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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6352/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO Nel procedimento civile iscritto al n. 6352/2022 R.G., avente ad oggetto: “Alimenti” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Parte_1 C.F._1
Renna, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente
E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Pallara, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 28.10.2024. Con ricorso depositato l'11.08.2022 chiedeva modificarsi Parte_1 l'ordinanza n. 3482/2020 emessa dal Tribunale civile di Lecce prevedendo una nuova disciplina circa l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_1
(14.03.2019), nata da una relazione more uxorio con In Controparte_1 particolare, esponeva: - che il rapporto con il resistente continuava ad essere altamente conflittuale, ponendo in essere quest'ultimo nei suoi confronti atteggiamenti offensivi e denigratori;
- che il , pretendendo un pedissequo rispetto dell'esercizio del CP_1 suo diritto di visita, non veniva incontro né all'esigenze della stessa, né alle esigenze della minore;
- che, infatti, non vi era possibilità di dialogo e di confronto, nemmeno in merito alle decisioni relative alla minore;
- che la minore iniziava a manifestare insofferenza alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, non più attuale alle esigenze della stessa;
- che la figlia appariva destabilizzata da tali modalità, nonché dall'incapacità del padre a darle regole e orari adatti alle sue esigenze;
- che mentre lei affrontava delle difficoltà economiche, il , invece, incrementava gli orari lavorativi e il reddito CP_1 mensile.
Tanto premesso concludeva chiedendo, a modifica della precedente ordinanza, disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia, una disciplina dettagliata sull'esercizio del diritto di visita paterno, nonché un contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore della figlia pari ad € 500 mensili. Con decreto del 20.09.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 Con comparsa depositata in data 15.11.2022 si costituiva a sua Controparte_1 volta rappresentando: - che, contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente, era quest'ultima che poneva in essere nei suoi confronti atteggiamenti offensivi e denigratori;
- che, infatti, era la a rendere impossibile il dialogo tra loro, provvedendo inoltre Pt_1
a strumentalizzare costantemente la minore;
- che si occupava adeguatamente di tutte le esigenze, morali ed affettive, della figlia, anche per più giornate consecutive;
- che non aveva uno stipendio fisso, motivo per il quale veniva aiutato economicamente dai propri genitori con i quali peraltro conviveva;
- che la ricorrente, invece, anch'ella convivente con la propria madre, lavorava con più assiduità e percepiva redditi più elevati.
Tanto premesso concludeva chiedendo la conferma della precedente ordinanza circa l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, nonché una diversa disciplina del suo diritto di visita e un contributo di mantenimento a suo carico e a favore della minore pari ad € 180,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 23.01.2023, dato atto della forte conflittualità sussistente tra le parti, disponeva dapprima l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e, successivamente, all'udienza dell'11.12.2023, una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali, sul miglior regime di affidamento e collocamento, nonché sulle possibili modalità di gestione del conflitto. Acquisita la relazione peritale, veniva fissata l'udienza per la definizione del giudizio ove le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Quindi, il Giudice riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica dell'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 3482/2020 relativa alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia (14.03.2019). Per_1
A tal fine gli artt. 337-bis e ss. c.c. disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale anche all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio come nel caso oggetto del presente giudizio. In particolare, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” (comma II, art. 337-ter c.c.).
1) Affidamento e collocamento della minore
Parte ricorrente formula domanda di affidamento esclusivo;
parte resistente, invece, chiede la conferma dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. A tal fine, mentre la rappresenta l'incapacità del padre di gestire la minore, il Pt_1
, invece, evidenzia la propria idoneità ad occuparsi adeguatamente di tutti CP_1
i bisogni della figlia, anche per diverse giornate consecutive.
