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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 19071/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19071 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FIORILLO PAOLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n.5
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VILLANI DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n.5
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Marano di Napoli (NA) il 16.04.2011, che dalla loro unione era nato
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5 un figlio, il 22.08.2011, che in seguito alla comparizione innanzi al Presidente dell'intestato Per_1
Tribunale in data 8.10.2013 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso in data
7.11.2013 nel procedimento recante N.RG 13060/2013 e che da quando erano stati autorizzati dal
Presidente a vivere separati, la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 17.12.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso così come integrate in ordine al quantum dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1
implementato da Euro 380,00 ad Euro 450,00. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori pur continuando a Per_1
risiedere stabilmente presso la madre in Quarto (NA) alla Via Viticella n.40.
b) Il sig. potrà, nell'imprescindibile rispetto delle esigenze del figlio, vederlo e tenerlo con sé Pt_1
quando egli e/o il bambino stesso lo desiderino, previo appuntamento da concordare con la sig.ra
. In ogni caso, salvo diverso espresso accordo delle parti, il sig. avrà il diritto-dovere di Pt_2 Pt_1
vedere e tenere con sé il figlio minore con i tempi e le modalità di frequentazione di seguito Per_1
indicate:
b1) un giorno infrasettimanale, individuato congiuntamente dai coniugi nel giorno del martedì, dalle ore 17,30/18,00 alle ore 20,00/21,00, salvo naturalmente eventuali diversi successivi accordi tra le parti.
b2) due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina sino alla domenica sera, con pernottamento.
Le parti convengono che, allorquando le condizioni climatiche e/o stati di salute precari del figlio minore non consentano o sconsiglino l'incontro padre-figlio o allorquando sussistano eventuali altri
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 impedimenti del padre e/o del figlio stesso, il sig. ha il diritto di recuperare i mancati incontri in Pt_1
altri giorni da concordare con la sig.ra . Pt_2
c) Durante le vacanze Natalizie, con il sistema dell'alternanza annuale tra i coniugi, il minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del 23 dicembre sino alla mattina del successivo 25 dicembre,
l'intera giornata dell'01 gennaio sino alla mattina del giorno successivo, ovvero l'intera giornata del
25 dicembre sino al mattino del successivo 27 dicembre e l'intera giornata del 31 dicembre sino al mattino del successivo 01 gennaio.
Il giorno dell'epifania (06 gennaio) alternativamente tra i coniugi di anno in anno.
d) Durante le vacanze Pasquali, con il rispetto dell'alternanza annuale tra i coniugi, il giorno di
Pasqua ovvero del Lunedì in Albis.
e) Nel periodo delle vacanze estive, compreso da giugno sino all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre, il sig. terrà con sé il figlio per un periodo di sette giorni consecutivi da Pt_1 Per_1
concordare preventivamente con la sig.ra , nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative, Pt_2
entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
f) Il sig. terrà con sé il figlio minore oltre a quanto sopra anche il giorno del proprio Pt_1 Per_1
compleanno (10 gennaio) e della festa del papà.
4) I coniugi si obbligano reciprocamente a portare a conoscenza dell'altro, almeno 8 giorni prima, la località e l'esatto recapito anche telefonico, ove condurranno il figlio durante i periodi di vacanza.
5) I coniugi concordano sull'opportunità di mantenere un dialogo costante e rispettoso, di assicurare una reciproca collaborazione ed informazione su ogni aspetto di crescita del figlio.
A tal proposito ed in particolare la sig.ra espressamente si obbliga a partecipare con Pt_2
tempestività e sollecitudine al sig. qualsiasi informazione relativa allo stato di salute del figlio Pt_1
minore e qualsiasi altra notizia di rilievo relativa al bambino.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contribuzione paterna al Pt_1 Pt_2 mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) Per_1
con idoneo mezzo di pagamento il primo di ogni mese. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base degli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla
G.U.. La prima rivalutazione sarà dovuta a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione dell'emananda sentenza e così di seguito, in pari data, di anno in anno.
7) Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire, nella misura paritetica del 50% ciascuno, alle spese scolastiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale occorrenti per il figlio minore purché previamente concordate tra loro e documentate. Per_1
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo economico da parte dell'altro.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 9) Le parti dichiarano, altresì, di avere bonariamente definito e transatto ogni altro rapporto di diritto civile tra loro pendente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto.
