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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4020 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lara FRANCHINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“
1- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/07/96 a
Vicenza come da estratto di matrimonio allegato;
1
2- la casa coniugale già di proprietà della signora rimane affidata a Parte_2
lei la quale già vi continua a vivere con i figli;
le parti hanno già regolato ogni rapporto economico e patrimoniale che era in essere dopo la separazione;
nulla disporre sulle visite della figlia essendo maggiorenne;
Persona_1
3- fino a dicembre 2024 compreso, come avvenuto, il padre ha versato il solo contributo al mantenimento per le due figlie e corrispondente all'importo complessivo di euro 891,00 fermo restando quanto già disciplinato per le spese straordinarie se dovessero esserci;
4- da gennaio 2025, il padre contribuirà a pagare l'importo di euro 550,00 per il concorso al mantenimento della sola figlia importo che verserà nel conto Per_1
della madre con bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Vicenza. I rimborsi di tali spese devono essere versati alla madre entro 15 giorni dalla richiesta. Le sole tasse universitarie sono interamente a carico del padre”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 20/07/1996.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
2 Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a fino a dicembre 2024 compreso, a titolo Parte_2
di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma Per_2 Per_1
non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 891,00; e a decorrere da gennaio 2025, invece, la minor somma mensile di euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia nonché di sostenere al 50% le spese Per_1
straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Vicenza il 20/07/1996 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2
3 riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 233, parte II, serie A, anno 1996;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4020 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lara FRANCHINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“
1- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/07/96 a
Vicenza come da estratto di matrimonio allegato;
1
2- la casa coniugale già di proprietà della signora rimane affidata a Parte_2
lei la quale già vi continua a vivere con i figli;
le parti hanno già regolato ogni rapporto economico e patrimoniale che era in essere dopo la separazione;
nulla disporre sulle visite della figlia essendo maggiorenne;
Persona_1
3- fino a dicembre 2024 compreso, come avvenuto, il padre ha versato il solo contributo al mantenimento per le due figlie e corrispondente all'importo complessivo di euro 891,00 fermo restando quanto già disciplinato per le spese straordinarie se dovessero esserci;
4- da gennaio 2025, il padre contribuirà a pagare l'importo di euro 550,00 per il concorso al mantenimento della sola figlia importo che verserà nel conto Per_1
della madre con bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre si impegna a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Vicenza. I rimborsi di tali spese devono essere versati alla madre entro 15 giorni dalla richiesta. Le sole tasse universitarie sono interamente a carico del padre”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 20/07/1996.
All'esito dell'udienza del 6/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
2 Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 13/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a fino a dicembre 2024 compreso, a titolo Parte_2
di contributo per il mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma Per_2 Per_1
non economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 891,00; e a decorrere da gennaio 2025, invece, la minor somma mensile di euro 550,00 a titolo di contributo per il mantenimento della sola figlia nonché di sostenere al 50% le spese Per_1
straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Vicenza il 20/07/1996 alle condizioni in epigrafe
[...] Parte_2
3 riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 233, parte II, serie A, anno 1996;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.03.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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