CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 12707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12707 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO CH nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 09/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN NI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12707 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di TI TO, con riferimento alla condanna inflittagli per il reato di trasferimento fraudolento di valori ex 512-bis cod. pen. aggravato dal metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. peri. Il Tribunale di sorveglianza evidenziava, in particolare, che il condannato non aveva dedotto alcunché circa l'avvenuto risarcimento del danno o l'impossibilità dello stesso, nonché rispetto all'assenza di legami con la criminalità organizzata;
inoltre, osservava che il gruppo di osservazione del carcere dove egli si trova ristretto aveva indicato la necessità di proseguire nella osservazione inframuraria al fine della conferma della sua reale volontà di risocializzazione. 2. Avverso la citata ordinanza TI TO, per mezzo dell'avv. Enrico Bisogno, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione rispetto alle allegazioni difensive articolate con istanza dell'8 luglio 2025, che avrebbero consentito la concessione dell'affidamento in prova poiché dimostravano la rescissione dei legami con ambienti criminali (cessati sin dal 2020), l'impossibilità della collaborazione e l'avvenuto risarcimento del danno in favore di due associazioni costituitesi parti civili nel procedimento conclusosi con la condanna in esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt.
4-bis e 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione, poiché il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto delle modifiche apportate alla prima disposizione normativa con il d.l. 162/2022 e non ha considerato la sua regolare condotta infrannuraria. 3. Il Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile la impugnazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e deve quindi essere respinto. 2. Anzitutto, si rileva che il ricorrente è stato condannato per trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso e che costituisce circostanza pacifica il fatto che non abbia collaborato con la giustizia. 2.2. Ciò posto, il comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022 convertito nella I. 199/2022 , prevede, tra l'altro, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 2.3. Pertanto, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione normativa richiamata, l'odierno ricorrente, essendo stato condannato per violazione dell'art. 512-bis cod. pen. per agevolare le famiglie mafiose di Porta Nuova, Palermo Centro, Brancaccio, Corso dei Mille e Noce al fine di consentire loro il controllo del mercato legale dei giochi e delle scommesse — per potere accedere ad una misura alternativa alla detenzione - deve dimostrare gli adempimenti e fornire le allegazioni sopra indicate. 3 2.4. Orbene, nonostante il condannato abbia risarcito il danno in favore di due parti civili, egli non ha fornito allegazioni circa la impossibilità di collaborare e non sono emersi elementi che consentano di escludere collegamenti con la criminalità organizzata, tenuto anche conto della perdurante attività dei sodalizi criminali e del carattere negativo dei pareri della D.N.A. e della D.D.A. di Palermo. Con riferimento a tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che l'odierno ricorrente ha dedotto soltanto di non essersi più recato in Sicilia e che una delle parti civili aveva apprezzato le scuse da lui formulate per le condotte illecite poste in essere. 3. Non va poi dimenticato che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. 3.1. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è quindi l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). 3.2. Pertanto, a prescindere da quanto previsto dal citato art.
4-bis, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici, ha comunque evidenziato che l'osservazione sin qui condotta in carcere non ha registrato l'inizio di un autentico processo di risocializzazione da parte del detenuto e che, quindi, egli non può essere ammesso alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione che, come sopra indicato, presuppone una prognosi di 4 non recidivanza ed una affidabilità esterna non ancora apprezzabili nel caso concreto. 3.3. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e coerentemente motivate, non possono essere messe in discussione avanti questa Corte. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AN NI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12707 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di TI TO, con riferimento alla condanna inflittagli per il reato di trasferimento fraudolento di valori ex 512-bis cod. pen. aggravato dal metodo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. peri. Il Tribunale di sorveglianza evidenziava, in particolare, che il condannato non aveva dedotto alcunché circa l'avvenuto risarcimento del danno o l'impossibilità dello stesso, nonché rispetto all'assenza di legami con la criminalità organizzata;
inoltre, osservava che il gruppo di osservazione del carcere dove egli si trova ristretto aveva indicato la necessità di proseguire nella osservazione inframuraria al fine della conferma della sua reale volontà di risocializzazione. 2. Avverso la citata ordinanza TI TO, per mezzo dell'avv. Enrico Bisogno, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione rispetto alle allegazioni difensive articolate con istanza dell'8 luglio 2025, che avrebbero consentito la concessione dell'affidamento in prova poiché dimostravano la rescissione dei legami con ambienti criminali (cessati sin dal 2020), l'impossibilità della collaborazione e l'avvenuto risarcimento del danno in favore di due associazioni costituitesi parti civili nel procedimento conclusosi con la condanna in esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt.
4-bis e 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione, poiché il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto delle modifiche apportate alla prima disposizione normativa con il d.l. 162/2022 e non ha considerato la sua regolare condotta infrannuraria. 3. Il Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile la impugnazione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e deve quindi essere respinto. 2. Anzitutto, si rileva che il ricorrente è stato condannato per trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso e che costituisce circostanza pacifica il fatto che non abbia collaborato con la giustizia. 2.2. Ciò posto, il comma 1-bis dell'art.
4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022 convertito nella I. 199/2022 , prevede, tra l'altro, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 2.3. Pertanto, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione normativa richiamata, l'odierno ricorrente, essendo stato condannato per violazione dell'art. 512-bis cod. pen. per agevolare le famiglie mafiose di Porta Nuova, Palermo Centro, Brancaccio, Corso dei Mille e Noce al fine di consentire loro il controllo del mercato legale dei giochi e delle scommesse — per potere accedere ad una misura alternativa alla detenzione - deve dimostrare gli adempimenti e fornire le allegazioni sopra indicate. 3 2.4. Orbene, nonostante il condannato abbia risarcito il danno in favore di due parti civili, egli non ha fornito allegazioni circa la impossibilità di collaborare e non sono emersi elementi che consentano di escludere collegamenti con la criminalità organizzata, tenuto anche conto della perdurante attività dei sodalizi criminali e del carattere negativo dei pareri della D.N.A. e della D.D.A. di Palermo. Con riferimento a tale ultimo aspetto deve evidenziarsi che l'odierno ricorrente ha dedotto soltanto di non essersi più recato in Sicilia e che una delle parti civili aveva apprezzato le scuse da lui formulate per le condotte illecite poste in essere. 3. Non va poi dimenticato che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che la medesima, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla menzionata rieducazione, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. 3.1. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è quindi l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). 3.2. Pertanto, a prescindere da quanto previsto dal citato art.
4-bis, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici, ha comunque evidenziato che l'osservazione sin qui condotta in carcere non ha registrato l'inizio di un autentico processo di risocializzazione da parte del detenuto e che, quindi, egli non può essere ammesso alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione che, come sopra indicato, presuppone una prognosi di 4 non recidivanza ed una affidabilità esterna non ancora apprezzabili nel caso concreto. 3.3. Si tratta di valutazioni di merito che, in quanto adeguatamente e coerentemente motivate, non possono essere messe in discussione avanti questa Corte. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.