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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO AN TT Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. NR SI ED Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1429/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Giovanna Albanese e RI Della Monaca Parte_1
APPELLANTE
E
e con gli avv. Riccardo CP_1 CP_2 Controparte_3
FA, SQ RI PI e MA LLLP
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1836/2023 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con distinti ricorsi dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro
[...]
, e esponevano di essere dipendenti di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...] dall'ottobre 2007, con inquadramento nel III livello impiegatizio del Parte_1
c.c.n.l. Commercio-Confcommercio ed orario di lavoro a tempo parziale nella misura di
36 ore settimanali, pari al 90%; che dal 1° aprile 2015 il c.c.n.l. citato aveva previsto l'aumento dei minimi stipendiali secondo la seguente cadenza: dal 1° aprile 2015
Pag. 1 di 11 nell'importo di € 1.182,21; dal 1° novembre 2015 nell'importo di € 1.199,55; dal 1° giugno 2016 nell'importo di € 1.216,89; dal 1° agosto 2017 nell'importo di € 1.244,64; dal 1° marzo 2018 nell'importo di € 1.263,14; che con accordo del 24 ottobre 2016 detti aumenti erano stati bloccati a causa della crisi del settore del commercio;
che aveva comunque affermato che l'aumento previsto per il mese di agosto CP_4
2017 sarebbe stato corrisposto e che quello del novembre 2016 sarebbe stato erogato nel marzo 2018; che tuttavia nelle proprie buste paga il minimo stipendiale, fino al mese di dicembre 2018, era invece sempre restato pari alla inferiore somma di € 1.164,87; che aveva espresso la volontà di corrispondere detti aumenti solo a decorrere Parte_1 dal 1° marzo 2018; che le differenze retributive maturate nel periodo aprile 2015- dicembre 2018 ammontavano dunque a € 1.503,66 per la , a € 1.670,17 per la CP_1
e a € 1.526,92 per lo . CP_2 CP_3
Concludevano richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito nella misura prevista per i dipendenti inquadrati al livello 3° di cui al C.C.N.L. applicato del settore Terziario- Distribuzione e Servizi con applicazione degli aumenti di cui al rinnovo del 20 marzo 2015 con le tempistiche di cui all'accordo del 24.10.2016” e per l'effetto di condannare al pagamento delle somme Parte_1 rispettivamente dovute, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio deducendo Parte_1 come gli arretrati rivendicati dai lavoratori non fossero dovuti in quanto essa opponente era una società partecipata dalla alla quale l'ente Controparte_5 affidava in house lo svolgimento di progetti e commesse;
che in materia di società partecipate vigeva il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità, valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica;
che l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 aveva previsto il blocco degli stipendi dei pubblici dipendenti per gli anni 2011-2013; che il d.P.R. n. 122/2013 aveva previsto la proroga di tale blocco fino al 31 dicembre 2014; che l'art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 aveva esteso “alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara”, tra le quali essa stessa rientrava,
l'applicazione delle disposizioni che prevedevano obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva;
che l'art. 1, comma 254, della legge n.
190/2014 aveva disposto la sospensione delle procedure negoziali sul pubblico impiego
Pag. 2 di 11 per la parte economica fino al 2015; che il 30 marzo 2015 era stato rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del settore terziario ed essa aveva comunicato alle oo.ss.
l'impossibilità di applicare il nuovo contratto, con riguardo alle clausole economiche;
che l'art. 19 della legge n. 175/2016 prevedeva la fissazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
che i piani degli obiettivi dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive, né la opponente poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, atteso che gli introiti erano legati ad ogni commessa, in relazione alla quale esisteva una scheda finanziaria che costituiva il vincolo per la ripartizione dei capitoli di spesa ed era comprensiva anche delle spese per il personale “caricato” sulla stessa commessa;
che nel febbraio 2018 le oo.ss. avevano inviato all' la richiesta di convocazione Controparte_6 della opponente in merito alla mancata erogazione degli aumenti previsti dal rinnovo del c.c.n.l. in questione;
che, esclusa la partecipazione di agli oneri del Controparte_5 personale, soltanto l'esecuzione di economie su costi fissi avrebbe permesso di reperire le risorse azionate con il presente giudizio;
che ciò era avvenuto con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale Laziocrea, costituita dalla legge n. 205/2017.
