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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Controparte_1
, nata a [...] – RJ, Brasile, il 27/03/1956, residente a [...]– C.F._1
MG, in Via Flavita Bretas, 700, app. 1301, CAP: 30380-410, Brasile;
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Controparte_2 C.F._2
[...
, nato a [...] – MG, Brasile, il 07/02/1980, residente a [...], CAP: , Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la P.IVA_1 responsabilità genitoriale unitamente a per la figlia Controparte_3
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Persona_1
, nata a [...] – ES, Brasile, il 23/12/2015, residente a Nova Lima – MG, C.F._3 in Viale Alpina, 439, CAP: 34007-294, Brasile;
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Controparte_4
, nato a [...] – MG, Brasile, il 25/10/1984, residente a [...]C.F._4
Horizonte – MG, in Via Armindo Chaves, 233, app. 502, CAP: , Brasile, in C.F._5 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a
[...]
da UN AE EI per il figlio Per_2 Persona_3
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. , nato a [...]
[...] C.F._6
– MG, Brasile, il 19/02/2022, residente a [...], app. 502, CAP: , Brasile, P.IVA_2
Pag. 1 di 5 tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria
Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco (C.F. ) e dall'avv. C.F._7
Monica Callegari (C.F. del Foro di Udine con domicilio eletto C.F._8 presso il suo Studio ivi, in Viale Ledra 108, giusta procura alle liti in atti;
contro
; Controparte_5
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di nato il Persona_4
26/05/1858 a Castelluccio dei Sauri (FG).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 29/03/2024 i ricorrenti hanno dedotto che
[...] fosse loro avo e che egli non avesse mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 italiana. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. si è sposato con in Italia a Bovino (FG) il Persona_4 Controparte_6
26/04/1884; la coppia è poi emigrata in Brasile, dove in data 22/12/1948 l'avo è deceduto. Dalla detta unione, in data 13/06/1896 è nato il quale si è Persona_5 unito in matrimonio con e, dalla loro unione, è nata Controparte_7 [...] in data 13/11/1934. Quest'ultima ha contratto matrimonio con Persona_6 [...]
il 04/01/1955 e ha preso il nome “Zuleika Conceição Villani Persona_7
EI”. Dalla loro unione in data 27/03/1956 è nata l'odierna ricorrente
[...]
. Quest'ultima si è sposata con il 04/02/1977 e dal Controparte_1 Controparte_2 loro matrimonio sono nati i ricorrenti in data 07/02/1980 e Controparte_2
il 25/10/1984. si è unito in Controparte_4 Controparte_2 matrimonio con il 03/09/2011 e dalla loro relazione coniugale è Controparte_3 nato in data [...]. Persona_1 Controparte_4
Pag. 2 di 5 ha contratto matrimonio con da il 29/07/2014 CP_2 Persona_8 Persona_9
e dalla loro unione è nato il ricorrente in data Persona_3
19/02/2022.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 13/09/2024, dichiarando di non contestare né l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, né la documentazione allegata al fascicolo telematico.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] Persona_4 dei Sauri (FG), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune il 18/10/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza “iure sanguinis”, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza
Pag. 3 di 5 limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_5
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Pag. 4 di 5 Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza del 19 febbraio 2025, all'esito della trattazione scritta, viste le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Controparte_1
, nata a [...] – RJ, Brasile, il 27/03/1956, residente a [...]– C.F._1
MG, in Via Flavita Bretas, 700, app. 1301, CAP: 30380-410, Brasile;
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Controparte_2 C.F._2
[...
, nato a [...] – MG, Brasile, il 07/02/1980, residente a [...], CAP: , Brasile, in proprio e in qualità di genitore esercente la P.IVA_1 responsabilità genitoriale unitamente a per la figlia Controparte_3
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Persona_1
, nata a [...] – ES, Brasile, il 23/12/2015, residente a Nova Lima – MG, C.F._3 in Viale Alpina, 439, CAP: 34007-294, Brasile;
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. Controparte_4
, nato a [...] – MG, Brasile, il 25/10/1984, residente a [...]C.F._4
Horizonte – MG, in Via Armindo Chaves, 233, app. 502, CAP: , Brasile, in C.F._5 proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a
[...]
da UN AE EI per il figlio Per_2 Persona_3
, codice fiscale brasiliano “CPF” n. , nato a [...]
[...] C.F._6
– MG, Brasile, il 19/02/2022, residente a [...], app. 502, CAP: , Brasile, P.IVA_2
Pag. 1 di 5 tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. stabilito Maria
Gabriela Carvalho Homem Giarato Casco (C.F. ) e dall'avv. C.F._7
Monica Callegari (C.F. del Foro di Udine con domicilio eletto C.F._8 presso il suo Studio ivi, in Viale Ledra 108, giusta procura alle liti in atti;
contro
; Controparte_5
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di nato il Persona_4
26/05/1858 a Castelluccio dei Sauri (FG).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 29/03/2024 i ricorrenti hanno dedotto che
[...] fosse loro avo e che egli non avesse mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 italiana. La parte ricorrente ha quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza. si è sposato con in Italia a Bovino (FG) il Persona_4 Controparte_6
26/04/1884; la coppia è poi emigrata in Brasile, dove in data 22/12/1948 l'avo è deceduto. Dalla detta unione, in data 13/06/1896 è nato il quale si è Persona_5 unito in matrimonio con e, dalla loro unione, è nata Controparte_7 [...] in data 13/11/1934. Quest'ultima ha contratto matrimonio con Persona_6 [...]
il 04/01/1955 e ha preso il nome “Zuleika Conceição Villani Persona_7
EI”. Dalla loro unione in data 27/03/1956 è nata l'odierna ricorrente
[...]
. Quest'ultima si è sposata con il 04/02/1977 e dal Controparte_1 Controparte_2 loro matrimonio sono nati i ricorrenti in data 07/02/1980 e Controparte_2
il 25/10/1984. si è unito in Controparte_4 Controparte_2 matrimonio con il 03/09/2011 e dalla loro relazione coniugale è Controparte_3 nato in data [...]. Persona_1 Controparte_4
Pag. 2 di 5 ha contratto matrimonio con da il 29/07/2014 CP_2 Persona_8 Persona_9
e dalla loro unione è nato il ricorrente in data Persona_3
19/02/2022.
In definitiva, la parte ricorrente ha riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, egli l'ha trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 13/09/2024, dichiarando di non contestare né l'eventuale riconoscimento della cittadinanza italiana, non avendo ricevuto dalle Amministrazioni competenti alcun elemento in senso ostativo, né la documentazione allegata al fascicolo telematico.
Fissata l'udienza di comparizione, in data odierna il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] Persona_4 dei Sauri (FG), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune il 18/10/2022 ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza “iure sanguinis”, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini”), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza
Pag. 3 di 5 limiti generazionali (con il solo limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno D'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alla parte ricorrente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata, dichiarando parte ricorrente cittadina italiana dalla nascita, ordinato l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha risposto alla parte ricorrente senza tuttavia mai negare la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_5
1. DICHIARA la parte ricorrente , ordinando al Parte_1
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 19/02/2025.
Pag. 4 di 5 Il Giudice
Marisa Attollino
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