TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2538/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2538/2020 R.G. avente ad oggetto “Riduzione di legittima” promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], c.f. , in proprio e Parte_2 C.F._2 nella qualità di amministratore di sostegno di , nata il [...] a [...] Parte_3 (RG), c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. NOBILE MARIA PATRIZIA, C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI contro
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata CP_1 C.F._4 e difesa dall'Avv. MARLETTA TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 17/12/2024, sostituita da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti: ATTORI
Disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei Persona_1 limiti della quota medesima ammontante a € 42.250,00 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
condannare la convenuta alla corresponsione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile;
condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONVENUTA
In via preliminare / pregiudiziale in rito, tenuto conto del Giudizio ad oggi pendente dinanzi la Corte d'Appello di Catania, la cui definizione potrebbe incidere nei confronti del presente giudizio, assumere i provvedimenti del caso, valutando altresì in occasione della prima udienza la possibilità di proporre una conciliazione ex artt. 185 e/o 185-bis cpc nei termini indicati nel verbale di mediazione allegato n.
5 della presente a cui la convenuta sig.ra fa prontezza di aderire. CP_1
pagina 1 di 7 Nel merito e in via principale rigettare con qualsiasi formula la domanda attorea perché pretestuosa e priva di fondamento sia in fatto che in diritto. In linea di stretto subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima disporre la reintegra mediante l'attribuzione agli attori di un bene in natura dal cui valore andrà detratta la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla
. CP_1
In linea di ulteriore subordine nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima con attribuzione di una somma di denaro a titolo di reintegra compensare detta somma con la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla . CP_1
In ogni caso con il favore delle spese di lite e compensi del presente giudizio considerato altresì che controparte non ha inteso raggiungere un accordo in mediazione senza fornire motivazione alcuna e pretestuosamente.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_2 amministratore di sostegno di e citavano in giudizio dinnanzi Parte_3 Parte_1 al Tribunale di Ragusa rappresentando che le disposizioni del testamento olografo di CP_1
datato 7.11.2013 e pubblicato il 19.2.2014, fossero lesive della quota necessaria Persona_1 riservata agli stessi, in quanto coniuge e figli del de cuius. In particolare, con il testamento in questione il aveva lasciato alla moglie e ai figli e , indivisamente e in Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_1 parti uguali, la quota di 10/18 della casa sita in OG via Siracusa n. 15, secondo e terzo piano, e la quota di 1/3 del garage sito in OG via Livorno n. 8, nominando erede universale per il resto del patrimonio, mobiliare e immobiliare, la convivente;
la quota disponibile ammontava a € CP_1 42.000,00 (25% del patrimonio), mentre la aveva ereditato immobili del valore di € 96.100,00. CP_1
Andava inoltre considerato il patrimonio mobiliare formato dal motociclo Piaggio targato RG046826, dal TFR mai corrisposto alla sebbene liquidato come da comunicazione del 7.4.2014 sul c/c Pt_2 postale [...] e da un fondo presso . CP_2
Chiedevano pertanto al Tribunale di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius
[...] poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante a € 42.250,00 o alla Persona_1 somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà stabilire;
di condannare la convenuta alla corresponsione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile;
con le spese.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta , rilevando la pendenza in CP_1 appello di un altro giudizio tra le parti avente ad oggetto la validità del testamento olografo, evidenziando che in sede di mediazione aveva effettuato una proposta conciliativa offrendo l'immobile sito in OG via Siracusa n. 15, piano T-1, del valore di € 29.300,00 e deducendo l'infondatezza degli argomenti di controparte relativi alla lesione della quota di legittima, stante l'inattendibilità della perizia giurata di stima allegata dagli attori;
rilevava ancora che la quota di TFR era stata riconosciuta a e non rientrava comunque nell'asse ereditario;
evidenziava infine che dovevano Parte_2 essere considerati i debiti ereditari, in particolare le spese funerarie e le imposte di successione da lei pagate, dell'importo di circa € 4.500,00, nonché la somma di € 4.000,00 da lei prestata al de cuius al fine di aiutare nel pagamento di un ingente sanzione amministrativa. Parte_1
Chiedeva pertanto al Tribunale, in via preliminare, di adottare i provvedimenti del caso in considerazione della pendenza del giudizio tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catania;