Riuniti i giudizi, la causa era decisa con la sentenza n. 1684/2024, depositata il 10 febbraio
2024, che accoglieva i ricorsi condannando la società al pagamento in favore dei lavoratori delle somme in precedenza indicate, previa sottrazione in relazione alla posizione dello della somma di € 54,55 oltre che alla rifusione delle spese CP_3 processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 27 maggio 2024 ha Parte_1 quindi impugnato la sentenza in forza delle ragioni di seguito riassunte.
Ha innanzitutto formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. alla luce dei numerosi giudizi pendenti sul punto, non ancora definiti dalla Suprema Corte.
Quindi, con un primo motivo ha censurato quella che ha definito come erronea interpretazione della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, che non aveva affatto dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che avevano previsto il blocco economico della contrattazione collettiva, ma si era limitata a stigmatizzare la pratica legislativa di imporre reiterati blocchi in tal senso, affermando che essi non avevano leso il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
Pag. 3 di 11 Con un secondo motivo, in riferimento all'art. 19, commi 5 e 6, della legge n. 175/2016, richiamato esplicitamente dal Tribunale, ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione in relazione alla disciplina del “controllo analogo”. In particolare, si è doluta che la sentenza appellata abbia fornito un'interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 non conforme al quadro normativo vigente, avendo affermato che la società avrebbe ampia autonomia nel gestire i costi derivanti dall'attività svolta, e tale autonomia sarebbe stata confermata negli indirizzi forniti dal socio unico con nota specifica del 24 ottobre 2018.
Ha rappresentato che la sentenza, laddove attribuiva ampia autonomia alla società nel gestire i costi, non teneva conto del quadro normativo in ordine al regime delle società partecipate, in particolare del cd. “controllo analogo”. Ha evidenziato la peculiarità delle società partecipate, soggette al controllo analogo esercitato dall'ente pubblico che determina lo scostamento dalle regole ordinarie dell'ambito privatistico.
Con un terzo motivo ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle norme sotto il profilo della vigenza temporale, dolendosi della decorrenza fin dall'aprile 2015 dell'adeguamento invece che dall'ottobre 2016 o tutt'al più al 1° gennaio 2016, alla luce del blocco intervenuto fino al 31 dicembre 2015.
Con un quarto motivo ha censurato la determinazione del quantum eventualmente dovuto
• alla , atteso che lo scatto di anzianità rivendicato era slittato al marzo CP_1
2017 per via del congedo straordinario da questa fruito nei mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre 2015
• alla , atteso che era stato computato un giorno di festività in più rispetto al CP_2 dovuto
• allo , atteso che la somma di € 54,55 detratta in sentenza era stata già CP_3 decurtata nella domanda subordinata.
Ha, quindi, concluso richiedendo il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte o la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande originarie con restituzione di tutto quanto versato;
in subordine, stabilire l'obbligo di corrispondere le somme solo dall'ottobre 2016 oppure dal gennaio 2016 al 28 febbraio 2018, ugualmente disponendo la restituzione delle maggiori somme eventualmente già corrisposte e comunque ridurre la condanna in favore della ai sensi dei conteggi allegati, con vittoria di spese di CP_1 entrambi i gradi del giudizio.
Pag. 4 di 11 Nuovamente radicato il contraddittorio, si sono costituiti i lavoratori appellati evidenziando, quanto all'istanza di rinvio pregiudiziale, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte in linea con quanto affermato nella sentenza di primo grado e sostenendo l'infondatezza delle doglianze altrui, così concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto in ragione della seguente motivazione.
Va in primo luogo respinta l'istanza di rimessine pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. atteso che in questa Corte sulla questione oggetto del giudizio si è formato un orientamento del tutto consolidato e uniforme;
dunque, non vi è alcuna ragione di investire la Suprema Corte di una vicenda che appare pacifica.
Ciò posto, la presente controversia, avente ad oggetto la mancata corresponsione di aumenti contrattuali arretrati, si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da successivi interventi legislativi che occorre brevemente riepilogare.
Come è noto, il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 ha introdotto nei confronti dei dipendenti pubblici, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un meccanismo di blocco delle retribuzioni e di ogni ulteriore trattamento accessorio previsto dal settore di riferimento. Il d.P.R. n. 122/2013, trasfuso poi nella legge di stabilità per il 2014, estendeva la suddetta misura normativa sino al 31 dicembre 2014. Successivamente, mediante la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) era disposta la sospensione dell'efficacia delle procedure negoziali inerenti ai trattamenti economici dei pubblici dipendenti (art. 1, comma 254) fino al 31 dicembre 2015 e la sospensione dell'indennità di vacanza contrattuale sino al 2018.
