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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cuneo, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MACAGNO GIAN PAOLO, Presidente e Relatore
GRECO SERGIO, Giudice
MOLINERIS GUIDO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Spa - P.IVA_Resitente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RD14/4/10 N 639 n. 20240317700002722 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 .r.l. impugna, con ricorso sorretto da due motivi, l'ingiunzione di pagamento n. 20240317700002722 del 9/12/2024, notificata da SORIT SPA, Concessionaria per la riscossione dei tributi locali del Comune di Luogo_1, e relativa ad IMU per anni compresi tra il 2012 e il 2015.
Si è costituita, contestando con controdeduzioni SORIT S.p.A.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Il ricorso è stato deciso alla udienza pubblica del 22/12/2025, come da dispositivo di cui la Corte ha dato lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
L'ingiunzione di pagamento impugnata è stata notificata ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 76/20202.
Prevede il predetto articolo, al comma 3, che ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale, a sua volta prevista dall'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i corrispondenti documenti informatici.
Dispone qindi, al comma 4, che il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché' le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
Al comma 5 si prevede poi che l'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, per quanto qui rileva, inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6- bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).
Prevede, infine, il comma 9 del citato articolo, che la notificazione si perfeziona: a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, l'atto impositivo impugnato è stato, in applicazione delle precedenti disposizioni, messo a disposizione del destinatario, società di capitali inserita nell'elenco di cui all'art.
6-bis del CAD (INI-PEC), a mezzo della piattaforma Tip_1 il 9/12/2024, con coeva comunicazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, inviata via PEC alla società contribuente, e la notificazione si è pertanto perfezionata il settimo giorno successivo, lunedì 16/12/2024.
Il ricorso è stato notificato alla Soris S.p.A. in data 24/02/2025, e dunque tardivamente, oltre il termine previsto di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione, in favore della Sorit SPA, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e CPA di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la sociatà ricorrente alla rifusione, in favore della Sorit Spa, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.000 oltre 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva se dovuta.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CUNEO Sezione 2, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MACAGNO GIAN PAOLO, Presidente e Relatore
GRECO SERGIO, Giudice
MOLINERIS GUIDO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Sorit Spa - P.IVA_Resitente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RD14/4/10 N 639 n. 20240317700002722 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti hanno illustrato le difese ed hanno confermato le conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 .r.l. impugna, con ricorso sorretto da due motivi, l'ingiunzione di pagamento n. 20240317700002722 del 9/12/2024, notificata da SORIT SPA, Concessionaria per la riscossione dei tributi locali del Comune di Luogo_1, e relativa ad IMU per anni compresi tra il 2012 e il 2015.
Si è costituita, contestando con controdeduzioni SORIT S.p.A.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/1992.
Il ricorso è stato deciso alla udienza pubblica del 22/12/2025, come da dispositivo di cui la Corte ha dato lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.
L'ingiunzione di pagamento impugnata è stata notificata ai sensi dell'art. 26 del d.l. n. 76/20202.
Prevede il predetto articolo, al comma 3, che ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale, a sua volta prevista dall'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i corrispondenti documenti informatici.
Dispone qindi, al comma 4, che il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché' le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
Al comma 5 si prevede poi che l'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, per quanto qui rileva, inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6- bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).
Prevede, infine, il comma 9 del citato articolo, che la notificazione si perfeziona: a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario: 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione e' consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, l'atto impositivo impugnato è stato, in applicazione delle precedenti disposizioni, messo a disposizione del destinatario, società di capitali inserita nell'elenco di cui all'art.
6-bis del CAD (INI-PEC), a mezzo della piattaforma Tip_1 il 9/12/2024, con coeva comunicazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, inviata via PEC alla società contribuente, e la notificazione si è pertanto perfezionata il settimo giorno successivo, lunedì 16/12/2024.
Il ricorso è stato notificato alla Soris S.p.A. in data 24/02/2025, e dunque tardivamente, oltre il termine previsto di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alla rifusione, in favore della Sorit SPA, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre 15% per rimborso spese generali, Iva e CPA di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la sociatà ricorrente alla rifusione, in favore della Sorit Spa, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 7.000 oltre 15% per rimborso spese generali, CPA ed Iva se dovuta.