nel merito e in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata, in subordine, nella ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima, di disporre la reintegra mediante l'attribuzione agli attori di un bene in natura dal cui valore andrà detratta la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla;
in via ulteriormente subordinata, nella non CP_1 temuta ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima con attribuzione di una somma di denaro a titolo di reintegra, di compensare detta somma con la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla . Con vittoria di spese e compensi. CP_1 Espletate istruttoria orale e CTU, all'udienza del 17/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che il giudizio relativo alla validità del testamento olografo è stato definito con sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1068/21 del 14/05/2021, che ha rigettato l'appello degli odierni attori, confermando così la validità del testamento. Sempre in via preliminare va rigettata la richiesta formulata dagli attori nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune espressioni contenute nella comparsa di costituzione della convenuta e ritenute sconvenienti e offensive: “…gli attori …hanno omesso strategicamente…” (pag. 4 comparsa); “…controparte, in maniera surrettizia e mostrando un
pagina 3 di 7 comportamento processuale scorretto …ciò …è stato fatto in mala fede…” (pag. 6 e 13 comparsa); la perizia dell'Arch. sarebbe “artatamente volta ad alterare i valori reali ed effettivi delle quote Per_2 immobiliari …la ricostruzione dei valori immobiliari operata da controparte … manifestamente parziale, a tratti capziosa …” (pag. 8 comparsa). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n. 21031/2016, Cass. n. 26195/2011). Nel caso di specie le espressioni usate dalla convenuta rientrano nell'esercizio del diritto di difesa, riguardando l'oggetto del giudizio e censurando la condotta processuale di controparte, e non appaiono in alcun modo dettate da un intento dispregiativo scomposto.
Nel merito, è fondata e deve pertanto essere accolta la domanda degli attori di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di , per lesione della quota legittima di CP_1 Parte_2
e , rispettivamente coniuge e figli del de cuius
[...] Pt_3 Parte_1 Parte_1 Per_1
[...]
Giova innanzitutto osservare come sia pacifico in giurisprudenza che in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. “A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012). Ciò posto, risulta dagli atti che con testamento olografo del 7/11/2013 pubblicato il 19/02/2014 in notaio rep. 109171, nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_3 Persona_1
Ragusa il 10/02/2014, ha disposto dei suoi beni nel seguente modo: alla moglie e ai Parte_2 figli e ha lasciato, indivisamente e in parti uguali, la quota della casa sita in OG via Pt_3 Parte_1
Siracusa n. 15, nonché 1/3 indiviso del garage sito in via Livorno n. 8; per tutto il resto del patrimonio mobiliare immobiliare ha nominato sua erede universale la compagna (cfr. testamento, CP_1 doc. 1 degli attori). I beni immobili rientranti nell'asse ereditario di sono i seguenti: Persona_1
1) Unità immobiliare sita a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n.15, a piano terra, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 2, cat. C/2, classe 3, 189 mq, R 302,59 €;
pagina 4 di 7 2) Unità immobiliare sita a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15, piano secondo e terzo. quota di proprietà 10/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 4, cat. A/2, classe 3, 9,5 vani, R 490,63 €;
3) Unità immobiliare sita a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15/B, piano terra e primo, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 694, sub. 2, cat. A/3, classe 3, 5 vani, R 206,32 €;
4) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Livorno n. 8, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 1621, sem. irriguo, 60 mq, Rd 1,29 € Ra 0,33
€; 5) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella c.da LA (oggi via Livorno n.7), quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 21, sem. arboreo, 270 mq, Rd 1,74 €, Ra 0,56 €; 6) Fondo agricolo nel Comune di Santa Croce Camerina, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Santa Croce Camerina al foglio 42, part. 642, vigneto, 2.340 mq, Rd 8,46 €, Ra 7,25 €; part. 649, vigneto, 4.430 mq, Rd 16,02, € Ra 13,73 €; part. 646, vigneto, 1.280 mq, Rd 4,63 €, Ra 3,97 €. I beni di cui ai punti 2) e 4) sono stati lasciati in eredità agli attori, gli altri beni alla convenuta. Si deve a questo punto considerare il valore che avevano i beni al momento dell'apertura della successione, 10 febbraio 2014, facendo riferimento alle risultanze della CTU dell'ing. Per_4 pienamente condivisibili essendo puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'applicazione di consolidati criteri di stima, utilizzando i valori risultanti dal metodo diretto e dal metodo indiretto (dati
OMI).
