TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 246/2023
Verbale di udienza del 23/05/2025
E' presente per parte ricorrente e per delega del procuratore costituito l'avv. Giacomo
Dello Russo che si riporta alle note difensive in atti.
E' presente per parte resistente l'avv. Garofalo, il quale si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Avellino, 23/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 246/2023, avente ad oggetto: “Prestazione:
Pensione – Assegno di invalidità – Inpdai – Enpals, etc.” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Russo ed elettivamente domiciliata in
Foggia alla Piazza Padre Pio n. 68;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura alle liti a rogito del dott. Per_1 del 21.01.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in
[...]
Avellino, alla via Roma, n.17;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
30.01.2023, la parte ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U., dott. Per_2
nel procedimento per A.T.P., conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari
[...] legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
2 In particolare, la ricorrente impugnava l'elaborato peritale, ritenendo l'errato utilizzo dei codici di riferimento di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 con particolare riferimento alla patologia di obesità grave.
Concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura pari o superiore al 74%.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 30.05.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente la CP_1 verifica di tempestività dell'azione ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per assenza della indicazione del beneficio preteso e dei requisiti sanitari, amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, la decadenza e la prescrizione del diritto rivendicato, opponendosi al rinnovo della perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 902/2022 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U. già nominato nella fase sommaria, incaricato di verificare la corretta applicazione del codice tabellare in riferimento alla già riscontrata patologia di obesità grave.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 30.01.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 23.01.2023 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di “dubbio” sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
3 La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_2
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. previo esame di tutta la documentazione Per_2 sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi: “nel 2013 meningite virale acuta da virus di Hepstein e Barr. Esiti di isterectomia totale con annessiectomia sx e salpingectomia dx per leiomiomatosi, asportazione parziale di cisti ovarica, adesiolisi con annessiectomia dx. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansioso depressiva. Riferita cefalea. Protrusioni disco/artrosiche in C3/C4, C4/C5 e C5/C6. Terapia domiciliare: TO 50 mg +
25 mg 1 cp, LO 5 mg 1 cp, VA 5 mg 1 cp, EN 40 mg 1 cp, LA
10 gtt” e concludeva riconoscendo parte ricorrente invalida in misura del 66%.
All'esito della integrazione peritale, il C.T.U. ribadiva il giudizio espresso nella fase sommaria.
Con particolare riferimento alle osservazioni di parte ricorrente, il c.t.u. chiariva che
“nei motivi di opposizione, l'avv. Giovanni Russo concorda, in linea di massima, sulle patologie rilevate e la loro valutazione medico/legale alla luce delle cartelle cliniche, certificati specialistici, di imaging allegati al fascicolo e dalle valutazioni cliniche nel corso delle operazioni peritali. Osserva però, la mancata valutazione dell'obesità grave dalle quale è affetta la perizianda con un BMI: 40.79. Si ricorda che l'obesità grave con un BMI fra il 35 ed il 40 è valutata da un punto di vista medico/legale (cod.
7105 del D.M. 05.02.1992, tabella indicativa delle percentuali di invalidità, attualmente in uso) fra il 31 ed il 40% se accompagnata da complicanze artrosiche.
La sig.ra , come si evince dalle relazioni dell'imaging allegate al Parte_1
4 fascicolo e dall'esame anamnestico e clinico nel corso delle operazioni peritali, è affetta da protrusioni disco/artrosiche in C3/C4, C4/C5 e C5/C6 sulle quali l'obesità clinicamente non incide per nulla e non è documentata o clinicamente rilevata altra patologia artrosica in altre articolazioni (E.O. apparato osteoarticolare del
26.07.22.: decubito indifferente. Stazione eretta, deambulazione e movimenti posturali autonomi. Protrusioni disco/artrosiche in C3/C4, C4/C5 e C5/C6. Nessuna limitazione antalgico – funzionale nella flesso – estensione del rachide. Manovra di
Lasegue bilateralmente negativa)”.