Il contesto normativo appena delineato rappresenta il risultato di scelte normative dettate dall'esigenza di assicurare e preservare il principio di contenimento della spesa pubblica e di evitare che la Pubblica Amministrazione sopportasse oneri aggiuntivi ed estremamente gravosi, tali da poter configurare un danno erariale. L'attuazione di misure più stringenti, peraltro, risulta essere giustificata alla luce dell'introduzione nella Carta
Pag. 5 di 11 Costituzionale dell'obbligo di pareggio di bilancio, consacrato nell'art. 81, comma 1,
Cost.
Tuttavia, con la pronuncia n. 178/2015 la Consulta si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale della normativa sopra descritta con riferimento, soprattutto, agli artt. 36 e 39 Cost. In un'ottica di bilanciamento tra il principio del contenimento della spesa pubblica e i principi di equa retribuzione e libertà sindacale, la Corte Costituzionale ha, pertanto, affermato che “il sistema della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, inteso nella sua interezza, contempla la pianificazione degli oneri connessi al suo svolgersi nel tempo, secondo un modello dinamico, «in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni» (art. 48, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001) (….). Con l'assetto normativo delineato dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, questa Corte ha già avuto occasione di confrontarsi (sentenze n. 219 del 2014
e n. 310 del 2013). Seppure sotto angolazioni specifiche, le sentenze citate hanno respinto le censure di illegittimità costituzionale delle misure contenute nel d.l. n. 78 del 2010, sulla base di un percorso argomentativo che instrada alla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale qui considerate. Si è precisato, in quell'occasione, che le prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio non consentono analogie con situazioni risalenti in cui le manovre economiche si ponevano obiettivi temporalmente delimitati. A tale riguardo, questa Corte ha valorizzato «[l]a recente riforma dell'art. 81 Cost., a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa,
e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost.»
(sentenza n. 310 del 2013, punto 13.4. del Considerato in diritto). Anche la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) corrobora la necessità di considerare le politiche di bilancio in una dimensione pluriennale, puntualizzando che «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «[u]na prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata
Pag. 6 di 11 per politiche di bilancio solide». (…) Si prefigura, in tal modo, sia per la parte normativa, sia per quella economica, una spiccata dimensione programmatica della contrattazione collettiva. A conferma di una natura dinamica, tipica dei meccanismi di rinnovo dei contratti collettivi, si possono osservare le interrelazioni degli stessi con la manovra triennale di finanza pubblica, secondo le cadenze scandite dall'art. 11, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e secondo i criteri indicati dall'art. 17, comma 7 della stessa legge. (...) La legittimità delle misure ricordate, oltre che nella prospettiva programmatica ora esposta, risiede nella ragionevolezza che ne ispira le linee direttrici. Si tratta, invero, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, si applicano all'intero comparto pubblico e impongono limiti
e restrizioni generali, in una dimensione che questa Corte ha connotato in senso solidaristico (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto, già citato).
La ragionevolezza delle misure varate discende anche dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
La Consulta ha altresì chiarito che “l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira
a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma
3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla
Pag. 7 di 11 giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del
2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.).
Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non
è più tollerabile”.
Il d.lgs. n. 175/2016, cd. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pertanto, deve essere interpretato alla luce dei principi di diritto espressi dalla Consulta.
In particolare, le disposizioni dettate ai commi 5 e 6 dell'art. 19 citato devono essere coordinati, oltre che con il principio di contenimento della spesa pubblica, con i principi costituzionali di retribuzione sufficiente e proporzionata e di libertà sindacale.
La stessa nota del 24 ottobre 2018, rilasciata da nei confronti della sua CP_5 controllata afferma che la problematica inerente all'applicazione Parte_1 degli aumenti tabellari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, debba essere risolta da uno
“studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce di quatto punti: 1) principio del contenimento delle spese previsto in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite
l'eventuale conciliazione tramite l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Dalla nota appena richiamata si evince chiaramente la rilevante autonomia di cui godeva la società controllata nel gestire i costi derivanti dall'attività svolta. In particolare,
l'analisi economica che doveva essere costantemente svolta dall'odierna appellante e che
Pag. 8 di 11 era orientata dai quattro punti appena elencati, non poteva prescindere dai principi costituzionali richiamati in precedenza.
