Articolo 3 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
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17 aprile 1886
Art. 3.

Per tutti gli zuccheri immessi in dette raffinerie, qualunque ne sia la destinazione, sara' determinata la quantita' di prodotto cristallizzabile con l'analisi polarimetrica, dedotte le ceneri ed il glucosio.

Il coefficiente di riduzione dei gradi polarimetrici e' fissato a due, tanto per le ceneri, quanto pel glucosio. Non si terra' conto delle frazioni di grado, se saranno inferiori a un decimo e nel calcolare il rendimento del greggio in zucchero cristallizzabile, sara' consentito un abbuono di uno e mezzo per calo di raffinazione.
Entrata in vigore il 17 aprile 1886