Gli immobili avevano i seguenti valori al 10/02/2014:
1) Locale sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15, piano terra, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 2, € 64.768,91;
2) Immobile a uso abitativo sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15, piano secondo e terzo, quota di proprietà 10/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 4,
€ 80.648,34; 3) Immobile a uso abitativo sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15/B, piano terra e primo, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 694, sub. 2,
€ 30.727,68 (indicato erroneamente nella CTU € 34.373,35: la stima a oggi è di complessivi € 84.285,50 per l'intero immobile, per cui la quota di 6/18 è pari a € 28.095,17, rivalutata del 9,37% per riportarla al valore del 10/02/2014);
4) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Livorno n. 8, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 1621, sul quale è edificato un garage non accatastato, abusivo e non sanabile, per cui è stato stimato il valore del terreno al netto dei costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, per un valore di € 10.937,00;
5) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella c.da LA (oggi via Livorno n.7), quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 21, € 6.750,00;
6) Fondo agricolo nel Comune di Santa Croce Camerina, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del
Comune di Santa Croce Camerina al foglio 42, particelle 642, 649 e 646, esteso mq 8.050 circa, con fabbricato non accatastato e abusivo da demolire, € 6.548,63. Il valore totale del patrimonio immobiliare alla data del 10/02/2014 era pertanto di € 200.380,52. Il patrimonio mobiliare di è formato unicamente dal motociclo Piaggio targato Persona_1
RG046826, veicolo che si trovava in cattive condizioni ed è stato ceduto il 26/08/2015 a CP_3
per € 400,00 (cfr. dichiarazioni del testimone verbale d'udienza del
[...] CP_3
31/05/2022).
Non è emersa dagli atti la sussistenza di altri beni rientranti nel patrimonio mobiliare del de cuius. Invero, quanto al trattamento di fine rapporto e all'indennità di buonuscita va evidenziato che si tratta di emolumenti spettanti in caso di morte al coniuge e ai figli, ai sensi dell'art. 2122 c.c., non già agli pagina 5 di 7 eredi, per cui non rientrano nell'asse ereditario del defunto;
non è dunque oggetto di accertamento nel presente giudizio la dedotta mancata corresponsione delle somme in questione nonostante l'avvenuto riconoscimento in favore degli odierni attori da parte di (cfr. doc. 3 degli attori). CP_2
Quanto al rapporto di deposito di cui al libretto di risparmio n. 42324113 presso , il saldo CP_2 al momento del decesso del era pari a zero, come si evince dall'estratto conto prodotto dagli Parte_1 attori unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.; l'ultima operazione prima del 10/02/2014 è un prelievo di € 580,00 del 03/02/2014 che azzera il saldo. Il relictum complessivo è pertanto di € 200.780,52. Da tale importo devono essere detratti i debiti, in particolare le spese funerarie e le imposte di successione pagate dalla convenuta.