Al contrario, un'interpretazione, come quella prospettata da , dell'art. 19 Parte_1 del d.lgs. n. 175/2016 elusiva della disciplina contenuta nel c.c.n.l. del settore di riferimento appare inammissibile. Infatti, laddove il comma 6 prevede che “le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi” di contenimento dei costi di funzionamento “tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello” esprime la possibilità per la contrattazione aziendale di derogare, anche in senso peggiorativo, al c.c.n.l. di livello generale. Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio.
La mancata applicazione sic et simpliciter di detti trattamenti, pertanto, ha comportato una disparità di trattamento tra il personale impiegato presso Capitale e gli altri Pt_1 lavoratori, anche pubblici, operanti nello stesso settore. Infatti, la stessa Consulta nella pronuncia n. 178/2015 aveva rilevato che il sistema di blocco delle retribuzioni introdotto con il d.l. n. 78/2010, prorogato con interventi successivi sino al 31 dicembre 2015, era da considerarsi legittimo perché coinvolgeva l'intero comparto pubblico ed imponeva limiti e restrizioni generali, in una dimensione che la stessa Consulta ha connotato in senso solidaristico, già con la sentenza n. 310/2013. Ciò vuol dire che una società controllata non può far riferimento, semplicemente, al principio di contenimento della spesa pubblica per evitare l'applicazione delle tutele derivanti dal c.c.n.l. Se così non fosse si assisterebbe ad una non solo discrezionale, ma addirittura arbitraria applicazione del contratto collettivo nazionale, con una chiara violazione degli artt. 36 e 39 Cost. valorizzati invece dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in precedenza.
Per le ragioni già indicate, quindi, deve essere riconfermato il diritto dei lavoratori alla percezione degli aumenti tabellari arretrati a far data dal 1° gennaio 2016 – vale a dire a decorrere dal termine del blocco delle retribuzioni, prorogato, come ricordato, al 31 dicembre 2015 – e fino al 28 febbraio 2018, considerato che la società ha versato il dovuto a titolo di arretati a decorrere dal 1° marzo 2018, come ammesso dagli stessi lavoratori.
Va quindi esaminato il quarto ed ultimo motivo di gravame proposto da Parte_1 che contesta il quantum riconosciuto ai lavoratori.
Pag. 9 di 11 Orbene, in relazione alla posizione della , l'allegazione della ritardata CP_1 attribuzione dello scatto di anzianità risulta proposta per la prima volta in questo grado di appello, costituendo pertanto questione nuova ed inammissibile, in disparte la considerazione che nessuna dimostrazione dell'avvenuta fruizione del congedo e della sua causale, in ipotesi inidonea a far slittare lo scatto in questione, è stata ad ogni modo fornita.
In relazione alla posizione della , la somma richiesta riguarda non già le festività in CP_2 sé, quanto l'incidenza su di esse degli aumenti contrattuali oggetto del giudizio, di guisa che l'argomentazione della società non coglie il segno.
Quanto alla posizione dello , risulta pacifico tra le parti che il primo giudice CP_3 abbia erroneamente già decurtato – nella determinazione dell'importo di € 1.526,92 di cui al dispositivo – quanto già erogato dalla società e pari a € 54,55 che non risulta quindi da ulteriormente sottrarre;
nondimeno, la censura è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il suo accoglimento comporterebbe la condanna della stessa appellante al pagamento di una somma maggiore.
Pertanto, l'appello va integralmente respinto con condanna della società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 27 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 1684/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
Pag. 10 di 11 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NR SI ED TO AN TT
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO AN TT Presidente dott. Vincenzo Turco Consigliere dott. NR SI ED Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1429/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con gli avv. Giovanna Albanese e RI Della Monaca Parte_1
APPELLANTE
E
e con gli avv. Riccardo CP_1 CP_2 Controparte_3
FA, SQ RI PI e MA LLLP
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1836/2023 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con distinti ricorsi dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro
[...]
, e esponevano di essere dipendenti di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...] dall'ottobre 2007, con inquadramento nel III livello impiegatizio del Parte_1
c.c.n.l. Commercio-Confcommercio ed orario di lavoro a tempo parziale nella misura di
36 ore settimanali, pari al 90%; che dal 1° aprile 2015 il c.c.n.l. citato aveva previsto l'aumento dei minimi stipendiali secondo la seguente cadenza: dal 1° aprile 2015
Pag. 1 di 11 nell'importo di € 1.182,21; dal 1° novembre 2015 nell'importo di € 1.199,55; dal 1° giugno 2016 nell'importo di € 1.216,89; dal 1° agosto 2017 nell'importo di € 1.244,64; dal 1° marzo 2018 nell'importo di € 1.263,14; che con accordo del 24 ottobre 2016 detti aumenti erano stati bloccati a causa della crisi del settore del commercio;
che aveva comunque affermato che l'aumento previsto per il mese di agosto CP_4
2017 sarebbe stato corrisposto e che quello del novembre 2016 sarebbe stato erogato nel marzo 2018; che tuttavia nelle proprie buste paga il minimo stipendiale, fino al mese di dicembre 2018, era invece sempre restato pari alla inferiore somma di € 1.164,87; che aveva espresso la volontà di corrispondere detti aumenti solo a decorrere Parte_1 dal 1° marzo 2018; che le differenze retributive maturate nel periodo aprile 2015- dicembre 2018 ammontavano dunque a € 1.503,66 per la , a € 1.670,17 per la CP_1
e a € 1.526,92 per lo . CP_2 CP_3
Concludevano richiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere retribuito nella misura prevista per i dipendenti inquadrati al livello 3° di cui al C.C.N.L. applicato del settore Terziario- Distribuzione e Servizi con applicazione degli aumenti di cui al rinnovo del 20 marzo 2015 con le tempistiche di cui all'accordo del 24.10.2016” e per l'effetto di condannare al pagamento delle somme Parte_1 rispettivamente dovute, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio deducendo Parte_1 come gli arretrati rivendicati dai lavoratori non fossero dovuti in quanto essa opponente era una società partecipata dalla alla quale l'ente Controparte_5 affidava in house lo svolgimento di progetti e commesse;
che in materia di società partecipate vigeva il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità, valevole per gli enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica;
che l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 aveva previsto il blocco degli stipendi dei pubblici dipendenti per gli anni 2011-2013; che il d.P.R. n. 122/2013 aveva previsto la proroga di tale blocco fino al 31 dicembre 2014; che l'art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 aveva esteso “alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara”, tra le quali essa stessa rientrava,
l'applicazione delle disposizioni che prevedevano obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva;
che l'art. 1, comma 254, della legge n.
190/2014 aveva disposto la sospensione delle procedure negoziali sul pubblico impiego
Pag. 2 di 11 per la parte economica fino al 2015; che il 30 marzo 2015 era stato rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende del settore terziario ed essa aveva comunicato alle oo.ss.
l'impossibilità di applicare il nuovo contratto, con riguardo alle clausole economiche;
che l'art. 19 della legge n. 175/2016 prevedeva la fissazione di obiettivi specifici sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
che i piani degli obiettivi dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive, né la opponente poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, atteso che gli introiti erano legati ad ogni commessa, in relazione alla quale esisteva una scheda finanziaria che costituiva il vincolo per la ripartizione dei capitoli di spesa ed era comprensiva anche delle spese per il personale “caricato” sulla stessa commessa;
che nel febbraio 2018 le oo.ss. avevano inviato all' la richiesta di convocazione Controparte_6 della opponente in merito alla mancata erogazione degli aumenti previsti dal rinnovo del c.c.n.l. in questione;
che, esclusa la partecipazione di agli oneri del Controparte_5 personale, soltanto l'esecuzione di economie su costi fissi avrebbe permesso di reperire le risorse azionate con il presente giudizio;
che ciò era avvenuto con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale Laziocrea, costituita dalla legge n. 205/2017.
Riuniti i giudizi, la causa era decisa con la sentenza n. 1684/2024, depositata il 10 febbraio
2024, che accoglieva i ricorsi condannando la società al pagamento in favore dei lavoratori delle somme in precedenza indicate, previa sottrazione in relazione alla posizione dello della somma di € 54,55 oltre che alla rifusione delle spese CP_3 processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 27 maggio 2024 ha Parte_1 quindi impugnato la sentenza in forza delle ragioni di seguito riassunte.
Ha innanzitutto formulato istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. alla luce dei numerosi giudizi pendenti sul punto, non ancora definiti dalla Suprema Corte.
