Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GO dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7451/2022 R.G., introitata in decisione nell'udienza del 03.12.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania (NA), alla Piazza Gramsci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Pennacchio (PEC: , che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti,
OPPONENTE
E 1) (C.F.: ), in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale
Giuseppe Mazzini n. 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Pia Iannaccone
(PEC: , che la rappresenta e Email_2
difende giusta procura in atti,
2) (C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Salita
Arenella n. 51/B, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Mongillo (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_3
atti,
OGGETTO: Opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano agli scritti difensivi e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 04.07.2022, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord Parte_1
l' e proponendo RT Controparte_2
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2021 00304135 83 000 di € 4.104,21, notificatagli in data 21.06.2022 dall' RT
, per spese processuali in forza della sentenza n. 4125 del
[...]
15.05.2015 emessa dalla Corte di Appello di Napoli.
In particolare, l'opponente rilevava di non avere ricevuto prima alcuna comunicazione in merito, per cui l'impugnata cartella costituiva il primo atto con cui era venuto a conoscenza della relativa pretesa impositiva, in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 115/2002 (in materia di recupero delle spese di giustizia) artt. 212 e 227 ter, al riguardo altresì eccependo la decadenza della pretesa per non essere stata essa esercitata nei termini prescritti di cui all'art. 25 D.P.R. 602/1973, applicabile alla fattispecie ai sensi dell'art. 223 D.P.R. 115/2002.
Concludeva, previa sospensiva dell'esecutorietà dell'atto impugnato, per la declaratoria di nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento opposta e di ogni atto prodromico o successivo ad essa;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l RT
impugnando l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio impugnando Controparte_2
l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con ordinanza del 16.12.2022, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in quanto l'art. 617, comma 1, c.p.c. non prevede, a differenza dell'art. 615, comma 1, c.p.c., il potere del Giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo.
Concessi i richiesti termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., con ordinanza del 25.09.2023 la causa veniva direttamente rinviata per precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord del 27.05.2024, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GO che, con ordinanza del 30/31.05.2024, provvedeva a fissare l'udienza del 03.12.2024, onde consentire alle parti di rassegnare le conclusioni innanzi a sé.
Svoltasi l'udienza del 03.12.2024 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, occorre in primis osservare che l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa è riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto,
Cass., sentenza n.10493 del 1999). Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica sub specie juris, le doglianze esposte nell'atto introduttivo del giudizio integrano motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. con riguardo alla lamentata irregolarità della procedura esecutiva che attengono esclusivamente alle modalità del corretto esercizio del potere esecutivo;
mentre integrano motivi di opposizione ex art. 615
c.p.c. riguardo alla contestata esistenza del credito.
Per quanto concerne le doglianze di cui all'art. 617 c.p.c., va innanzitutto rilevata la tempestività dell'opposizione proposta, in quanto l'atto di citazione è stato notificato in data 04.07.2022, vale a dire nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in data 21.06.2022).
Tali doglianze risultano, tuttavia, infondate nel merito.
Per un verso, invero, con riguardo alla eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto di invito al pagamento previsto dall'art. 212 D.P.R. n. 115 del 2002, la materia in esame è stata oggetto di rivisitazione da parte del Legislatore con la legge n. 69 del 2009, che ha dettato (modificando il precedente Capo VI bis introdotto con D.L.
25 giugno 2008, n. 112) una specifica disciplina -quella di cui al Titolo II bis- per il recupero delle spese del processo penale.
Ne discende, con riferimento al caso di specie, che avendosi riguardo ad una procedura esattoriale intrapresa successivamente alla novella legislativa di cui si è detto (ruolo n. 2021/003463), nessun invito al pagamento doveva essere comunicato, stante la sopravvenuta eliminazione della fase prevista dall'art. 212 del Testo Unico citato;
tali disposizioni devono ritenersi superate dalle modifiche introdotte dalla novella, secondo cui l'Ufficio, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo (art. 227 ter D.P.R. 115 del 2002).
Trattandosi, infatti, di norma processuale e non sostanziale, essa -in ragione del principio tempus regit actum- trova applicazione immediata per i provvedimenti che non abbiano avuto esecuzione durante il vigore della precedente disciplina.
Ancora, non risulta fondata l'eccezione inerente alla omessa indicazione del termine per esperire la “procedura di contestazione delle cartelle”, in quanto ogni presunta nullità deve ritenersi comunque sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c., con l'avvenuta proposizione della presente opposizione.
Neppure meritevole di accoglimento è il residuo motivo di impugnazione, in quanto la cartella oggetto di opposizione si palesa rispondente alle disposizioni normative attualmente vigenti.
Peraltro, il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità nel caso in cui il contribuente abbia dimostrato di avere contezza della pretesa azionata dall' P_
, come avvenuto nella fattispecie in esame.
[...]
Non può, quindi, ritenersi sussistente una effettiva limitazione del diritto di difesa dell'opponente; limitazione che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa azionata ed alleghi l'esistenza di un pregiudizio effettivamente subito
(cfr. Cass., sentenza n. 21177 del 08/10/2014; sentenza n. 2373 del
31/01/2013).
Per quanto concerne, poi, la lamentata decadenza della pretesa contenuta nella cartella di pagamento, va osservato che essa si prescrive nello stesso termine del credito cui si riferisce.
Pertanto, in mancanza di una norma specifica, deve ritenersi che il termine di prescrizione sia quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Ebbene, la sentenza da cui deriva il credito azionato da
[...]
[...] è divenuta irrevocabile in data 13.04.2019 (a seguito del RT
passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
9887/2019 depositata il 20.02.2019, a seguito di rinvio disposto con sentenza della Corte di Cassazione del 20.11.2017 di annullamento parziale della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4125/2015 depositata il
22.09.2015 e, per l'appunto, divenuta così irrevocabile, per quanto non annullato, il 13.04.2019), mentre la notifica della cartella è stata eseguita in data 21.06.2022, entro il termine di prescrizione di dieci anni.
Risulta, infine, dimostrata l'esistenza del credito.
Per un verso, difatti, l' ha prodotto RT
l'estratto di ruolo, in forza del quale è stata notificata la cartella di pagamento oggetto di opposizione.
È noto, al riguardo, che ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973: “il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Per altro verso, dalla documentazione prodotta da Controparte_2
risulta sufficientemente provato il diritto di credito per “spese di
[...]
giustizia” azionato (cfr. partita di credito, foglio notizie, copie sentenze, mandati/ordini di pagamento e distinta delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero).
Risultano, pertanto, in atti sia il titolo esecutivo (ruolo) in forza del quale è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, sia i documenti attestanti la legittimità della iscrizione a ruolo (cfr. sul punto la sentenza n.
2553 del 30/01/2019 della Corte di Cassazione, ove si legge: “In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla di cui all'art. 227-ter del Controparte_4
D.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo”).
L'opposizione proposta non merita, pertanto, accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Parte_1
favore di e di RT Controparte_2
che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 RT
e di disattesa ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2
eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro- RT
tempore, e di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 2.500,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi, quanto a Controparte_5
, all'Avv. Maria Pia Iannaccone, dichiaratasi
[...]
antistataria.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il giudice monocratico