La domanda di parte ricorrente non merita accoglimento, dovendo confermarsi il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente della minore presso la stessa. In via preliminare, l'art. 337-ter c.c. sopra menzionato esprime il principio ispiratore dell'intera disciplina in materia di famiglia, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e di conservare
2 rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno. In tale ottica, in seguito alla crisi del rapporto tra i genitori, la regola generale è quella dell'affido condiviso della prole ad entrambi, i quali devono assumere concordemente tutte le scelte che concernono il minore, nonostante quest'ultimo possa essere collocato prevalentemente presso uno dei due, al fine di mantenere il suo equilibrio e i rapporti instaurati nell'ambiente educativo di riferimento. Viceversa, l'istituto dell'affidamento esclusivo, che rappresenta un'eccezione all'ordinario regime di affidamento condiviso, può trovare applicazione solo allorquando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. A tal fine, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 21312/2022). Il criterio fondamentale che quindi sta alla base dell'affidamento dei minori è costituito dal preminente interesse degli stessi, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425/2022). Per quanto attiene all'esercizio della responsabilità genitoriale, il terzo comma della disposizione in esame prevede che la stessa sia esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggiore interesse, nonché separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. A tal fine, è necessario precisare che la stessa è una funzione o, meglio, un diritto-dovere gravante su entrambi i genitori. Infatti, essa deve essere esercitata esclusivamente per il bene dei figli, per promuovere le loro capacità e farne degli adulti consapevoli e responsabili, rispettando le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni;
dunque, non per plasmarli secondo la volontà dell'uno o dell'altro genitore. Nel caso di specie, risulta opportuno richiamare le conclusioni rassegnate dalla CTU nell'elaborato depositato in data 14.09.2024 che possono ritenersi, ad avviso del Collegio, pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame obiettivo e scientifico.
Ora, premesso ciò, occorre innanzitutto analizzare sia il rapporto della figlia con entrambe le parti, sia le capacità genitoriali di quest'ultime. In particolare, dalla CTU espletata, è emerso che la minore è affezionata e legata ad entrambe le figure genitoriali, le quali, a loro volta, si occupano adeguatamente di tutte le esigenze materiali della stessa. Tuttavia, se da un lato risulta soddisfatta la capacità di entrambi i genitori di provvedere alle funzioni primarie della figlia, dall'altro lato, invece, è emersa tutta la loro difficoltà di prendersi cura di lei in modo adeguato dal punto di vista affettivo, nella misura in cui, soprattutto, gli stessi risultano più concentrati sul loro conflitto, piuttosto che sui bisogni affettivi della figlia “che rischia di essere svuotata da dentro”. Significativi, a tal fine, sono i seguenti passaggi della perizia: appare come il mezzo attraverso cui continuare Per_1 a proiettare reciprocamente sull'altro aspetti non risolti dei propri legami originari, che finiscono col saturare lo spazio per la bambina, rendendola invisibile ai loro occhi e di fatto danneggiandola emotivamente […] appare come una bambina emotivamente Per_1 sola, che da sola prova a gestire le sue paure e le sue angosce, oltre che la propria crescita, in quanto la mente dei suoi genitori non si trova nelle condizioni di fare spazio ad un pensiero autentico di preoccupazione, cura e protezione verso di lei”. Ora, in tali dinamiche disfunzionali e pregiudizievoli, il Tribunale è chiamato a adottare la soluzione più idonea
3 che nel caso di specie consenta di preservare e promuovere il benessere psico-fisico della minore. In quest'ottica, dunque, come affermato anche dalla CTU, il regime di affidamento da preferire è certamente quello condiviso, in quanto, viceversa, tale esasperazione del conflitto causato volontariamente ed in egual misura da entrambe le parti porterebbe un genitore a prevalere sull'altro con il conseguente annullamento di uno dei due, il quale, come un circolo vizioso, porterebbe nuovamente ad alimentare ancora di più il conflitto;
il tutto a danno della minore.
