Articolo 5 della Legge 7 ottobre 2024, n. 152
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1 novembre 2024
Art. 5. Comitato tecnico-scientifico 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:
a) riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito degli articoli 2 e 4;
b) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;
c) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;
d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.
3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilita' e la conformita' storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attivita' dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 .
4. Il Comitato puo' avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all' articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria piu' rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato.
5. Il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalita' di rilascio e autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonche' di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 : « Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 », pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.».
Entrata in vigore il 1 novembre 2024