Emerge dagli atti che ha pagato: CP_1
- la somma di € 1.221,00 per imposte riguardanti la successione di c.f. Persona_5
, madre di , pagamento necessario perché il bene immobile C.F._5 Persona_1 sub 4) risultava ancora intestato ai genitori del , per cui occorreva regolarizzare la precedente Parte_1 successione per poterlo acquisire alla massa ereditaria (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta);
- la somma di € 4.430,54 per imposte riguardanti la successione di (doc. 2 allegato Persona_1 alla memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta);
- la somma di € 3.750,00 per spese funerarie relative a (cfr. doc. 3 allegato alla Persona_1 memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta e dichiarazioni della testimone verbale Testimone_1 d'udienza del 31/05/2022). Non è stata invece raggiunta la prova del prestito di € 4.000,00 che avrebbe effettuato a CP_1
somma da destinare asseritamente al pagamento di una sanzione amministrativa Persona_1 irrogata all'odierno attore . Invero, non può considerarsi sufficiente ai fini della Parte_1 prova la testimonianza di , sorella della convenuta, che ha riferito di avere assistito alla Testimone_2 richiesta di prestito effettuata dal alla , senza tuttavia precisare il momento in cui ciò Parte_1 CP_1 sarebbe avvenuto;
al di là della genericità delle affermazioni della testimone, non circostanziate con riferimenti di tempo e di luogo, non vi è comunque prova dell'avvenuta consegna della somma da parte della convenuta al de cuius e delle relative modalità (cfr. verbale d'udienza del 31/05/2022). Pertanto, la somma per debiti da sottrarre al relictum è di complessivi € 9.401,54, per cui si ottiene l'importo di € 191.378,98. è deceduto il 10/02/2014, lasciando la coniuge e i figli Persona_1 Parte_2 Parte_1
e ; in base al disposto dell'art. 542 c.c. la quota di riserva è di un quarto per il coniuge e
[...] Pt_3 di metà per i figli. Agli odierni attori, eredi di Pietro, spetta pertanto la quota complessiva Persona_1 di tre quarti, pari a € 143.534,24. Gli attori hanno ottenuto due immobili per complessivi € 91.585,34, per cui hanno diritto ad ottenere quote di beni immobili per un valore di € 51.948,90 (143.534,24 – 91.585,34). Devono pertanto essere ridotte le disposizioni testamentarie in favore di , che eccedono CP_1 la quota disponibile, pari a complessivi € 47.844,75 (un quarto di € 191.378,98). Secondo l'art. 558 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente. La stima complessiva dei beni lasciati in eredità a è di € 109.195,18, per cui gli attori CP_1 hanno diritto ad una quota complessiva del 47,57% su tali beni (€ 51.948,90 rispetto a € 109.195,18). È infine inammissibile la domanda degli attori relativa ai frutti dell'immobile sub 1) condotto in locazione da Telecom, in quanto proposta tardivamente solo con la comparsa conclusionale, atto dal contenuto meramente illustrativo delle difese già svolte. Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “L'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota dei legittimari, con la restituzione al legittimario di beni fruttiferi, non comporta l'automatica attribuzione dei frutti di detti beni, occorrendo all'uopo un'espressa e rituale domanda, giacché la relazione di accessorietà che intercorre
pagina 6 di 7 fra le due domande lascia sussistere la loro autonomia sul piano sostanziale e processuale” (Cass. n. 2453/1993). In conclusione, deve essere dichiarato che le disposizioni del testamento olografo di Persona_1 del 7/11/2013 che nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del CP_1 coniuge e dei figli e , per cui va disposta la Parte_2 Parte_1 Parte_3 riduzione delle suddette disposizioni testamentarie nella misura complessiva del 47,57%, per un valore di € 51.948,90, da imputare a ciascun attore in parti uguali. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di valore da € 26.000 a € 52.000 con l'aumento per il numero di parti vittoriose difese dal medesimo procuratore, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TUSG, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2538/2020 R.G.: RIGETTA in via preliminare l'istanza ex art. 89 c.p.c. degli attori;
DICHIARA che le disposizioni del testamento olografo di del 7/11/2013 che Persona_1 nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del coniuge CP_1 Parte_2
e dei figli e .
[...] Parte_1 Parte_3
DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie a beneficio di in favore degli CP_1 attori e nella misura complessiva del 47,57%, per Parte_2 Parte_1 Parte_3 un valore di € 51.948,90, da imputare a ciascun attore in parti uguali. DICHIARA inammissibile la domanda relativa ai frutti. CONDANNA la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 786,00 per spese prenotate a debito, in € 5.024,42 oltre accessori per spese anticipate dall'erario (compenso al CTU liquidato con decreto del 19/10/2023) e in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2538/2020 R.G. avente ad oggetto “Riduzione di legittima” promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...] a [...], c.f. , in proprio e Parte_2 C.F._2 nella qualità di amministratore di sostegno di , nata il [...] a [...] Parte_3 (RG), c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. NOBILE MARIA PATRIZIA, C.F._3 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI contro
, nata il [...] a [...], c.f. , rappresentata CP_1 C.F._4 e difesa dall'Avv. MARLETTA TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 17/12/2024, sostituita da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti conclusioni delle parti: ATTORI
Disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, nei Persona_1 limiti della quota medesima ammontante a € 42.250,00 o alla somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire;
condannare la convenuta alla corresponsione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile;
condannare la convenuta alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONVENUTA
In via preliminare / pregiudiziale in rito, tenuto conto del Giudizio ad oggi pendente dinanzi la Corte d'Appello di Catania, la cui definizione potrebbe incidere nei confronti del presente giudizio, assumere i provvedimenti del caso, valutando altresì in occasione della prima udienza la possibilità di proporre una conciliazione ex artt. 185 e/o 185-bis cpc nei termini indicati nel verbale di mediazione allegato n.
