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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2453/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20985/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166507_6126 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2389/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “Chiede pertanto a Codesto Spettabile Ufficio che venga annullato parzialmente l'avviso di accertamento n. 166507/6126 del 26/06/2025 per la parte riferentesi all'immobile sito in Napoli alla Via
Aniello Falcone, n. 260 B”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 166507/6126 del 26.06.2025, notificato in data 02.09.2025, relativo all'anno d'imposta 2023, con il quale il Comune di
Napoli, tramite la società concessionaria, ha richiesto il pagamento della tassa sui rifiuti per l'importo complessivo di euro 1.486,00, di cui euro 1.082,00 a titolo di tributo, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha dedotto che l'avviso concerne due distinti immobili: l'abitazione di residenza sita in Napoli alla Indirizzo_1, per la quale non ha sollevato contestazioni, e un immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_2 B, adibito in passato a studio professionale.
Con riferimento a tale secondo immobile, il contribuente ha rappresentato di avere cessato l'attività professionale e la detenzione del locale in data 11.01.2016, allorché nel contratto di locazione sono subentrate due società, Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l., come da comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate mediante modello RLI. Ha pertanto dedotto di non avere, sin da tale data, alcuna disponibilità giuridica o materiale dell'immobile e di non essere conseguentemente tenuto al pagamento della TARI per l'anno 2023.
Ha altresì evidenziato di avere già presentato istanze di autotutela per analoghe pretese relative agli anni
2017 e 2018, rimaste inevase, nonché di avere impugnato un successivo avviso di accertamento TARI per l'anno 2019, giudizio tuttora pendente.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, limitatamente alla quota riferita all'immobile di Indirizzo_2.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa all'esito della odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che soggetto passivo dell'imposta è colui che, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere cessato la detenzione dell'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2 B già in data 11.01.2016, allorché nel contratto di locazione sono subentrati altri soggetti, circostanza regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante modello RLI. Da tale data, pertanto, l'immobile non risulta più nella disponibilità del contribuente, né sotto il profilo giuridico né sotto quello materiale.
A fronte di tali allegazioni, il ricorrente non risulta più obbligato al pagamento della imposta.
Deve pertanto ritenersi illegittima la pretesa TARI relativa all'immobile di Indirizzo_2 B per l'anno d'imposta 2023, difettando il presupposto soggettivo del tributo, mentre resta ferma la debenza dell'imposta relativa all'abitazione di residenza, espressamente non contestata dal ricorrente.
Ne consegue l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, limitatamente alla quota riferita all'immobile di Indirizzo_2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento TARI n. 166507/6126 del 26.06.2025, limitatamente alla quota riferita all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2
B;
b) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 350,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge
Napoli, 09/02/2026
Il giudice dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20985/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166507_6126 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2389/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “Chiede pertanto a Codesto Spettabile Ufficio che venga annullato parzialmente l'avviso di accertamento n. 166507/6126 del 26/06/2025 per la parte riferentesi all'immobile sito in Napoli alla Via
Aniello Falcone, n. 260 B”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 166507/6126 del 26.06.2025, notificato in data 02.09.2025, relativo all'anno d'imposta 2023, con il quale il Comune di
Napoli, tramite la società concessionaria, ha richiesto il pagamento della tassa sui rifiuti per l'importo complessivo di euro 1.486,00, di cui euro 1.082,00 a titolo di tributo, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorrente ha dedotto che l'avviso concerne due distinti immobili: l'abitazione di residenza sita in Napoli alla Indirizzo_1, per la quale non ha sollevato contestazioni, e un immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_2 B, adibito in passato a studio professionale.
Con riferimento a tale secondo immobile, il contribuente ha rappresentato di avere cessato l'attività professionale e la detenzione del locale in data 11.01.2016, allorché nel contratto di locazione sono subentrate due società, Società_1 S.r.l. e Società_2 S.r.l., come da comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate mediante modello RLI. Ha pertanto dedotto di non avere, sin da tale data, alcuna disponibilità giuridica o materiale dell'immobile e di non essere conseguentemente tenuto al pagamento della TARI per l'anno 2023.
Ha altresì evidenziato di avere già presentato istanze di autotutela per analoghe pretese relative agli anni
2017 e 2018, rimaste inevase, nonché di avere impugnato un successivo avviso di accertamento TARI per l'anno 2019, giudizio tuttora pendente.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, limitatamente alla quota riferita all'immobile di Indirizzo_2.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso, la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa all'esito della odierna pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In materia di TARI, il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che soggetto passivo dell'imposta è colui che, a qualsiasi titolo, abbia la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà.
Nel caso di specie, il ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere cessato la detenzione dell'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2 B già in data 11.01.2016, allorché nel contratto di locazione sono subentrati altri soggetti, circostanza regolarmente comunicata all'Agenzia delle Entrate mediante modello RLI. Da tale data, pertanto, l'immobile non risulta più nella disponibilità del contribuente, né sotto il profilo giuridico né sotto quello materiale.
A fronte di tali allegazioni, il ricorrente non risulta più obbligato al pagamento della imposta.
Deve pertanto ritenersi illegittima la pretesa TARI relativa all'immobile di Indirizzo_2 B per l'anno d'imposta 2023, difettando il presupposto soggettivo del tributo, mentre resta ferma la debenza dell'imposta relativa all'abitazione di residenza, espressamente non contestata dal ricorrente.
Ne consegue l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento impugnato, limitatamente alla quota riferita all'immobile di Indirizzo_2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di accertamento TARI n. 166507/6126 del 26.06.2025, limitatamente alla quota riferita all'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_2
B;
b) condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 350,00 per compenso, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge
Napoli, 09/02/2026
Il giudice dott. Mario Suriano