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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2023, n. 16771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16771 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: IL OR DA (CUI 04KP7H0) nato il [...] BI AZ AN (CUI 06HHF5W) nato il [...] OC RI NI (06HHGT7) nato il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari presso il TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano non convalidava il fermo degli indagati ritenendo l'assenza del pericolo di fuga e la carenza di indizi circa la colpevolezza in ordine Penale Sent. Sez. 2 Num. 16771 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2023 31:130SIT.ATO IN CANCELLERfr al reato di ricettazione, ritenendo non sussistenti gli indizi relativi all'elemento soggettivo. Si contestava agli indagati di avere ricevuto quattro trattori provento di furto: gli stessi venivano sorpresi nell'atto di caricare due dei trattori su un rimorchio. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio in quanto l'ufficio del pubblico ministero non avrebbe ricevuto l'avviso relativo alla fissazione dell'udienza di convalida, che sarebbe stato inviato ad un indirizzo di posta non attivo. 2.2. Travisamento della prova: contrariamente a quanto ritenuto, dagli atti emergerebbe (a) che gli indagati all'atto dell'intervento delle Forze dell'ordine non si erano consegnati spontaneamente, ma si erano nascosti in un capannone adiacente;
(b) che le chiavi del capannone dove si trovavano due trattori erano nella disponibilità anche di IE (si trovavano nell'abitacolo della sua vettura) e non solo di EG e Fertu;
2.3. violazione di legge (art. 381 cod. proc. pen.): la ricettazione, contrariamente a quanto ritenuto, consente l'arresto facoltativo;
2.4. vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto, dagli atti sarebbero emerse circostanze univocamente indicative della sussistenza dell'elemento soggettivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe gli altri. Dagli atti è infatti emerso che la comunicazione dell'udienza di convalida al pubblico ministero veniva inviato ad un indirizzo di posta elettronica non abilitato alla ricezione delle comunicazioni (notifichepenali.procura.milano@penale.ptel.giustiziacert.it ). Dunque si è verificata una lesione del diritto al contraddittorio tempestivamente eccepita dal pubblico ministero con il ricorso per cassazione. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso, Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'estensore Il Presid nte
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano non convalidava il fermo degli indagati ritenendo l'assenza del pericolo di fuga e la carenza di indizi circa la colpevolezza in ordine Penale Sent. Sez. 2 Num. 16771 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 27/01/2023 31:130SIT.ATO IN CANCELLERfr al reato di ricettazione, ritenendo non sussistenti gli indizi relativi all'elemento soggettivo. Si contestava agli indagati di avere ricevuto quattro trattori provento di furto: gli stessi venivano sorpresi nell'atto di caricare due dei trattori su un rimorchio. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen.): sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio in quanto l'ufficio del pubblico ministero non avrebbe ricevuto l'avviso relativo alla fissazione dell'udienza di convalida, che sarebbe stato inviato ad un indirizzo di posta non attivo. 2.2. Travisamento della prova: contrariamente a quanto ritenuto, dagli atti emergerebbe (a) che gli indagati all'atto dell'intervento delle Forze dell'ordine non si erano consegnati spontaneamente, ma si erano nascosti in un capannone adiacente;
(b) che le chiavi del capannone dove si trovavano due trattori erano nella disponibilità anche di IE (si trovavano nell'abitacolo della sua vettura) e non solo di EG e Fertu;
2.3. violazione di legge (art. 381 cod. proc. pen.): la ricettazione, contrariamente a quanto ritenuto, consente l'arresto facoltativo;
2.4. vizio di motivazione: contrariamente a quanto ritenuto, dagli atti sarebbero emerse circostanze univocamente indicative della sussistenza dell'elemento soggettivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è fondato ed assorbe gli altri. Dagli atti è infatti emerso che la comunicazione dell'udienza di convalida al pubblico ministero veniva inviato ad un indirizzo di posta elettronica non abilitato alla ricezione delle comunicazioni (notifichepenali.procura.milano@penale.ptel.giustiziacert.it ). Dunque si è verificata una lesione del diritto al contraddittorio tempestivamente eccepita dal pubblico ministero con il ricorso per cassazione. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso, Così deciso in Roma, il giorno 19 gennaio 2023 L'estensore Il Presid nte