrimoniali ed economiche dei coniugi e le ha raffrontate, spiegando in maniera idonea le ragioni del convincimento espresso, sicché ancora una volta, ribaditi i principi richiamati nel paragrafo precedente, la doglianza è impropriamente diretta a sollecitare il riesame del merito. La censura è, invece, fondata nella parte che concerne il contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni, nate nel 1993 e nel 1996, di cui il ricorrente chiede la riduzione.
Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto-responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il
"figlio adulto" in ragione del principio dell'auto-responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass.26875/2023; Cass. 29264/2022).
5 La Corte d'appello, scrutinando la domanda di riduzione del contributo di mantenimento dovuto alle figlie proposta dal padre, non si è attenuta ai suesposti principi poiché, al riguardo, si è limitata ad affermare che le figlie non erano economicamente indipendenti, ritenendo privo di decisiva rilevanza il fatto che una di esse potesse avere concluso il ciclo di studi universitari, senza indicare le risultanze a supporto di detti assunti e senza affatto dare conto dei parametri valutativi suindicati.
Ha inoltre aggiunto che il padre dava a ciascuna figlia € 1.000,00 al mese ed ha effettuato un generico riferimento alle esigenze delle stesse, privo di concretezza in relazione alle peculiarità del caso di specie, neppure precisando l'età delle figlie.
Pertanto, il secondo motivo merita accoglimento, nei limiti di cui si è detto.
In conclusione, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e va rigettato il terzo, va accolto il secondo motivo nei termini precisati, va cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di
Lecce, in diversa composizione, a cui è demandata anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.”
Tanto premesso, il riassumeva il giudizio dinanzi a questa Parte_1
Corte d'appello, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: A) In accoglimento del motivo d'appello proposto da nel ricorso del 19.04.2021, ridurre l'assegno Parte_1
Per_ di mantenimento stabilito per le figlie e dalla data dell'ordinanza Per_1 presidenziale con cui era stato disposto o da quella della domanda di riforma della stessa (contenuta nella memoria integrativa ex art. 709 cpc del giudizio di primo grado, depositata il 17.01.2017), portandolo ad un contributo minimo per entrambe le figlie (con particolare riferimento agli anni successivi al 2019). B) Per l'effetto, condannare alla restituzione in favore di delle somme CP_1 Parte_1 ricevute quale mantenimento per le figlie in eccedenza rispetto a quelle che verranno determinate a seguito dell'accoglimento dell'appello sul punto. C) In forza dell'accoglimento del motivo d'appello, così come statuito dalla S.C. di Cassazione, compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello in ragione della soccombenza parziale reciproca ed anche quelle del primo grado. D) Condannare la
6 sig.ra al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione e del CP_1 giudizio di rinvio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra
, chiedendo testualmente: “1. accogliere le conclusioni già formulate CP_1 nell'ambito del procedimento d'appello celebrato avanti alla stessa, negli aspetti concernenti il presente giudizio di rinvio e, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere per quel che concerne - la quale ha Controparte_2 rinunciato nelle more al mantenimento per avere trovato stabile occupazione – confermare le statuizioni concernenti l'assegno di mantenimento stabilito in favore di e, per l'effetto, disattendere tanto la richiesta di riduzione dello stesso Controparte_3 quanto quella di ripetizione delle somme erogate, in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni addotte in narrativa;
2. Dichiarare, in ogni caso, inammissibile la domanda di ripetizione formulata nei confronti di atteso che la stessa non CP_1 ha mai percepito alcuna somma a titolo di mantenimento per le figlie, le quali sono percettrici dirette dell'assegno di mantenimento;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione del mantenimento, disporre l'efficacia di tale misura solo a far data dalla pubblicazione della sentenza, escludendo comunque qualsivoglia diritto di ripetizione in favore del 4. Confermare la Parte_1 statuizione sulle spese di lite del procedimento d'appello già celebrato, avendo peraltro la Suprema Corte espressamente disatteso l'impugnativa di tale capo della sentenza;
5. Condannare alla refusione delle spese e competenze di lite del Parte_1 presente giudizio di rinvio e del giudizio di cassazione, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori.”
All'udienza collegiale del 20.11.2025, all'esito della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta, si è proceduto al deposito telematico della presente sentenza.
Motivi della decisione
Deve innanzitutto chiarirsi il perimetro del presente giudizio. Ai sensi degli artt. 384 e 394 c.p.c., la cognizione della Corte è circoscritta dai limiti segnati dalla sentenza di cassazione: oggetto di riesame è
7 unicamente il mantenimento delle figlie, mentre restano coperti da giudicato l'addebito della separazione e l'assegno in favore della moglie.
In tale contesto, occorre richiamare il principio consolidato per cui l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne sussiste solo se venga fornita la prova che questi non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica per cause oggettive e non imputabili alla sua volontà. L'onere probatorio grava, dunque, su chi richiede l'assegno, non essendo sufficiente la mera convivenza con il genitore. La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito che non può pretendersi la protrazione indefinita di un obbligo di mantenimento verso figli ormai adulti che non abbiano dimostrato un serio impegno in percorsi di studio o nella ricerca di un'occupazione
(Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2023, n. 32676; Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2018, n. 5088).
Alla luce di tali principi, va dato atto, per quanto concerne , della Per_1 sua rinuncia all'assegno a seguito dell'avvenuto reperimento di stabile occupazione, con conseguente cessazione della materia del contendere. Per_ Diversa è invece la posizione di . L'assegno in suo favore era stato disposto in origine in ragione della condizione di studentessa universitaria, ma nessuna prova è stata successivamente fornita circa la prosecuzione degli studi o la permanenza di una condizione di incolpevole non autosufficienza, mentre risulta che la stessa, ormai prossima ai trent'anni, ha avuto una figlia. Tali circostanze, in difetto di prova contraria, depongono nel senso dell'avvenuta maturazione di una condizione quantomeno di parziale autonomia, che giustifica la riduzione dell'assegno in suo favore ad euro 600,00, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
Inammissibile deve ritenersi, invece, la domanda di restituzione delle somme già corrisposte, trattandosi di domanda nuova, mai proposta nei precedenti gradi di merito.
8 Considerata la reciproca soccombenza e le sopravvenienze verificatesi in corso di causa, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'assegno di mantenimento in favore di Controparte_2
2) Ridetermina nell'importo di euro 600,00 l'assegno di mantenimento in favore di con decorrenza dalla pubblicazione della Controparte_3 presente sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, di appello, di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
Lecce, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Anna Rita Pasca)
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