Non rileva, poi, che il C.T.U. abbia fatto riferimento a documentazione medica sanitaria non allegata in atti (E.O. apparato osteoarticolare del 26.07.22), dal momento che la diagnosi delle suddette patologie artrosiche era già avvenuta sulla base dell'esame anamnestico e clinico svolto nel corso delle operazioni peritali in fase sommaria (“Apparato osteoarticolare Decubito indifferente. Stazione eretta, deambulazione e movimenti posturali autonomi. Protrusioni disco/artrosiche in
C3/C4, C4/C5 e C5/C6. Nessuna limitazione antalgico – funzionale nella flesso – estensione del rachide. Manovra di Lasegue bilateralmente negativa.” v. pag. 2 C.T.U. del 10.11.2022 depositata in sede di A.T.P.).
Pertanto, le valutazioni del perito relative all'incidenza delle suddette patologie osteoarticolari –si ribadisce già diagnosticate in sede di fase sommaria e senza alcun riferimento alla certificazione del 26.07.2022– sulla obesità grave, devono ritenersi corrette e immuni da vizi.
Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5
5. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, anche in ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo. Le spese delle C.T.U., liquidate con separato decreto emesso nella precedente fase di A.T.P.O., vanno poste a carico definitivo dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente CP_1 fase come già liquidate con decreto dal giudice della fase sommaria.
Così deciso in Avellino, il 23.05.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
Settore lavoro e previdenza
R.G. 246/2023
Verbale di udienza del 23/05/2025
E' presente per parte ricorrente e per delega del procuratore costituito l'avv. Giacomo
Dello Russo che si riporta alle note difensive in atti.
E' presente per parte resistente l'avv. Garofalo, il quale si riporta agli atti e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Avellino, 23/05/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 246/2023, avente ad oggetto: “Prestazione:
Pensione – Assegno di invalidità – Inpdai – Enpals, etc.” e vertente
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Russo ed elettivamente domiciliata in
Foggia alla Piazza Padre Pio n. 68;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura alle liti a rogito del dott. Per_1 del 21.01.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in
[...]
Avellino, alla via Roma, n.17;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
30.01.2023, la parte ricorrente contestava il giudizio espresso dal C.T.U., dott. Per_2
nel procedimento per A.T.P., conclusosi con il diniego dei presupposti sanitari
[...] legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
2 In particolare, la ricorrente impugnava l'elaborato peritale, ritenendo l'errato utilizzo dei codici di riferimento di cui al D.M. del 5 febbraio 1992 con particolare riferimento alla patologia di obesità grave.
Concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura pari o superiore al 74%.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 30.05.2023 si costituiva in giudizio l' chiedendo preliminarmente la CP_1 verifica di tempestività dell'azione ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per assenza della indicazione del beneficio preteso e dei requisiti sanitari, amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge.
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, la decadenza e la prescrizione del diritto rivendicato, opponendosi al rinnovo della perizia medico-legale.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 902/2022 e a mezzo relazione integrativa del C.T.U. già nominato nella fase sommaria, incaricato di verificare la corretta applicazione del codice tabellare in riferimento alla già riscontrata patologia di obesità grave.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data 30.01.2023 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 23.01.2023 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Sempre in via preliminare, va precisato che non si rinviene alcuna norma ordinamentale che vieti di nominare nel giudizio di opposizione lo stesso consulente che ha espletato l'indagine peritale del procedimento di A.T.P..
Né la nomina dello stesso consulente, in assenza di specifici elementi che depongano in tal senso, configura una situazione di “dubbio” sulla obiettività e sulla imparzialità dell'operato del C.T.U., che è chiamato a riesaminare una situazione sanitaria, su cui ha già espresso il suo parere tecnico, dovendo tenere in debita considerazione le specifiche contestazioni e le deduzioni di cui al ricorso in opposizione.
