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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/09/2025, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3349/2024
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 23.09.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 3349/2024 vertente
TRA
nata in [...] il [...] e Parte_1
residente in Rutigliano (BA), alla Via Traversa Giuseppe Tatarella n.
28, (C.F. ), C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Anna Valenzano del foro di Bari C.F.:
C.F._2
1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 12.03.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Invocava, quindi, l'accertamento dell'invalidità, in misura pari o superiore al
75% ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall'Art.
80 comma 3 della L. 388/00, con ogni conseguenza di legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' CP_1
invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il CTU ha affermato che “Esaminando il quadro obiettivo e la documentazione sanitaria esibita si rileva che il ricorrente è affetto da esiti da recente frattura collo femore sin con mez zi di osteosintesi ancora in situ e vertebra L2 da incidente domestico remote tiroidectomia e isteroannesectomia sdr ansioso-depressiva reattiva Le suddette
2 infermità alla luce del quadro disfunzionale rilevato a carico degli organi ed apparati esaminati, e alla luce dei codici della tabella DM
05.02.92 determinano una invalidità nella misura del 67% a far data dalla domanda amministrativa, agosto 23 e pertanto non utile per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. n. 388/2000” (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale.
Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
3
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TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 23.09.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 3349/2024 vertente
TRA
nata in [...] il [...] e Parte_1
residente in Rutigliano (BA), alla Via Traversa Giuseppe Tatarella n.
28, (C.F. ), C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Anna Valenzano del foro di Bari C.F.:
C.F._2
1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 12.03.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Invocava, quindi, l'accertamento dell'invalidità, in misura pari o superiore al
75% ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall'Art.
80 comma 3 della L. 388/00, con ogni conseguenza di legge;
in tutto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' CP_1
invocando il rigetto della domanda. Espletata C.T.U. medico legale, trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa è stata decisa.
La domanda è infondata e merita di essere rigettata.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso del requisito sanitario il cui accertamento è oggetto della domanda giudiziale. Infatti, il CTU ha affermato che “Esaminando il quadro obiettivo e la documentazione sanitaria esibita si rileva che il ricorrente è affetto da esiti da recente frattura collo femore sin con mez zi di osteosintesi ancora in situ e vertebra L2 da incidente domestico remote tiroidectomia e isteroannesectomia sdr ansioso-depressiva reattiva Le suddette
2 infermità alla luce del quadro disfunzionale rilevato a carico degli organi ed apparati esaminati, e alla luce dei codici della tabella DM
05.02.92 determinano una invalidità nella misura del 67% a far data dalla domanda amministrativa, agosto 23 e pertanto non utile per il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. n. 388/2000” (cfr. elaborato peritale in atti).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale.
Nessuna censura, del resto, è stata mossa dalle arti avverso la ridetta CTU.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
In ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 23.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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