5 della presente a cui la convenuta sig.ra fa prontezza di aderire. CP_1
pagina 1 di 7 Nel merito e in via principale rigettare con qualsiasi formula la domanda attorea perché pretestuosa e priva di fondamento sia in fatto che in diritto. In linea di stretto subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima disporre la reintegra mediante l'attribuzione agli attori di un bene in natura dal cui valore andrà detratta la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla
. CP_1
In linea di ulteriore subordine nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima con attribuzione di una somma di denaro a titolo di reintegra compensare detta somma con la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla . CP_1
In ogni caso con il favore delle spese di lite e compensi del presente giudizio considerato altresì che controparte non ha inteso raggiungere un accordo in mediazione senza fornire motivazione alcuna e pretestuosamente.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella qualità di Parte_2 amministratore di sostegno di e citavano in giudizio dinnanzi Parte_3 Parte_1 al Tribunale di Ragusa rappresentando che le disposizioni del testamento olografo di CP_1
datato 7.11.2013 e pubblicato il 19.2.2014, fossero lesive della quota necessaria Persona_1 riservata agli stessi, in quanto coniuge e figli del de cuius. In particolare, con il testamento in questione il aveva lasciato alla moglie e ai figli e , indivisamente e in Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_1 parti uguali, la quota di 10/18 della casa sita in OG via Siracusa n. 15, secondo e terzo piano, e la quota di 1/3 del garage sito in OG via Livorno n. 8, nominando erede universale per il resto del patrimonio, mobiliare e immobiliare, la convivente;
la quota disponibile ammontava a € CP_1 42.000,00 (25% del patrimonio), mentre la aveva ereditato immobili del valore di € 96.100,00. CP_1
Andava inoltre considerato il patrimonio mobiliare formato dal motociclo Piaggio targato RG046826, dal TFR mai corrisposto alla sebbene liquidato come da comunicazione del 7.4.2014 sul c/c Pt_2 postale [...] e da un fondo presso . CP_2
Chiedevano pertanto al Tribunale di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il de cuius
[...] poteva disporre, nei limiti della quota medesima ammontante a € 42.250,00 o alla Persona_1 somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà stabilire;
di condannare la convenuta alla corresponsione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile;
con le spese.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta , rilevando la pendenza in CP_1 appello di un altro giudizio tra le parti avente ad oggetto la validità del testamento olografo, evidenziando che in sede di mediazione aveva effettuato una proposta conciliativa offrendo l'immobile sito in OG via Siracusa n. 15, piano T-1, del valore di € 29.300,00 e deducendo l'infondatezza degli argomenti di controparte relativi alla lesione della quota di legittima, stante l'inattendibilità della perizia giurata di stima allegata dagli attori;
rilevava ancora che la quota di TFR era stata riconosciuta a e non rientrava comunque nell'asse ereditario;
evidenziava infine che dovevano Parte_2 essere considerati i debiti ereditari, in particolare le spese funerarie e le imposte di successione da lei pagate, dell'importo di circa € 4.500,00, nonché la somma di € 4.000,00 da lei prestata al de cuius al fine di aiutare nel pagamento di un ingente sanzione amministrativa. Parte_1
Chiedeva pertanto al Tribunale, in via preliminare, di adottare i provvedimenti del caso in considerazione della pendenza del giudizio tra le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Catania;
nel merito e in via principale, di rigettare la domanda attorea perché infondata, in subordine, nella ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima, di disporre la reintegra mediante l'attribuzione agli attori di un bene in natura dal cui valore andrà detratta la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla;