Quindi, con un primo motivo ha censurato quella che ha definito come erronea interpretazione della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, che non aveva affatto dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che avevano previsto il blocco economico della contrattazione collettiva, ma si era limitata a stigmatizzare la pratica legislativa di imporre reiterati blocchi in tal senso, affermando che essi non avevano leso il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.
Pag. 3 di 11 Con un secondo motivo, in riferimento all'art. 19, commi 5 e 6, della legge n. 175/2016, richiamato esplicitamente dal Tribunale, ha evidenziato l'erroneità della ricostruzione in relazione alla disciplina del “controllo analogo”. In particolare, si è doluta che la sentenza appellata abbia fornito un'interpretazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016 non conforme al quadro normativo vigente, avendo affermato che la società avrebbe ampia autonomia nel gestire i costi derivanti dall'attività svolta, e tale autonomia sarebbe stata confermata negli indirizzi forniti dal socio unico con nota specifica del 24 ottobre 2018.
Ha rappresentato che la sentenza, laddove attribuiva ampia autonomia alla società nel gestire i costi, non teneva conto del quadro normativo in ordine al regime delle società partecipate, in particolare del cd. “controllo analogo”. Ha evidenziato la peculiarità delle società partecipate, soggette al controllo analogo esercitato dall'ente pubblico che determina lo scostamento dalle regole ordinarie dell'ambito privatistico.
Con un terzo motivo ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione delle norme sotto il profilo della vigenza temporale, dolendosi della decorrenza fin dall'aprile 2015 dell'adeguamento invece che dall'ottobre 2016 o tutt'al più al 1° gennaio 2016, alla luce del blocco intervenuto fino al 31 dicembre 2015.
Con un quarto motivo ha censurato la determinazione del quantum eventualmente dovuto
• alla , atteso che lo scatto di anzianità rivendicato era slittato al marzo CP_1
2017 per via del congedo straordinario da questa fruito nei mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre 2015
• alla , atteso che era stato computato un giorno di festività in più rispetto al CP_2 dovuto
• allo , atteso che la somma di € 54,55 detratta in sentenza era stata già CP_3 decurtata nella domanda subordinata.
Ha, quindi, concluso richiedendo il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte o la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande originarie con restituzione di tutto quanto versato;
in subordine, stabilire l'obbligo di corrispondere le somme solo dall'ottobre 2016 oppure dal gennaio 2016 al 28 febbraio 2018, ugualmente disponendo la restituzione delle maggiori somme eventualmente già corrisposte e comunque ridurre la condanna in favore della ai sensi dei conteggi allegati, con vittoria di spese di CP_1 entrambi i gradi del giudizio.
Pag. 4 di 11 Nuovamente radicato il contraddittorio, si sono costituiti i lavoratori appellati evidenziando, quanto all'istanza di rinvio pregiudiziale, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte in linea con quanto affermato nella sentenza di primo grado e sostenendo l'infondatezza delle doglianze altrui, così concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto in ragione della seguente motivazione.
Va in primo luogo respinta l'istanza di rimessine pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. atteso che in questa Corte sulla questione oggetto del giudizio si è formato un orientamento del tutto consolidato e uniforme;
dunque, non vi è alcuna ragione di investire la Suprema Corte di una vicenda che appare pacifica.
Ciò posto, la presente controversia, avente ad oggetto la mancata corresponsione di aumenti contrattuali arretrati, si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da successivi interventi legislativi che occorre brevemente riepilogare.
Come è noto, il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78/2010 ha introdotto nei confronti dei dipendenti pubblici, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un meccanismo di blocco delle retribuzioni e di ogni ulteriore trattamento accessorio previsto dal settore di riferimento. Il d.P.R. n. 122/2013, trasfuso poi nella legge di stabilità per il 2014, estendeva la suddetta misura normativa sino al 31 dicembre 2014. Successivamente, mediante la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) era disposta la sospensione dell'efficacia delle procedure negoziali inerenti ai trattamenti economici dei pubblici dipendenti (art. 1, comma 254) fino al 31 dicembre 2015 e la sospensione dell'indennità di vacanza contrattuale sino al 2018.