Ora, al fine di superare tale impasse, come evidenziato anche dalla consulente, si ritiene opportuno, oltre ad ammonire i genitori ad un rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle indicazioni che saranno fornite dagli operatori sociali officiati, avviare un percorso di psicoterapia sia a favore degli stessi (“si suggerisce che i genitori possano essere seguiti - e per un periodo minimo costante non inferiore ad un anno - dal medesimo psicoterapeuta, secondo un setting che preveda incontri individuali, per ognuno di loro, alternati ad incontri di coppia”, cfr. pag. 15 CTU), sia a favore della minore (“si ritiene che la bambina debba a sua volta effettuare una psicoterapia con uno psicoterapeuta specializzato e appropriatamente formato nel lavoro con l'età evolutiva, e che sia diverso da quello che avrà in carico la coppia genitoriale, benché con lo stesso orientamento, al fine di favorire anche un agevole e proficuo scambio circa il lavoro nei due setting distinti”, cfr. pag. 16 CTU). Tale percorso, con follow up a 6 e 12 mesi, necessario al fine di favorire un confronto e una integrazione nei pensieri della coppia genitoriale, deve essere accompagnato anche da un monitoraggio ad opera dei servizi sociali territorialmente competente i quali avranno l'onere, in caso di situazioni altamente pregiudizievoli per la minore che richiedono un pronto intervento, di segnalarle agli organi competenti. Infine, disposto l'affidamento condiviso della minore nei termini suddetti, non sussistono dubbi sul collocamento prevalente della stessa presso la madre, come suggerito non solo dalla consulente, ma anche come richiesto concordemente da entrambe le parti. 2) Esercizio del diritto di visita paterno
Premesso il regime di affidamento condiviso di , nonché il suo collocamento presso Per_1 la madre, appare ora necessario disciplinare il diritto di visita paterno.
In merito risulta opportuno, in ragione delle considerazioni sopra esposte, prevedere una disciplina dettagliata del diritto di visita, fermo restando comunque il dovere dei genitori di collaborare per l'interesse della figlia. Quindi, fatte queste premesse e seguendo le indicazioni della CTU e i punti di incontro delle parti, risulta necessario stabilire le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita:
1) PERIODO INVERNALE: la prima settimana il padre vedrà e terrà con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00; la seconda settimana il padre vedrà e terrà con sé la minore il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00, nonché dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00; terza settimana come la prima e quarta settimana come la seconda. 2) (da intendersi durante le CP_2 vacanze scolastiche estive): la prima settimana il padre vedrà e terrà con sé la figlia da mercoledì alle ore 12.00 fino al venerdì alle ore 21.00; la seconda settimana, invece, martedì
e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00, nonché dal sabato mattina alle ore 10.30 fino alla domenica alle ore 21.00; terza settimana come la prima e quarta settimana come la seconda. 3) FERIE ESTIVE: il padre vedrà e terrà con sé la minore la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto (in tali periodi il diritto di visita materno rimane sospeso, fermo restando la possibilità della stessa di effettuare massimo due chiamate/videochiamate al
4 giorno). Analogamente verrà sospeso il diritto di visita paterno la seconda settimana di luglio e la seconda settimana di agosto, ove la minore rimarrà con la madre (fermo restando anche in questo caso il diritto del padre di effettuare massimo due chiamate/videochiamate al giorno). 4) FESTIVITA': le stesse seguiranno il principio dell'alternanza; per quanto riguarda il periodo natalizio relativo all'anno in corso, la minore starà con la madre dal 24 al 30 dicembre e col padre dal 31 dicembre al 06 gennaio. 6) ULTERIORI INDICAZIONI: sotto la guida degli operatori sociali officiati, almeno per l'anno in corso, le parti possono trovare un diverso accordo alle indicazioni suddette. 3) Contributo di mantenimento per la figlia
Dato atto del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori e del consequenziale dovere di quest'ultimi a provvedere in tal senso (artt. 30 Cost., 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c.), nel caso in esame occorre prevedere un contributo di mantenimento a carico del padre.
Dalla documentazione in atti risulta che il percepisce un reddito annuo CP_1 complessivo di € 21.142,00 (cfr. mod. P.F. 2022), mentre la un reddito Pt_1 complessivo pari ad € 15.641,00 (cfr. mod. 730 2022). Pertanto, alla luce del suddetto esercizio del diritto di visita paterno, dei redditi delle parti e in considerazione che in regime di affidamento condiviso entrambi i genitori percepiranno il 50% dell'assegno unico universale, si ritiene opportuno rideterminarlo in € 300,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce.
4) Spese di lite Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca sulle varie domande, possono essere compensate tra le parti. Quanto alle spese della CTU si conferma in via definitiva il provvedimento di liquidazione del 06.06.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lecce, nella composizione suindicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 modifica l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 3482/2020 disciplinando l'esercizio della responsabilità genitoriale nei seguenti termini:
- Affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
- Disciplina il diritto di visita paterno come indicato in parte motiva;
- Pone a carico di un contributo di mantenimento per la figlia Controparte_1 pari ad € 300,00 da versare in favore di entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- Pone le spese straordinarie in favore della figlia e a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
- Ammonisce entrambe le parti al rispetto del presente decreto e delle indicazioni che verranno fornite dagli operatori sociali officiati;
- Onera il CSM, il CEPSIA di Lecce e i Servizi sociali di Surbo, per quanto di competenza, a adempiere a quanto indicato in parte motiva.
- Compensa le spese di lite e conferma il provvedimento di liquidazione del CTU del
06.06.2025.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi il presente decreto alle parti, al CSM e CEPSIA di Lecce, nonché ai Servizi sociali di Surbo.
5 Lecce, 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca FIORELLA Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. dott. Michele GRANDE Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO Nel procedimento civile iscritto al n. 6352/2022 R.G., avente ad oggetto: “Alimenti” e vertente TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giusi Parte_1 C.F._1
Renna, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente
E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Pallara, procuratore domiciliatario;
Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 28.10.2024. Con ricorso depositato l'11.08.2022 chiedeva modificarsi Parte_1 l'ordinanza n. 3482/2020 emessa dal Tribunale civile di Lecce prevedendo una nuova disciplina circa l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Per_1
(14.03.2019), nata da una relazione more uxorio con In Controparte_1 particolare, esponeva: - che il rapporto con il resistente continuava ad essere altamente conflittuale, ponendo in essere quest'ultimo nei suoi confronti atteggiamenti offensivi e denigratori;
- che il , pretendendo un pedissequo rispetto dell'esercizio del CP_1 suo diritto di visita, non veniva incontro né all'esigenze della stessa, né alle esigenze della minore;
- che, infatti, non vi era possibilità di dialogo e di confronto, nemmeno in merito alle decisioni relative alla minore;
- che la minore iniziava a manifestare insofferenza alle modalità di esercizio del diritto di visita paterno, non più attuale alle esigenze della stessa;
- che la figlia appariva destabilizzata da tali modalità, nonché dall'incapacità del padre a darle regole e orari adatti alle sue esigenze;
- che mentre lei affrontava delle difficoltà economiche, il , invece, incrementava gli orari lavorativi e il reddito CP_1 mensile.
Tanto premesso concludeva chiedendo, a modifica della precedente ordinanza, disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore della figlia, una disciplina dettagliata sull'esercizio del diritto di visita paterno, nonché un contributo di mantenimento a carico di quest'ultimo ed in favore della figlia pari ad € 500 mensili. Con decreto del 20.09.2022 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 Con comparsa depositata in data 15.11.2022 si costituiva a sua Controparte_1 volta rappresentando: - che, contrariamente a quanto rappresentato da parte ricorrente, era quest'ultima che poneva in essere nei suoi confronti atteggiamenti offensivi e denigratori;
- che, infatti, era la a rendere impossibile il dialogo tra loro, provvedendo inoltre Pt_1
a strumentalizzare costantemente la minore;
- che si occupava adeguatamente di tutte le esigenze, morali ed affettive, della figlia, anche per più giornate consecutive;
- che non aveva uno stipendio fisso, motivo per il quale veniva aiutato economicamente dai propri genitori con i quali peraltro conviveva;
- che la ricorrente, invece, anch'ella convivente con la propria madre, lavorava con più assiduità e percepiva redditi più elevati.
Tanto premesso concludeva chiedendo la conferma della precedente ordinanza circa l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre, nonché una diversa disciplina del suo diritto di visita e un contributo di mantenimento a suo carico e a favore della minore pari ad € 180,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie. Con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 23.01.2023, dato atto della forte conflittualità sussistente tra le parti, disponeva dapprima l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e, successivamente, all'udienza dell'11.12.2023, una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali, sul miglior regime di affidamento e collocamento, nonché sulle possibili modalità di gestione del conflitto. Acquisita la relazione peritale, veniva fissata l'udienza per la definizione del giudizio ove le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento. Quindi, il Giudice riservava di riferire al Collegio.
**** **** **** Oggetto del presente giudizio è la modifica dell'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 3482/2020 relativa alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia (14.03.2019). Per_1
A tal fine gli artt. 337-bis e ss. c.c. disciplinano l'esercizio della responsabilità genitoriale anche all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio come nel caso oggetto del presente giudizio. In particolare, “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli” (comma II, art. 337-ter c.c.).
1) Affidamento e collocamento della minore
Parte ricorrente formula domanda di affidamento esclusivo;
parte resistente, invece, chiede la conferma dell'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre. A tal fine, mentre la rappresenta l'incapacità del padre di gestire la minore, il Pt_1
, invece, evidenzia la propria idoneità ad occuparsi adeguatamente di tutti CP_1
i bisogni della figlia, anche per diverse giornate consecutive.
La domanda di parte ricorrente non merita accoglimento, dovendo confermarsi il regime di affidamento condiviso con collocamento prevalente della minore presso la stessa. In via preliminare, l'art. 337-ter c.c. sopra menzionato esprime il principio ispiratore dell'intera disciplina in materia di famiglia, ossia il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e di conservare
2 rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno. In tale ottica, in seguito alla crisi del rapporto tra i genitori, la regola generale è quella dell'affido condiviso della prole ad entrambi, i quali devono assumere concordemente tutte le scelte che concernono il minore, nonostante quest'ultimo possa essere collocato prevalentemente presso uno dei due, al fine di mantenere il suo equilibrio e i rapporti instaurati nell'ambiente educativo di riferimento. Viceversa, l'istituto dell'affidamento esclusivo, che rappresenta un'eccezione all'ordinario regime di affidamento condiviso, può trovare applicazione solo allorquando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. A tal fine, l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 21312/2022). Il criterio fondamentale che quindi sta alla base dell'affidamento dei minori è costituito dal preminente interesse degli stessi, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (cfr. Cass. n. 21425/2022). Per quanto attiene all'esercizio della responsabilità genitoriale, il terzo comma della disposizione in esame prevede che la stessa sia esercitata congiuntamente dai genitori per le decisioni di maggiore interesse, nonché separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione. A tal fine, è necessario precisare che la stessa è una funzione o, meglio, un diritto-dovere gravante su entrambi i genitori. Infatti, essa deve essere esercitata esclusivamente per il bene dei figli, per promuovere le loro capacità e farne degli adulti consapevoli e responsabili, rispettando le loro inclinazioni naturali e le loro aspirazioni;
dunque, non per plasmarli secondo la volontà dell'uno o dell'altro genitore. Nel caso di specie, risulta opportuno richiamare le conclusioni rassegnate dalla CTU nell'elaborato depositato in data 14.09.2024 che possono ritenersi, ad avviso del Collegio, pienamente condivisibili in quanto basate su un compiuto esame obiettivo e scientifico.
Ora, premesso ciò, occorre innanzitutto analizzare sia il rapporto della figlia con entrambe le parti, sia le capacità genitoriali di quest'ultime. In particolare, dalla CTU espletata, è emerso che la minore è affezionata e legata ad entrambe le figure genitoriali, le quali, a loro volta, si occupano adeguatamente di tutte le esigenze materiali della stessa. Tuttavia, se da un lato risulta soddisfatta la capacità di entrambi i genitori di provvedere alle funzioni primarie della figlia, dall'altro lato, invece, è emersa tutta la loro difficoltà di prendersi cura di lei in modo adeguato dal punto di vista affettivo, nella misura in cui, soprattutto, gli stessi risultano più concentrati sul loro conflitto, piuttosto che sui bisogni affettivi della figlia “che rischia di essere svuotata da dentro”. Significativi, a tal fine, sono i seguenti passaggi della perizia: appare come il mezzo attraverso cui continuare Per_1 a proiettare reciprocamente sull'altro aspetti non risolti dei propri legami originari, che finiscono col saturare lo spazio per la bambina, rendendola invisibile ai loro occhi e di fatto danneggiandola emotivamente […] appare come una bambina emotivamente Per_1 sola, che da sola prova a gestire le sue paure e le sue angosce, oltre che la propria crescita, in quanto la mente dei suoi genitori non si trova nelle condizioni di fare spazio ad un pensiero autentico di preoccupazione, cura e protezione verso di lei”. Ora, in tali dinamiche disfunzionali e pregiudizievoli, il Tribunale è chiamato a adottare la soluzione più idonea
3 che nel caso di specie consenta di preservare e promuovere il benessere psico-fisico della minore. In quest'ottica, dunque, come affermato anche dalla CTU, il regime di affidamento da preferire è certamente quello condiviso, in quanto, viceversa, tale esasperazione del conflitto causato volontariamente ed in egual misura da entrambe le parti porterebbe un genitore a prevalere sull'altro con il conseguente annullamento di uno dei due, il quale, come un circolo vizioso, porterebbe nuovamente ad alimentare ancora di più il conflitto;
il tutto a danno della minore.
Ora, al fine di superare tale impasse, come evidenziato anche dalla consulente, si ritiene opportuno, oltre ad ammonire i genitori ad un rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle indicazioni che saranno fornite dagli operatori sociali officiati, avviare un percorso di psicoterapia sia a favore degli stessi (“si suggerisce che i genitori possano essere seguiti - e per un periodo minimo costante non inferiore ad un anno - dal medesimo psicoterapeuta, secondo un setting che preveda incontri individuali, per ognuno di loro, alternati ad incontri di coppia”, cfr. pag. 15 CTU), sia a favore della minore (“si ritiene che la bambina debba a sua volta effettuare una psicoterapia con uno psicoterapeuta specializzato e appropriatamente formato nel lavoro con l'età evolutiva, e che sia diverso da quello che avrà in carico la coppia genitoriale, benché con lo stesso orientamento, al fine di favorire anche un agevole e proficuo scambio circa il lavoro nei due setting distinti”, cfr. pag. 16 CTU). Tale percorso, con follow up a 6 e 12 mesi, necessario al fine di favorire un confronto e una integrazione nei pensieri della coppia genitoriale, deve essere accompagnato anche da un monitoraggio ad opera dei servizi sociali territorialmente competente i quali avranno l'onere, in caso di situazioni altamente pregiudizievoli per la minore che richiedono un pronto intervento, di segnalarle agli organi competenti. Infine, disposto l'affidamento condiviso della minore nei termini suddetti, non sussistono dubbi sul collocamento prevalente della stessa presso la madre, come suggerito non solo dalla consulente, ma anche come richiesto concordemente da entrambe le parti. 2) Esercizio del diritto di visita paterno
Premesso il regime di affidamento condiviso di , nonché il suo collocamento presso Per_1 la madre, appare ora necessario disciplinare il diritto di visita paterno.
