Art. 2.
I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellane curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.
I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplati nell' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 , quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellane curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all' art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 , e successive modificazioni, nonche' il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.