10) Per quanto non previsto dai seguenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11) I coniugi dichiarano che le spese e le competenze professionali inerenti il presente giudizio verranno sostenute integralmente dal sig. . Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
così provvede: Parte_2
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Marano di
Napoli (NA) il 16.04.2011 (atto n.12,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19071 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. FIORILLO PAOLA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n.5
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. VILLANI DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Leonardo n.5
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 e , premesso che Parte_1 Parte_2
avevano contratto matrimonio in Marano di Napoli (NA) il 16.04.2011, che dalla loro unione era nato
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5 un figlio, il 22.08.2011, che in seguito alla comparizione innanzi al Presidente dell'intestato Per_1
Tribunale in data 8.10.2013 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa reso in data
7.11.2013 nel procedimento recante N.RG 13060/2013 e che da quando erano stati autorizzati dal
Presidente a vivere separati, la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 17.12.2024 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso così come integrate in ordine al quantum dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Per_1
implementato da Euro 380,00 ad Euro 450,00. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori pur continuando a Per_1
risiedere stabilmente presso la madre in Quarto (NA) alla Via Viticella n.40.
b) Il sig. potrà, nell'imprescindibile rispetto delle esigenze del figlio, vederlo e tenerlo con sé Pt_1
quando egli e/o il bambino stesso lo desiderino, previo appuntamento da concordare con la sig.ra
. In ogni caso, salvo diverso espresso accordo delle parti, il sig. avrà il diritto-dovere di Pt_2 Pt_1
vedere e tenere con sé il figlio minore con i tempi e le modalità di frequentazione di seguito Per_1
indicate:
b1) un giorno infrasettimanale, individuato congiuntamente dai coniugi nel giorno del martedì, dalle ore 17,30/18,00 alle ore 20,00/21,00, salvo naturalmente eventuali diversi successivi accordi tra le parti.
b2) due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina sino alla domenica sera, con pernottamento.
Le parti convengono che, allorquando le condizioni climatiche e/o stati di salute precari del figlio minore non consentano o sconsiglino l'incontro padre-figlio o allorquando sussistano eventuali altri
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 impedimenti del padre e/o del figlio stesso, il sig. ha il diritto di recuperare i mancati incontri in Pt_1
altri giorni da concordare con la sig.ra . Pt_2
c) Durante le vacanze Natalizie, con il sistema dell'alternanza annuale tra i coniugi, il minore trascorrerà con il padre l'intera giornata del 23 dicembre sino alla mattina del successivo 25 dicembre,
l'intera giornata dell'01 gennaio sino alla mattina del giorno successivo, ovvero l'intera giornata del
25 dicembre sino al mattino del successivo 27 dicembre e l'intera giornata del 31 dicembre sino al mattino del successivo 01 gennaio.
Il giorno dell'epifania (06 gennaio) alternativamente tra i coniugi di anno in anno.
d) Durante le vacanze Pasquali, con il rispetto dell'alternanza annuale tra i coniugi, il giorno di
Pasqua ovvero del Lunedì in Albis.
e) Nel periodo delle vacanze estive, compreso da giugno sino all'inizio delle lezioni scolastiche nel mese di settembre, il sig. terrà con sé il figlio per un periodo di sette giorni consecutivi da Pt_1 Per_1
concordare preventivamente con la sig.ra , nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative, Pt_2
entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
f) Il sig. terrà con sé il figlio minore oltre a quanto sopra anche il giorno del proprio Pt_1 Per_1
compleanno (10 gennaio) e della festa del papà.
4) I coniugi si obbligano reciprocamente a portare a conoscenza dell'altro, almeno 8 giorni prima, la località e l'esatto recapito anche telefonico, ove condurranno il figlio durante i periodi di vacanza.
5) I coniugi concordano sull'opportunità di mantenere un dialogo costante e rispettoso, di assicurare una reciproca collaborazione ed informazione su ogni aspetto di crescita del figlio.
A tal proposito ed in particolare la sig.ra espressamente si obbliga a partecipare con Pt_2
tempestività e sollecitudine al sig. qualsiasi informazione relativa allo stato di salute del figlio Pt_1
minore e qualsiasi altra notizia di rilievo relativa al bambino.
6) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contribuzione paterna al Pt_1 Pt_2 mantenimento del figlio minore la somma mensile di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) Per_1
con idoneo mezzo di pagamento il primo di ogni mese. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata sulla base degli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla
G.U.. La prima rivalutazione sarà dovuta a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione dell'emananda sentenza e così di seguito, in pari data, di anno in anno.
7) Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire, nella misura paritetica del 50% ciascuno, alle spese scolastiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale occorrenti per il figlio minore purché previamente concordate tra loro e documentate. Per_1
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo economico da parte dell'altro.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 9) Le parti dichiarano, altresì, di avere bonariamente definito e transatto ogni altro rapporto di diritto civile tra loro pendente e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, se non il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto.
10) Per quanto non previsto dai seguenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
11) I coniugi dichiarano che le spese e le competenze professionali inerenti il presente giudizio verranno sostenute integralmente dal sig. . Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi del minore, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
così provvede: Parte_2
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Marano di
Napoli (NA) il 16.04.2011 (atto n.12,parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marano di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5