Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 24 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Copia
Articolo 23
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 6 marzo 1987, n. 74
Articolo 24 della Legge 6 marzo 1987, n. 74
Versione
12 marzo 1987
Art. 24. 1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 12 marzo 1987
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0