in via ulteriormente subordinata, nella non CP_1 temuta ipotesi di accoglimento della domanda di lesione di legittima con attribuzione di una somma di denaro a titolo di reintegra, di compensare detta somma con la quota di partecipazione di essi attori ai debiti ereditari ad oggi saldati per intero dalla . Con vittoria di spese e compensi. CP_1 Espletate istruttoria orale e CTU, all'udienza del 17/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dato atto che il giudizio relativo alla validità del testamento olografo è stato definito con sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1068/21 del 14/05/2021, che ha rigettato l'appello degli odierni attori, confermando così la validità del testamento. Sempre in via preliminare va rigettata la richiesta formulata dagli attori nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. di cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune espressioni contenute nella comparsa di costituzione della convenuta e ritenute sconvenienti e offensive: “…gli attori …hanno omesso strategicamente…” (pag. 4 comparsa); “…controparte, in maniera surrettizia e mostrando un
pagina 3 di 7 comportamento processuale scorretto …ciò …è stato fatto in mala fede…” (pag. 6 e 13 comparsa); la perizia dell'Arch. sarebbe “artatamente volta ad alterare i valori reali ed effettivi delle quote Per_2 immobiliari …la ricostruzione dei valori immobiliari operata da controparte … manifestamente parziale, a tratti capziosa …” (pag. 8 comparsa). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come, nella specie, la parola "contrabbandare", che, significando "far passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi della controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto della scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario” (Cass. n. 21031/2016, Cass. n. 26195/2011). Nel caso di specie le espressioni usate dalla convenuta rientrano nell'esercizio del diritto di difesa, riguardando l'oggetto del giudizio e censurando la condotta processuale di controparte, e non appaiono in alcun modo dettate da un intento dispregiativo scomposto.
Nel merito, è fondata e deve pertanto essere accolta la domanda degli attori di riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti di , per lesione della quota legittima di CP_1 Parte_2
e , rispettivamente coniuge e figli del de cuius
[...] Pt_3 Parte_1 Parte_1 Per_1
[...]
Giova innanzitutto osservare come sia pacifico in giurisprudenza che in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. “A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. n. 12919/2012). Ciò posto, risulta dagli atti che con testamento olografo del 7/11/2013 pubblicato il 19/02/2014 in notaio rep. 109171, nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_3 Persona_1
Ragusa il 10/02/2014, ha disposto dei suoi beni nel seguente modo: alla moglie e ai Parte_2 figli e ha lasciato, indivisamente e in parti uguali, la quota della casa sita in OG via Pt_3 Parte_1
Siracusa n. 15, nonché 1/3 indiviso del garage sito in via Livorno n. 8; per tutto il resto del patrimonio mobiliare immobiliare ha nominato sua erede universale la compagna (cfr. testamento, CP_1 doc. 1 degli attori). I beni immobili rientranti nell'asse ereditario di sono i seguenti: Persona_1
1) Unità immobiliare sita a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n.15, a piano terra, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 2, cat. C/2, classe 3, 189 mq, R 302,59 €;
pagina 4 di 7 2) Unità immobiliare sita a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15, piano secondo e terzo. quota di proprietà 10/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 4, cat. A/2, classe 3, 9,5 vani, R 490,63 €;
3) Unità immobiliare sita a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15/B, piano terra e primo, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 694, sub. 2, cat. A/3, classe 3, 5 vani, R 206,32 €;
4) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Livorno n. 8, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 1621, sem. irriguo, 60 mq, Rd 1,29 € Ra 0,33
€; 5) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella c.da LA (oggi via Livorno n.7), quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 21, sem. arboreo, 270 mq, Rd 1,74 €, Ra 0,56 €; 6) Fondo agricolo nel Comune di Santa Croce Camerina, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Santa Croce Camerina al foglio 42, part. 642, vigneto, 2.340 mq, Rd 8,46 €, Ra 7,25 €; part. 649, vigneto, 4.430 mq, Rd 16,02, € Ra 13,73 €; part. 646, vigneto, 1.280 mq, Rd 4,63 €, Ra 3,97 €. I beni di cui ai punti 2) e 4) sono stati lasciati in eredità agli attori, gli altri beni alla convenuta. Si deve a questo punto considerare il valore che avevano i beni al momento dell'apertura della successione, 10 febbraio 2014, facendo riferimento alle risultanze della CTU dell'ing. Per_4 pienamente condivisibili essendo puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'applicazione di consolidati criteri di stima, utilizzando i valori risultanti dal metodo diretto e dal metodo indiretto (dati
OMI).