3 La specificità dei motivi di contestazione, richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa ossia il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, è stato affermato in giurisprudenza che non ogni dedotta erronea valutazione del consulente determina il diritto di agire in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuta la specificità dei motivi di contestazione sollevati nel ricorso introduttivo, si procedeva alla richiesta di chiarimenti al C.T.U., dott. già nominato nella fase sommaria. Persona_2
4. Nel merito, il ricorso in opposizione risulta infondato e va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte nel procedimento di A.T.P.O., il dott. previo esame di tutta la documentazione Per_2 sanitaria in atti e sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi: “nel 2013 meningite virale acuta da virus di Hepstein e Barr. Esiti di isterectomia totale con annessiectomia sx e salpingectomia dx per leiomiomatosi, asportazione parziale di cisti ovarica, adesiolisi con annessiectomia dx. Ipertensione arteriosa. Sindrome ansioso depressiva. Riferita cefalea. Protrusioni disco/artrosiche in C3/C4, C4/C5 e C5/C6. Terapia domiciliare: TO 50 mg +
25 mg 1 cp, LO 5 mg 1 cp, VA 5 mg 1 cp, EN 40 mg 1 cp, LA
10 gtt” e concludeva riconoscendo parte ricorrente invalida in misura del 66%.
All'esito della integrazione peritale, il C.T.U. ribadiva il giudizio espresso nella fase sommaria.
Con particolare riferimento alle osservazioni di parte ricorrente, il c.t.u. chiariva che
“nei motivi di opposizione, l'avv. Giovanni Russo concorda, in linea di massima, sulle patologie rilevate e la loro valutazione medico/legale alla luce delle cartelle cliniche, certificati specialistici, di imaging allegati al fascicolo e dalle valutazioni cliniche nel corso delle operazioni peritali. Osserva però, la mancata valutazione dell'obesità grave dalle quale è affetta la perizianda con un BMI: 40.79. Si ricorda che l'obesità grave con un BMI fra il 35 ed il 40 è valutata da un punto di vista medico/legale (cod.
7105 del D.M. 05.02.1992, tabella indicativa delle percentuali di invalidità, attualmente in uso) fra il 31 ed il 40% se accompagnata da complicanze artrosiche.
La sig.ra , come si evince dalle relazioni dell'imaging allegate al Parte_1
4 fascicolo e dall'esame anamnestico e clinico nel corso delle operazioni peritali, è affetta da protrusioni disco/artrosiche in C3/C4, C4/C5 e C5/C6 sulle quali l'obesità clinicamente non incide per nulla e non è documentata o clinicamente rilevata altra patologia artrosica in altre articolazioni (E.O. apparato osteoarticolare del
26.07.22.: decubito indifferente. Stazione eretta, deambulazione e movimenti posturali autonomi. Protrusioni disco/artrosiche in C3/C4, C4/C5 e C5/C6. Nessuna limitazione antalgico – funzionale nella flesso – estensione del rachide. Manovra di
Lasegue bilateralmente negativa)”.
Non rileva, poi, che il C.T.U. abbia fatto riferimento a documentazione medica sanitaria non allegata in atti (E.O. apparato osteoarticolare del 26.07.22), dal momento che la diagnosi delle suddette patologie artrosiche era già avvenuta sulla base dell'esame anamnestico e clinico svolto nel corso delle operazioni peritali in fase sommaria (“Apparato osteoarticolare Decubito indifferente. Stazione eretta, deambulazione e movimenti posturali autonomi. Protrusioni disco/artrosiche in
C3/C4, C4/C5 e C5/C6. Nessuna limitazione antalgico – funzionale nella flesso – estensione del rachide. Manovra di Lasegue bilateralmente negativa.” v. pag. 2 C.T.U. del 10.11.2022 depositata in sede di A.T.P.).
Pertanto, le valutazioni del perito relative all'incidenza delle suddette patologie osteoarticolari –si ribadisce già diagnosticate in sede di fase sommaria e senza alcun riferimento alla certificazione del 26.07.2022– sulla obesità grave, devono ritenersi corrette e immuni da vizi.
Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5
5. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, anche in ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo. Le spese delle C.T.U., liquidate con separato decreto emesso nella precedente fase di A.T.P.O., vanno poste a carico definitivo dell' CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente CP_1 fase come già liquidate con decreto dal giudice della fase sommaria.
Così deciso in Avellino, il 23.05.2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
6