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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
N. 4853 / 2024 R.G.
Successivamente, all'udienza del 23/5/2025, sono presenti:
– Avv. OCCHIPINTI in sostituzione dell'Avv. PODESTA', per parte attrice, nonché la Dott.ssa V. NAPOLI per la pratica;
– nessuno compare per parte convenuta.
L'avv. OCCHIPINTI precisa come da foglio di PC depositato in data odierna e insiste nei propri atti.
Fa presente che non sarà presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Settima sezione
composto dal
Dott. Pietro Spera giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile promosso da
– Avv. Stefano Parte_1
PODESTA'.
Parte attrice-opponente.
C o n t r o
Controparte_1
Parte convenuta-opposta. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Secondo consolidata giurisprudenza, “quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (v. Cass. n. 7864 del 06/04/2011).
Sulla base di tale principio, deve riconoscersi l'ammissibilità, nel presente giudizio, dell'eccezione di compensazione dedotta da parte attrice. Infatti i contro crediti da essa vantati nei confronti di parte convenuta - sebbene derivanti da titoli giudiziali (sent. n. 2225/2022 e dall'ordinanza ex art. 669-terdecies/5 CPC del 03/09/2021 pronunciate dal Tribunale di Genova) anteriori rispetto a quello azionato (sent. n. 542/2023 del medesimo Tribunale di condanna di parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite) - possono essere opposti in compensazione con il credito azionato soltanto nel presente giudizio, non essendosi verificata in precedenza la coesistenza dei reciproci debiti contrapposti, necessario presupposto per l'operatività della compensazione ex art. 1242/1 CC.
2.
Ciò premesso, occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno delle condizioni per l'operatività della dedotta compensazione. In particolare, il credito principale e il contro credito opposto devono essere certi, liquidi, omogenei ed esigibili (v. art. 1243 c.c.; v. Cass. SU n.
23225 del 15/11/2016).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
– parte convenuta, con il precetto opposto, ha intimato a parte attrice il pagamento dell'importo complessivo di €
20.384,97, oltre interessi ed eventuale imposta di registro, in forza del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
Genova n. 542 del 2023 (v. memoria difensiva Seranda p.
1);
– parte attrice ha eccepito in compensazione i
contro
- crediti di € 6.498,92 (v. prod. 13) e di € 52.739,89 (v. prod. 12) derivanti rispettivamente dall'ordinanza conclusiva del giudizio di reclamo di cui al n.
7519/2021 R.G. non impugnabile ex art. 669terdecies/5 Cont
e dalla sentenza del Tribunale di Genova n.
2225/2022, parzialmente riformata dalla sent. n.
1389/2024 della Corte d'Appello di Genova, divenuta definitiva in data 18 marzo 2025.
Detti reciproci crediti sono omogenei nonché certi, liquidi ed esigibili.
Devono, pertanto, ritenersi sussistenti le condizioni affinché il credito di parte convenuta, come portato dal precetto opposto, venga integralmente compensato con la parte corrispondente del maggior controcredito di parte attrice, risultante dai suddetti titoli esecutivi giudiziali.
In ragione della dichiarata compensazione, parte convenuta non risulta creditrice di alcuna somma nei confronti di parte attrice in forza del precetto opposto e non ha, pertanto, diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di quest'ultima, con conseguente declaratoria di inefficacia del suddetto precetto.
3.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame dell'istanza subordinata di C.T.U. tecnico- contabile, di cui alla seconda memoria integrativa di parte attrice. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Va disattesa, inoltre, la reiterata richiesta declaratoria di contumacia per le ragioni già illustrate nell'ordinanza del 26/11/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore di causa, compensi medi fasi studio, introduttiva e trattazione, compensi minimi fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
– in accoglimento dell'opposizione, dichiara estinto per compensazione il credito di cui al precetto e dichiara l'inefficacia del precetto medesimo;
– condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attrice-opponente, liquidate in complessivi € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Il Giudice
Pietro Spera
N. 4853 / 2024 R.G.
Successivamente, all'udienza del 23/5/2025, sono presenti:
– Avv. OCCHIPINTI in sostituzione dell'Avv. PODESTA', per parte attrice, nonché la Dott.ssa V. NAPOLI per la pratica;
– nessuno compare per parte convenuta.
