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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 629/2024 R.G.
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da nato il [...] ad [...] e residente a [...], Fr. Mandollaz n.19, C.F. Parte_1 [...]
, cittadino italiano, stato antecedente al matrimonio “celibe”, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. - fax: – pec: CodiceFiscale_2 P.IVA_1
e presso di lei elettivamente domiciliato in Aosta, Via Monte Email_1
Vodice n. 16
RICORRENTE
nei confronti di nata il [...] ad [...] e residente ad Aymavilles, Fr. Ferrière n.13, CP_1
C.F. , cittadina italiana, stato antecedente al matrimonio “nubile” CodiceFiscale_3
CONVENUTA/contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 28.9.2013, le parti hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gressan al n. 2 parte II serie A, Anno 2013, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Perso Dall'unione sono nate, in Aosta, le figlie il 1.3.2014, e il 7.5.2019. Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale omologato con provvedimento del
13.05.2022.
Il ricorrente ha allegato e dedotto che: dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale è cessata, oltre alla convivenza, ogni comunione di vita materiale e spirituale e risulta impossibile la sua ricostituzione;
le figlie sono molto legate al padre che si è
sempre occupato di loro in maniera pressoché interscambiabile con la madre;
egli si è sempre occupato di ogni loro necessità ed intende continuare ad essere presente in modo significativo nella loro vita;
le minori risultano bene inserite nel nuovo nucleo familiare del padre ed hanno un ottimo rapporto con la sua attuale compagna che vedono come un ulteriore punto di riferimento per ogni loro bisogno.
Circa le condizioni economiche delle parti, il ricorrente ha dedotto che:
egli è impiegato con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di € 1.450,00
mensili, non ha proprietà immobiliari e vive in appartamento condotto in locazione, non ha interessenze in società, è titolare di un conto corrente presso sul quale viene CP_2
accreditato lo stipendio e non ha investimenti o risparmi, è gravato da finanziamento cambiario con rate mensili di € 125,50 ciascuna ed ha una trattenuta del quinto dello stipendio, pari a circa €
260,00 mensili, a rifusione, nella sua qualità di garante, di mutuo acceso per l'attività
precedentemente gestita dalla RA , sostiene mensilmente spese per € 1.485,75, CP_1
compreso il mantenimento per le figlie (pari ad euro 400 come da omologa della separazione);
pagina 2 di 5 la convenuta svolgeva attività come commessa e all'epoca del deposito del ricorso seguiva un corso OSS nella prospettiva dell'inserimento in qualche struttura;
non è noto al ricorrente quale sia il reddito attualmente percepito;
ella vive in casa popolare ad Aymavilles.
All'udienza del 3.12.2024, dichiarata la contumacia della convenuta, il ricorrente ha chiesto la rimessione in decisione per la pronuncia del divorzio.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
La separazione è stata omologata e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, stante anche l'assenza di contestazioni sul punto da parte del convenuto.
Circa le condizioni del divorzio, possono essere recepite quelle indicate dal ricorrente, prevedenti in particolare l'affido condiviso dei minori, la collocazione prevalente dei medesimi presso la madre, il contributo per il relativo mantenimento di euro 300 a carico del padre da versare alla madre, che beneficerà per intero dell'assegno unico, condizioni rispondenti al preminente interesse della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli e coerenti con le condizioni economiche delle parti e i tempi di permanenza dei figli con i rispettivi genitori.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile in assenza di richieste in tal senso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status ed in assenza di contestazione sulla pronuncia del divorzio e sulle relative condizioni da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
pagina 3 di 5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 28.09.2013 tra i signori e e ordine all'Ufficiale dello Stato civile di procedere Parte_1 CP_1
all'annotazione della sentenza;
Perso dispone l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_2
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, anche in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunta per le decisioni di maggiore rilevanza o straordinarie;
dispone che le figlie minori avranno collocazione abitativa prevalente presso la madre;
dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie secondo un regime di visita sulla base di calendario bisettimanale e nello specifico: prima settimana: il martedì dalle ore 18,00 fino al mercoledì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola e dal venerdì alle 18,00 fino al lunedì
mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola;
seconda settimana: dal martedì alle ore 18,00
fino al mercoledì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola e il giovedì dalle ore 18,00
sino al venerdì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola;
dispone che il padre potrà,
inoltre, visitare e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri o ciò si renda necessario, previo preavviso di almeno un giorno ed accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche e di salute delle minori;
dispone che, con riguardo alle festività, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, la
Viglia o il giorno di Natale e il 31 Dicembre o il Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con possibilità di aggiungerne una terza, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai;
la RA , inoltre, percepirà e tratterrà integralmente, per le esigenze delle figlie, CP_1
l'assegno unico universale che le verrà riconosciuto in relazione alla propria posizione lavorativa;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, alle spese sanitarie non coperte dal SSN, alle spese sportive e pagina 4 di 5 ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
la regolazione delle somme anticipate per il sostenimento in capo all'una o all'altra parte, tenendo conto delle anticipazioni dell'una o dell'altra parte, sarà effettuata entro 15 giorni dalla richiesta documentata della Signora o del Sig. CP_1 Pt_1
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Aosta, 3.1.2025
Il Giudice est. rel.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 629/2024 R.G.
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da nato il [...] ad [...] e residente a [...], Fr. Mandollaz n.19, C.F. Parte_1 [...]