Il contesto normativo appena delineato rappresenta il risultato di scelte normative dettate dall'esigenza di assicurare e preservare il principio di contenimento della spesa pubblica e di evitare che la Pubblica Amministrazione sopportasse oneri aggiuntivi ed estremamente gravosi, tali da poter configurare un danno erariale. L'attuazione di misure più stringenti, peraltro, risulta essere giustificata alla luce dell'introduzione nella Carta
Pag. 5 di 11 Costituzionale dell'obbligo di pareggio di bilancio, consacrato nell'art. 81, comma 1,
Cost.
Tuttavia, con la pronuncia n. 178/2015 la Consulta si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale della normativa sopra descritta con riferimento, soprattutto, agli artt. 36 e 39 Cost. In un'ottica di bilanciamento tra il principio del contenimento della spesa pubblica e i principi di equa retribuzione e libertà sindacale, la Corte Costituzionale ha, pertanto, affermato che “il sistema della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, inteso nella sua interezza, contempla la pianificazione degli oneri connessi al suo svolgersi nel tempo, secondo un modello dinamico, «in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni» (art. 48, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001) (….). Con l'assetto normativo delineato dall'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, questa Corte ha già avuto occasione di confrontarsi (sentenze n. 219 del 2014
e n. 310 del 2013). Seppure sotto angolazioni specifiche, le sentenze citate hanno respinto le censure di illegittimità costituzionale delle misure contenute nel d.l. n. 78 del 2010, sulla base di un percorso argomentativo che instrada alla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale qui considerate. Si è precisato, in quell'occasione, che le prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio non consentono analogie con situazioni risalenti in cui le manovre economiche si ponevano obiettivi temporalmente delimitati. A tale riguardo, questa Corte ha valorizzato «[l]a recente riforma dell'art. 81 Cost., a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo
81, sesto comma, della Costituzione), con l'introduzione, tra l'altro, di regole sulla spesa,
e dell'art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell'art. 119 Cost.»
(sentenza n. 310 del 2013, punto 13.4. del Considerato in diritto). Anche la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) corrobora la necessità di considerare le politiche di bilancio in una dimensione pluriennale, puntualizzando che «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «[u]na prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata
Pag. 6 di 11 per politiche di bilancio solide». (…) Si prefigura, in tal modo, sia per la parte normativa, sia per quella economica, una spiccata dimensione programmatica della contrattazione collettiva. A conferma di una natura dinamica, tipica dei meccanismi di rinnovo dei contratti collettivi, si possono osservare le interrelazioni degli stessi con la manovra triennale di finanza pubblica, secondo le cadenze scandite dall'art. 11, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e secondo i criteri indicati dall'art. 17, comma 7 della stessa legge. (...) La legittimità delle misure ricordate, oltre che nella prospettiva programmatica ora esposta, risiede nella ragionevolezza che ne ispira le linee direttrici. Si tratta, invero, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, si applicano all'intero comparto pubblico e impongono limiti
e restrizioni generali, in una dimensione che questa Corte ha connotato in senso solidaristico (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto, già citato).
La ragionevolezza delle misure varate discende anche dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
La Consulta ha altresì chiarito che “l'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira
a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'art. 39, primo comma, Cost. La libertà sindacale è tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell'autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). (…) In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma
3, del d.lgs. 165 del 2001). (…) Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla
Pag. 7 di 11 giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. (...) Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del
2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.).
Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost., proprio per questo, non
è più tollerabile”.
Il d.lgs. n. 175/2016, cd. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pertanto, deve essere interpretato alla luce dei principi di diritto espressi dalla Consulta.
In particolare, le disposizioni dettate ai commi 5 e 6 dell'art. 19 citato devono essere coordinati, oltre che con il principio di contenimento della spesa pubblica, con i principi costituzionali di retribuzione sufficiente e proporzionata e di libertà sindacale.
La stessa nota del 24 ottobre 2018, rilasciata da nei confronti della sua CP_5 controllata afferma che la problematica inerente all'applicazione Parte_1 degli aumenti tabellari previsti dal c.c.n.l. di riferimento, debba essere risolta da uno
“studio tecnico-economico della stessa Società che esplori le ipotesi operative di compatibilità interna rispetto alle dinamiche societarie dei predetti aumenti alla luce di quatto punti: 1) principio del contenimento delle spese previsto in attuazione di quanto disposto dall'art. 19 del D.lgs. n. 175/2016; 2) piena autonomia della Società nella gestione dei costi fissi sostenuti nell'ambito della gestione dei costi generali e della contrattazione di secondo livello e nella ricerca di un punto economico di compatibilità tra aumenti tabellari, contrattazione di secondo livello e costi generali di amministrazione;
3) obbligo di mantenimento dei costi con i costi di mercato;
4) definizione delle vertenze relative all'aumento dei costi tabellari esclusivamente tramite
l'eventuale conciliazione tramite l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente”.
