CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4176/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 799 E 800 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 799 E 800 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 523 E 524 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 523 E 524 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento emessa sulla base del mancato pagamento Tasi ed Imu anni 2015 e 2016.
Lamentava la prescrizione della pretesa.
Si costituiva la Andreani Tributi srl chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 15609/2024, resa all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ricorrente_1, mentre i resistenti chiedevano il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei limiti della presente motivazione.
I giudici di primo grado hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso sarebbe stato privo di motivi.
In realtà nel ricorso, sia pure particolarmente succinto, il Ricorrente_1 contestava comunque la prescrizione della pretesa creditoria e tale eccezione va analizzata: ebbene agli atti risulta una notifica dell'ottobre
2020 solo in relazione al provvedimento 524/2020 Tasi 2016 e quindi va rigettato il ricorso in relazione a tale tributo.
Per gli altri non vi sono atti interruttivi prima dell'intimazione del novembre 2023.
L'accoglimento solo parziale giustifica la integrale compensazione delle spese del doppio grado
P.Q.M.
Rigetta l'appello con riferimento a Tasi anno 2016. Accoglie nel resto. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4176/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15609/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 799 E 800 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 799 E 800 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 523 E 524 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 523 E 524 TASI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento emessa sulla base del mancato pagamento Tasi ed Imu anni 2015 e 2016.
Lamentava la prescrizione della pretesa.
Si costituiva la Andreani Tributi srl chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 15609/2024, resa all'esito dell'udienza del 5 novembre 2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 31, dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ricorrente_1, mentre i resistenti chiedevano il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei limiti della presente motivazione.
I giudici di primo grado hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto lo stesso sarebbe stato privo di motivi.
In realtà nel ricorso, sia pure particolarmente succinto, il Ricorrente_1 contestava comunque la prescrizione della pretesa creditoria e tale eccezione va analizzata: ebbene agli atti risulta una notifica dell'ottobre
2020 solo in relazione al provvedimento 524/2020 Tasi 2016 e quindi va rigettato il ricorso in relazione a tale tributo.
Per gli altri non vi sono atti interruttivi prima dell'intimazione del novembre 2023.
L'accoglimento solo parziale giustifica la integrale compensazione delle spese del doppio grado
P.Q.M.
Rigetta l'appello con riferimento a Tasi anno 2016. Accoglie nel resto. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado