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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1965/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 febbraio
2025, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via E. Cristofaro n. 57 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesca Molinaro, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano alla Via Filippo Corridoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 896/23 RG 5264/2019 emessa Tribunale di Cosenza, nella persona della Dott.ssa , nell'ambito del Controparte_2
giudizio N.R.G. 5264/2019 pubblicata il 22.05.2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
Con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio”.
1 Per “- in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto tardivamente proposta;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; - in principale e nel merito rigettare tutti i motivi appello per le ragioni esposte nel corpo della comparsa di costituzione e nei precedenti scritti difensivi ritualmente versati in atti.
Con condanna del Sig. a rifondere i compensi e le spese di lite, unitamente al Parte_1 rimborso spese generali, iva e contributo cassa avvocati come per legge”.
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 896/2023 resa il 22 maggio 2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da avverso la procedura Parte_1
esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al n. 1212/2019 R.G.Es. Mob. promossa da Controparte_1 in danno del per la complessiva somma di € 6.393,175, oltre interessi, oneri ed accessori, ed Pt_1 ha condannato l'opponente soccombente al pagamento, in favore di delle spese Controparte_1
processuali liquidate in € 1.700,00 per competenze, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.
II. Avverso sopraddetta sentenza, non notificata, è insorto interponendo appello per Parte_1
sentire accogliere le conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto tardivamente proposta oltre il termine massimo dei sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. A sostegno dell'eccezione ha rilevato che, invero, la sentenza impugnata oggetto del presente giudizio è stata pubblicata il 22 maggio 2023 mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 17 e 18 dicembre 2023. Ha eccepito altresì la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
III. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza del 14 maggio 2024 – ravvisata la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, ponendosi una questione di tempestività dell'appello, ha pertanto fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 11 novembre
2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 26 febbraio
2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima per il deposito di note.
2 L'udienza del 26 febbraio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha deciso la causa col deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
IV. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Impugnando sentenza resa su domanda qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella proposizione dell'appello deve essere seguito il corrispondente regime quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, che, in difetto di notifica della sentenza, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile) e non gode della sospensione feriale dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), perché questa non si applica alle opposizioni esecutive (ex plurimis, Cass. civ., 28 ottobre 2020, n. 23754; Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22484).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22 maggio 2023 mentre l'appello è stato notificato il 18 dicembre 2023, e quindi oltre il termine di sei mesi sancito dall'art
327 c.p.c., scaduto il 22 novembre 2023 non soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00).
VI. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, e tanto a prescindere dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sul tema la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4315/2020 ha, invero, precisato che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato)”. In detto caso - precisano le
SU - compete esclusivamente all'Amministrazione (cancelleria) valutare se la doppia contribuzione, avente natura tributaria, spetti “in concreto”, nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che
3 evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio d'impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di (ora Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
, con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2023, e avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza n. 896/2023 resa e pubblicata il 22 maggio 2023, non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1
del grado che liquida in € 2.906,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012, se dovuto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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