L'avv. OCCHIPINTI precisa come da foglio di PC depositato in data odierna e insiste nei propri atti.
Fa presente che non sarà presente alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Settima sezione
composto dal
Dott. Pietro Spera giudice unico ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nel procedimento civile promosso da
– Avv. Stefano Parte_1
PODESTA'.
Parte attrice-opponente.
C o n t r o
Controparte_1
Parte convenuta-opposta. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Secondo consolidata giurisprudenza, “quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza” (v. Cass. n. 7864 del 06/04/2011).
Sulla base di tale principio, deve riconoscersi l'ammissibilità, nel presente giudizio, dell'eccezione di compensazione dedotta da parte attrice. Infatti i contro crediti da essa vantati nei confronti di parte convenuta - sebbene derivanti da titoli giudiziali (sent. n. 2225/2022 e dall'ordinanza ex art. 669-terdecies/5 CPC del 03/09/2021 pronunciate dal Tribunale di Genova) anteriori rispetto a quello azionato (sent. n. 542/2023 del medesimo Tribunale di condanna di parte attrice alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite) - possono essere opposti in compensazione con il credito azionato soltanto nel presente giudizio, non essendosi verificata in precedenza la coesistenza dei reciproci debiti contrapposti, necessario presupposto per l'operatività della compensazione ex art. 1242/1 CC.
2.
Ciò premesso, occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno delle condizioni per l'operatività della dedotta compensazione. In particolare, il credito principale e il contro credito opposto devono essere certi, liquidi, omogenei ed esigibili (v. art. 1243 c.c.; v. Cass. SU n.
23225 del 15/11/2016).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che: TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
– parte convenuta, con il precetto opposto, ha intimato a parte attrice il pagamento dell'importo complessivo di €
20.384,97, oltre interessi ed eventuale imposta di registro, in forza del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dalla sentenza del Tribunale di
Genova n. 542 del 2023 (v. memoria difensiva Seranda p.
1);
– parte attrice ha eccepito in compensazione i
contro
- crediti di € 6.498,92 (v. prod. 13) e di € 52.739,89 (v. prod. 12) derivanti rispettivamente dall'ordinanza conclusiva del giudizio di reclamo di cui al n.
7519/2021 R.G. non impugnabile ex art. 669terdecies/5 Cont
e dalla sentenza del Tribunale di Genova n.
2225/2022, parzialmente riformata dalla sent. n.
1389/2024 della Corte d'Appello di Genova, divenuta definitiva in data 18 marzo 2025.
Detti reciproci crediti sono omogenei nonché certi, liquidi ed esigibili.
Devono, pertanto, ritenersi sussistenti le condizioni affinché il credito di parte convenuta, come portato dal precetto opposto, venga integralmente compensato con la parte corrispondente del maggior controcredito di parte attrice, risultante dai suddetti titoli esecutivi giudiziali.
In ragione della dichiarata compensazione, parte convenuta non risulta creditrice di alcuna somma nei confronti di parte attrice in forza del precetto opposto e non ha, pertanto, diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di quest'ultima, con conseguente declaratoria di inefficacia del suddetto precetto.
3.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame dell'istanza subordinata di C.T.U. tecnico- contabile, di cui alla seconda memoria integrativa di parte attrice. TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII civile
Va disattesa, inoltre, la reiterata richiesta declaratoria di contumacia per le ragioni già illustrate nell'ordinanza del 26/11/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo (valore di causa, compensi medi fasi studio, introduttiva e trattazione, compensi minimi fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
– in accoglimento dell'opposizione, dichiara estinto per compensazione il credito di cui al precetto e dichiara l'inefficacia del precetto medesimo;
– condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attrice-opponente, liquidate in complessivi € 4.227,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Il Giudice
Pietro Spera