Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 13815 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna D'Angelo; Parte_1
OPPONENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Fiorelli;
Controparte_1
OPPOSTA nonché rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Rossi;
Controparte_2
INTERVENIENTE EX ART. 111 C.P.C.
Oggetto: rapporti di c/c e altri contratti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3759/2021 del 09/08/2021, su istanza di Controparte_1
questo Tribunale ha ingiunto a il pagamento della somma di € 14.195,57
[...] Parte_1
oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del rapporto di credito al consumo n. 3313596 in data
06/05/2013 ab origine intrattenuto con ed oggetto di cessione pro-soluto. Controparte_3
Avverso l'ingiunzione di pagamento ha proposto opposizione eccependo il Parte_1
difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito;
l'inesistenza del credito per mancata prova del perfezionamento del contratto e della erogazione del finanziamento. costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse eccezioni, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con comparsa in data 22/01/2025, si è costituita in giudizio Controparte_2
facendo proprie le domande, eccezioni e difese già svolte da Controparte_1
*****
L'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva ovvero della titolarità del credito dell'ingiungente.
1
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto. (cfr.
Cass, n. 5617/2020; Cass. n. 22268/2018; Cass. n. 2780/2019).
Come chiarito dalla Suprema Corte l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non ha la funzione di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco.
La disposizione dell'art. 58 TUB, comma 4, possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta: la norma si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto, sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente.
La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (cfr. Cass, n. 5617/2020).
D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 2, non chiede altro se non che sia data la
"notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene, cioè, a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un "fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58
TUB, comma 1). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.
È per contro principio accolta dalla giurisprudenza di legittimità che colui, che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, nel caso di contestazione del debitore, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria
2 legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'indirizzo così riassunto può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 22754/2022).
È stato infatti osservato che la norma dell'art. 58 TUB, comma 2, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il
"prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. n. 5617/2020).
Ancora "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)" (Cass.
Ord. n. 31188/2017).
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni di parte opponente - le generiche indicazioni contenute nell'avviso pubblicato in G.U. (in viene indicato che sono oggetto di cessione tutti i crediti di “elencati nel suddetto accordo quadro di cessione (per capitale, interessi, anche Controparte_3 di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre 2018 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito utilizzabili mediante carta di credito e altri anticipi di varia natura risultanti nella titolarità del Cedente, alla data del 12 aprile 2019 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti;
e (ii) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali con la
Cedente per effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione, l'annullamento ovvero la quietanza totale del debito e che alla data del 30 settembre 2018 soddisfacevano tutti i
3 seguenti criteri…), unico elemento documentale fornito dalla cessionaria, non consentono di ritenere senza incertezze che il rapporto per cui è causa sia stato effettivamente compreso nel portafoglio ceduto.
A ciò si aggiunga che il credito non risulta sufficientemente provato.
A fronte della specifica contestazione sul punto formulata dalla parte opponente, l'opposta non ha provato l'effettivo perfezionamento del contratto e l'effettiva erogazione del finanziamento oggetto di causa. Infatti, l'art.1 della richiesta di finanziamento prevede espressamente che “il perfezionamento del contratto avviene nel momento in cui il richiedente riceve conferma scritta dell'accettazione da parte di della richiesta”. CP_3
L'opposta, tuttavia, non ha prodotto documentazione attestante la conclusione del contratto, né altro documento comprovante l'effettiva erogazione del finanziamento.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato e la domanda di va rigettata. Controparte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva avuto riguardo ai criteri di cui dm. 55/14 applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 a € 26.000) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché i parametri minimi per la fase istruttoria, stante che stessa è consistita nel solo deposito di memorie.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 3759/2021 del 09/08/2021 emesso dal Tribunale di Palermo;
rigetta la domanda proposta da Controparte_1
condanna la parte opposta alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si Parte_1
liquidano in € 4.237,00 per compensi e € 145,50 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 01 marzo 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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