Gli immobili avevano i seguenti valori al 10/02/2014:
1) Locale sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15, piano terra, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 2, € 64.768,91;
2) Immobile a uso abitativo sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15, piano secondo e terzo, quota di proprietà 10/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 696, sub. 4,
€ 80.648,34; 3) Immobile a uso abitativo sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Siracusa n. 15/B, piano terra e primo, quota di proprietà 6/18, al catasto urbano del Comune di Vittoria al foglio 193, part. 694, sub. 2,
€ 30.727,68 (indicato erroneamente nella CTU € 34.373,35: la stima a oggi è di complessivi € 84.285,50 per l'intero immobile, per cui la quota di 6/18 è pari a € 28.095,17, rivalutata del 9,37% per riportarla al valore del 10/02/2014);
4) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella via Livorno n. 8, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 1621, sul quale è edificato un garage non accatastato, abusivo e non sanabile, per cui è stato stimato il valore del terreno al netto dei costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, per un valore di € 10.937,00;
5) Lotto di terreno sito a OG (fraz. di Vittoria) nella c.da LA (oggi via Livorno n.7), quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 173, part. 21, € 6.750,00;
6) Fondo agricolo nel Comune di Santa Croce Camerina, quota di proprietà 1/3, al catasto terreni del
Comune di Santa Croce Camerina al foglio 42, particelle 642, 649 e 646, esteso mq 8.050 circa, con fabbricato non accatastato e abusivo da demolire, € 6.548,63. Il valore totale del patrimonio immobiliare alla data del 10/02/2014 era pertanto di € 200.380,52. Il patrimonio mobiliare di è formato unicamente dal motociclo Piaggio targato Persona_1
RG046826, veicolo che si trovava in cattive condizioni ed è stato ceduto il 26/08/2015 a CP_3
per € 400,00 (cfr. dichiarazioni del testimone verbale d'udienza del
[...] CP_3
31/05/2022).
Non è emersa dagli atti la sussistenza di altri beni rientranti nel patrimonio mobiliare del de cuius. Invero, quanto al trattamento di fine rapporto e all'indennità di buonuscita va evidenziato che si tratta di emolumenti spettanti in caso di morte al coniuge e ai figli, ai sensi dell'art. 2122 c.c., non già agli pagina 5 di 7 eredi, per cui non rientrano nell'asse ereditario del defunto;
non è dunque oggetto di accertamento nel presente giudizio la dedotta mancata corresponsione delle somme in questione nonostante l'avvenuto riconoscimento in favore degli odierni attori da parte di (cfr. doc. 3 degli attori). CP_2
Quanto al rapporto di deposito di cui al libretto di risparmio n. 42324113 presso , il saldo CP_2 al momento del decesso del era pari a zero, come si evince dall'estratto conto prodotto dagli Parte_1 attori unitamente alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.; l'ultima operazione prima del 10/02/2014 è un prelievo di € 580,00 del 03/02/2014 che azzera il saldo. Il relictum complessivo è pertanto di € 200.780,52. Da tale importo devono essere detratti i debiti, in particolare le spese funerarie e le imposte di successione pagate dalla convenuta.