In merito risulta opportuno, in ragione delle considerazioni sopra esposte, prevedere una disciplina dettagliata del diritto di visita, fermo restando comunque il dovere dei genitori di collaborare per l'interesse della figlia. Quindi, fatte queste premesse e seguendo le indicazioni della CTU e i punti di incontro delle parti, risulta necessario stabilire le seguenti modalità di esercizio del diritto di visita:
1) PERIODO INVERNALE: la prima settimana il padre vedrà e terrà con sé la minore il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00; la seconda settimana il padre vedrà e terrà con sé la minore il martedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00, nonché dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20.00; terza settimana come la prima e quarta settimana come la seconda. 2) (da intendersi durante le CP_2 vacanze scolastiche estive): la prima settimana il padre vedrà e terrà con sé la figlia da mercoledì alle ore 12.00 fino al venerdì alle ore 21.00; la seconda settimana, invece, martedì
e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00, nonché dal sabato mattina alle ore 10.30 fino alla domenica alle ore 21.00; terza settimana come la prima e quarta settimana come la seconda. 3) FERIE ESTIVE: il padre vedrà e terrà con sé la minore la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto (in tali periodi il diritto di visita materno rimane sospeso, fermo restando la possibilità della stessa di effettuare massimo due chiamate/videochiamate al
4 giorno). Analogamente verrà sospeso il diritto di visita paterno la seconda settimana di luglio e la seconda settimana di agosto, ove la minore rimarrà con la madre (fermo restando anche in questo caso il diritto del padre di effettuare massimo due chiamate/videochiamate al giorno). 4) FESTIVITA': le stesse seguiranno il principio dell'alternanza; per quanto riguarda il periodo natalizio relativo all'anno in corso, la minore starà con la madre dal 24 al 30 dicembre e col padre dal 31 dicembre al 06 gennaio. 6) ULTERIORI INDICAZIONI: sotto la guida degli operatori sociali officiati, almeno per l'anno in corso, le parti possono trovare un diverso accordo alle indicazioni suddette. 3) Contributo di mantenimento per la figlia
Dato atto del diritto dei figli ad essere mantenuti dai genitori e del consequenziale dovere di quest'ultimi a provvedere in tal senso (artt. 30 Cost., 315-bis, 316-bis e 337-ter c.c.), nel caso in esame occorre prevedere un contributo di mantenimento a carico del padre.
Dalla documentazione in atti risulta che il percepisce un reddito annuo CP_1 complessivo di € 21.142,00 (cfr. mod. P.F. 2022), mentre la un reddito Pt_1 complessivo pari ad € 15.641,00 (cfr. mod. 730 2022). Pertanto, alla luce del suddetto esercizio del diritto di visita paterno, dei redditi delle parti e in considerazione che in regime di affidamento condiviso entrambi i genitori percepiranno il 50% dell'assegno unico universale, si ritiene opportuno rideterminarlo in € 300,00 mensili, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce.
4) Spese di lite Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio e della soccombenza reciproca sulle varie domande, possono essere compensate tra le parti. Quanto alle spese della CTU si conferma in via definitiva il provvedimento di liquidazione del 06.06.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lecce, nella composizione suindicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 modifica l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 3482/2020 disciplinando l'esercizio della responsabilità genitoriale nei seguenti termini:
- Affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Per_1 madre;
- Disciplina il diritto di visita paterno come indicato in parte motiva;
- Pone a carico di un contributo di mantenimento per la figlia Controparte_1 pari ad € 300,00 da versare in favore di entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese e con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT;
- Pone le spese straordinarie in favore della figlia e a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, da individuarsi secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
- Ammonisce entrambe le parti al rispetto del presente decreto e delle indicazioni che verranno fornite dagli operatori sociali officiati;
- Onera il CSM, il CEPSIA di Lecce e i Servizi sociali di Surbo, per quanto di competenza, a adempiere a quanto indicato in parte motiva.
- Compensa le spese di lite e conferma il provvedimento di liquidazione del CTU del
06.06.2025.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi il presente decreto alle parti, al CSM e CEPSIA di Lecce, nonché ai Servizi sociali di Surbo.
5 Lecce, 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott. Gianluca FIORELLA
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