, cittadino italiano, stato antecedente al matrimonio “celibe”, rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Elena Nelva Stellio (C.F. - fax: – pec: CodiceFiscale_2 P.IVA_1
e presso di lei elettivamente domiciliato in Aosta, Via Monte Email_1
Vodice n. 16
RICORRENTE
nei confronti di nata il [...] ad [...] e residente ad Aymavilles, Fr. Ferrière n.13, CP_1
C.F. , cittadina italiana, stato antecedente al matrimonio “nubile” CodiceFiscale_3
CONVENUTA/contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 28.9.2013, le parti hanno contratto matrimonio concordatario trascritto nei registri di stato civile del Comune di Gressan al n. 2 parte II serie A, Anno 2013, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Perso Dall'unione sono nate, in Aosta, le figlie il 1.3.2014, e il 7.5.2019. Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale omologato con provvedimento del
13.05.2022.
Il ricorrente ha allegato e dedotto che: dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale è cessata, oltre alla convivenza, ogni comunione di vita materiale e spirituale e risulta impossibile la sua ricostituzione;
le figlie sono molto legate al padre che si è
sempre occupato di loro in maniera pressoché interscambiabile con la madre;
egli si è sempre occupato di ogni loro necessità ed intende continuare ad essere presente in modo significativo nella loro vita;
le minori risultano bene inserite nel nuovo nucleo familiare del padre ed hanno un ottimo rapporto con la sua attuale compagna che vedono come un ulteriore punto di riferimento per ogni loro bisogno.
Circa le condizioni economiche delle parti, il ricorrente ha dedotto che:
egli è impiegato con contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di € 1.450,00
mensili, non ha proprietà immobiliari e vive in appartamento condotto in locazione, non ha interessenze in società, è titolare di un conto corrente presso sul quale viene CP_2
accreditato lo stipendio e non ha investimenti o risparmi, è gravato da finanziamento cambiario con rate mensili di € 125,50 ciascuna ed ha una trattenuta del quinto dello stipendio, pari a circa €
260,00 mensili, a rifusione, nella sua qualità di garante, di mutuo acceso per l'attività
precedentemente gestita dalla RA , sostiene mensilmente spese per € 1.485,75, CP_1
compreso il mantenimento per le figlie (pari ad euro 400 come da omologa della separazione);
pagina 2 di 5 la convenuta svolgeva attività come commessa e all'epoca del deposito del ricorso seguiva un corso OSS nella prospettiva dell'inserimento in qualche struttura;
non è noto al ricorrente quale sia il reddito attualmente percepito;
ella vive in casa popolare ad Aymavilles.
All'udienza del 3.12.2024, dichiarata la contumacia della convenuta, il ricorrente ha chiesto la rimessione in decisione per la pronuncia del divorzio.
La domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non
è stata ricostituita e risultano integrate le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970.
La separazione è stata omologata e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, stante anche l'assenza di contestazioni sul punto da parte del convenuto.
Circa le condizioni del divorzio, possono essere recepite quelle indicate dal ricorrente, prevedenti in particolare l'affido condiviso dei minori, la collocazione prevalente dei medesimi presso la madre, il contributo per il relativo mantenimento di euro 300 a carico del padre da versare alla madre, che beneficerà per intero dell'assegno unico, condizioni rispondenti al preminente interesse della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli e coerenti con le condizioni economiche delle parti e i tempi di permanenza dei figli con i rispettivi genitori.
Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile in assenza di richieste in tal senso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status ed in assenza di contestazione sulla pronuncia del divorzio e sulle relative condizioni da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero, così provvede:
pagina 3 di 5 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 28.09.2013 tra i signori e e ordine all'Ufficiale dello Stato civile di procedere Parte_1 CP_1
all'annotazione della sentenza;
Perso dispone l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_2
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, anche in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunta per le decisioni di maggiore rilevanza o straordinarie;
dispone che le figlie minori avranno collocazione abitativa prevalente presso la madre;
dispone che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie secondo un regime di visita sulla base di calendario bisettimanale e nello specifico: prima settimana: il martedì dalle ore 18,00 fino al mercoledì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola e dal venerdì alle 18,00 fino al lunedì
mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola;
seconda settimana: dal martedì alle ore 18,00
fino al mercoledì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola e il giovedì dalle ore 18,00
sino al venerdì mattina provvedendo a riaccompagnarle a scuola;
dispone che il padre potrà,
inoltre, visitare e tenere con sé le figlie ogni qualvolta lo desideri o ciò si renda necessario, previo preavviso di almeno un giorno ed accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche e di salute delle minori;
dispone che, con riguardo alle festività, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, la
Viglia o il giorno di Natale e il 31 Dicembre o il Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; nonché due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, con possibilità di aggiungerne una terza, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT per famiglie di impiegati ed operai;
la RA , inoltre, percepirà e tratterrà integralmente, per le esigenze delle figlie, CP_1
l'assegno unico universale che le verrà riconosciuto in relazione alla propria posizione lavorativa;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, alle spese sanitarie non coperte dal SSN, alle spese sportive e pagina 4 di 5 ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che si richiama integralmente;
la regolazione delle somme anticipate per il sostenimento in capo all'una o all'altra parte, tenendo conto delle anticipazioni dell'una o dell'altra parte, sarà effettuata entro 15 giorni dalla richiesta documentata della Signora o del Sig. CP_1 Pt_1
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Aosta, 3.1.2025
Il Giudice est. rel.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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