Dalla nota appena richiamata si evince chiaramente la rilevante autonomia di cui godeva la società controllata nel gestire i costi derivanti dall'attività svolta. In particolare,
l'analisi economica che doveva essere costantemente svolta dall'odierna appellante e che
Pag. 8 di 11 era orientata dai quattro punti appena elencati, non poteva prescindere dai principi costituzionali richiamati in precedenza.
Al contrario, un'interpretazione, come quella prospettata da , dell'art. 19 Parte_1 del d.lgs. n. 175/2016 elusiva della disciplina contenuta nel c.c.n.l. del settore di riferimento appare inammissibile. Infatti, laddove il comma 6 prevede che “le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi” di contenimento dei costi di funzionamento “tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello” esprime la possibilità per la contrattazione aziendale di derogare, anche in senso peggiorativo, al c.c.n.l. di livello generale. Tuttavia, nel caso concreto non è dato riscontrare alcun contratto collettivo di tal fatta che abbia dettato una disciplina derogatoria dei trattamenti economici oggetto del presente giudizio.
La mancata applicazione sic et simpliciter di detti trattamenti, pertanto, ha comportato una disparità di trattamento tra il personale impiegato presso Capitale e gli altri Pt_1 lavoratori, anche pubblici, operanti nello stesso settore. Infatti, la stessa Consulta nella pronuncia n. 178/2015 aveva rilevato che il sistema di blocco delle retribuzioni introdotto con il d.l. n. 78/2010, prorogato con interventi successivi sino al 31 dicembre 2015, era da considerarsi legittimo perché coinvolgeva l'intero comparto pubblico ed imponeva limiti e restrizioni generali, in una dimensione che la stessa Consulta ha connotato in senso solidaristico, già con la sentenza n. 310/2013. Ciò vuol dire che una società controllata non può far riferimento, semplicemente, al principio di contenimento della spesa pubblica per evitare l'applicazione delle tutele derivanti dal c.c.n.l. Se così non fosse si assisterebbe ad una non solo discrezionale, ma addirittura arbitraria applicazione del contratto collettivo nazionale, con una chiara violazione degli artt. 36 e 39 Cost. valorizzati invece dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in precedenza.
Per le ragioni già indicate, quindi, deve essere riconfermato il diritto dei lavoratori alla percezione degli aumenti tabellari arretrati a far data dal 1° gennaio 2016 – vale a dire a decorrere dal termine del blocco delle retribuzioni, prorogato, come ricordato, al 31 dicembre 2015 – e fino al 28 febbraio 2018, considerato che la società ha versato il dovuto a titolo di arretati a decorrere dal 1° marzo 2018, come ammesso dagli stessi lavoratori.
Va quindi esaminato il quarto ed ultimo motivo di gravame proposto da Parte_1 che contesta il quantum riconosciuto ai lavoratori.
Pag. 9 di 11 Orbene, in relazione alla posizione della , l'allegazione della ritardata CP_1 attribuzione dello scatto di anzianità risulta proposta per la prima volta in questo grado di appello, costituendo pertanto questione nuova ed inammissibile, in disparte la considerazione che nessuna dimostrazione dell'avvenuta fruizione del congedo e della sua causale, in ipotesi inidonea a far slittare lo scatto in questione, è stata ad ogni modo fornita.
In relazione alla posizione della , la somma richiesta riguarda non già le festività in CP_2 sé, quanto l'incidenza su di esse degli aumenti contrattuali oggetto del giudizio, di guisa che l'argomentazione della società non coglie il segno.
Quanto alla posizione dello , risulta pacifico tra le parti che il primo giudice CP_3 abbia erroneamente già decurtato – nella determinazione dell'importo di € 1.526,92 di cui al dispositivo – quanto già erogato dalla società e pari a € 54,55 che non risulta quindi da ulteriormente sottrarre;
nondimeno, la censura è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il suo accoglimento comporterebbe la condanna della stessa appellante al pagamento di una somma maggiore.
Pertanto, l'appello va integralmente respinto con condanna della società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, con distrazione.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 27 maggio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma
n. 1684/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
Pag. 10 di 11 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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