Emerge dagli atti che ha pagato: CP_1
- la somma di € 1.221,00 per imposte riguardanti la successione di c.f. Persona_5
, madre di , pagamento necessario perché il bene immobile C.F._5 Persona_1 sub 4) risultava ancora intestato ai genitori del , per cui occorreva regolarizzare la precedente Parte_1 successione per poterlo acquisire alla massa ereditaria (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta);
- la somma di € 4.430,54 per imposte riguardanti la successione di (doc. 2 allegato Persona_1 alla memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta);
- la somma di € 3.750,00 per spese funerarie relative a (cfr. doc. 3 allegato alla Persona_1 memoria ex art. 183 c.p.c. della convenuta e dichiarazioni della testimone verbale Testimone_1 d'udienza del 31/05/2022). Non è stata invece raggiunta la prova del prestito di € 4.000,00 che avrebbe effettuato a CP_1
somma da destinare asseritamente al pagamento di una sanzione amministrativa Persona_1 irrogata all'odierno attore . Invero, non può considerarsi sufficiente ai fini della Parte_1 prova la testimonianza di , sorella della convenuta, che ha riferito di avere assistito alla Testimone_2 richiesta di prestito effettuata dal alla , senza tuttavia precisare il momento in cui ciò Parte_1 CP_1 sarebbe avvenuto;
al di là della genericità delle affermazioni della testimone, non circostanziate con riferimenti di tempo e di luogo, non vi è comunque prova dell'avvenuta consegna della somma da parte della convenuta al de cuius e delle relative modalità (cfr. verbale d'udienza del 31/05/2022). Pertanto, la somma per debiti da sottrarre al relictum è di complessivi € 9.401,54, per cui si ottiene l'importo di € 191.378,98. è deceduto il 10/02/2014, lasciando la coniuge e i figli Persona_1 Parte_2 Parte_1
e ; in base al disposto dell'art. 542 c.c. la quota di riserva è di un quarto per il coniuge e
[...] Pt_3 di metà per i figli. Agli odierni attori, eredi di Pietro, spetta pertanto la quota complessiva Persona_1 di tre quarti, pari a € 143.534,24. Gli attori hanno ottenuto due immobili per complessivi € 91.585,34, per cui hanno diritto ad ottenere quote di beni immobili per un valore di € 51.948,90 (143.534,24 – 91.585,34). Devono pertanto essere ridotte le disposizioni testamentarie in favore di , che eccedono CP_1 la quota disponibile, pari a complessivi € 47.844,75 (un quarto di € 191.378,98). Secondo l'art. 558 c.c., la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente. La stima complessiva dei beni lasciati in eredità a è di € 109.195,18, per cui gli attori CP_1 hanno diritto ad una quota complessiva del 47,57% su tali beni (€ 51.948,90 rispetto a € 109.195,18). È infine inammissibile la domanda degli attori relativa ai frutti dell'immobile sub 1) condotto in locazione da Telecom, in quanto proposta tardivamente solo con la comparsa conclusionale, atto dal contenuto meramente illustrativo delle difese già svolte. Invero, come evidenziato dalla Suprema Corte, “L'accoglimento della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota dei legittimari, con la restituzione al legittimario di beni fruttiferi, non comporta l'automatica attribuzione dei frutti di detti beni, occorrendo all'uopo un'espressa e rituale domanda, giacché la relazione di accessorietà che intercorre
pagina 6 di 7 fra le due domande lascia sussistere la loro autonomia sul piano sostanziale e processuale” (Cass. n. 2453/1993). In conclusione, deve essere dichiarato che le disposizioni del testamento olografo di Persona_1 del 7/11/2013 che nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del CP_1 coniuge e dei figli e , per cui va disposta la Parte_2 Parte_1 Parte_3 riduzione delle suddette disposizioni testamentarie nella misura complessiva del 47,57%, per un valore di € 51.948,90, da imputare a ciascun attore in parti uguali. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in base allo scaglione di valore da € 26.000 a € 52.000 con l'aumento per il numero di parti vittoriose difese dal medesimo procuratore, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TUSG, essendo gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2538/2020 R.G.: RIGETTA in via preliminare l'istanza ex art. 89 c.p.c. degli attori;
DICHIARA che le disposizioni del testamento olografo di del 7/11/2013 che Persona_1 nominano erede sono lesive della quota di riserva in favore del coniuge CP_1 Parte_2
e dei figli e .
[...] Parte_1 Parte_3
DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie a beneficio di in favore degli CP_1 attori e nella misura complessiva del 47,57%, per Parte_2 Parte_1 Parte_3 un valore di € 51.948,90, da imputare a ciascun attore in parti uguali. DICHIARA inammissibile la domanda relativa ai frutti. CONDANNA la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 786,00 per spese prenotate a debito, in € 5.024,42 oltre accessori per spese anticipate dall'erario (compenso al CTU liquidato con decreto del 19/10/2023) e in € 10.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendo che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso a Ragusa nella camera di consiglio del 2/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 7 di 7