Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/05/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 11/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, Parte_1 Parte_2 [...]
[...] Parte_3 Parte_4
difesi dagli avv.ti Avv. Michele Lupo e Sandra Lupo
Il Cancelliere
- ricorrenti -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 5.5.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
IL Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' , in persona Parte_5
del legale rappresentante, al pagamento in favore di ciascun ricorrente, a titolo di
1
4.368,00, oltre accessori come per legge.
Compensa di un terzo le spese di lite e condanna la parte convenuta alla rifusione dei restanti due terzi, che liquida in complessivi euro 5.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 30.11.2022, i ricorrenti in epigrafe, riassumendo il giudizio a seguito della sentenza n. 803/2022 del CP_2
, sede di Palermo, dichiarativa del difetto di legittimazione del giudice
[...]
amministrativo, avendo premesso di avere partecipato alla procedura volta alla selezione di 16 esperti Sprint a tempo determinato “per il supporto all' Amministrazione regionale nell'attuazione dell'obiettivo operativo 5.2.1 del PO Regionale FESR 2007-2013 -
Promuovere l'ampliamento ed il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale”, per lo svolgimento di massimo di n. 220 giornate per ciascuna unità selezionata da effettuarsi entro il 30.06.2015, indetta con D.D.G. 2943 del
18.12.2013 e che con D.D.G. n. 498 del 10 marzo 2015 (doc. n. 3) era stato prorogato il termine ultimo di svolgimento dell'attività al 15.11.2015 ed erano state approvate le graduatorie definitive relative ai profili A e B, nelle quali i ricorrenti erano stati inseriti in posizione utile per la contrattualizzazione, deducevano che con
D.D.G. n. 1473/S10 del 10.07.2015 la graduatoria era stata sospesa in autotutela dall'amministrazione, limitatamente al profilo A e che tuttavia il detto provvedimento sospensivo era stato impugnato innanzi al Tar e dichiarato illegittimo (per assenza dei presupposti del potere di sospensione previsto dall'art. 21 quater L n. 241/90 e per l'omessa indicazione del termine finale di produzione degli effetti) con sentenza 2727/2015 del TAR Sicilia Palermo.
Lamentavano che nonostante la detta sentenza e la successiva diffida del
24.3.2016, l'amministrazione non aveva proceduto alla loro contrattualizzazione, né
a risarcirgli il danno pari al compenso per le giornate di lavoro previste dal bando.
Domandavano di “ritenere e dichiarare l'illiceità del comportamento dell
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, e la conseguente Parte_5
2 responsabilità dello stesso per non avere provveduto alla con-trattualizzazione dei dott. Parte_1
e , tutti inseriti in posizione
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
utile nella graduatoria approvata con DDG n. 498 del 10 Marzo 2015, nemmeno a seguito della sen-tenza TAR Sicilia Palermo n. 2727/2015 depositata il 27 ottobre 2015 resa sul ricorso n.
2669/2015;
- conseguentemente, ritenere e dichiarare tenuto e condannare l Parte_5
, in persona dell'Assessore pro tempore, al pagamento, in favore ai dott.
[...]
e , a titolo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
risarcimento dei danni per le ragioni di cui in narrativa, per ciascun ricorrente, la somma di €
52.800,00 detratti gli importi dovuti su tali somme per IVA e ritenute previdenziali, e/o in via subordinata e gradata per ciascun ricorrente, la somma di € 18.000,00 o di € 12.720,00 o in via di ulteriore subordine la maggiore o minore somma che codesto ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia eventualmente anche in via equitativa, con gli interessi e la rivalutazione dal giorno del sinistro al pagamento”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'assessorato convenuto, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa.
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Risulta incontestato che con D.D.G. n. 1473/S10 del 10.07.2015
l'amministrazione convenuta aveva sospeso in autotutela l'approvazione della graduatoria, riferita alla procedura indetta con D.D.G. 2943 del 18.12.2013, limitatamente al profilo A, dando corso invece alla contrattualizzazione dei soggetti individuati nella graduatoria al profilo B, e che tuttavia il detto provvedimento era stato dichiarato illegittimo, e conseguentemente annullato, con sentenza 2727/2015 del TAR Sicilia Palermo, per assenza dei presupposti del potere di sospensione previsto dall'art. 21 quater L n. 241/90 e per l'omessa indicazione del termine finale di produzione degli effetti.
Da tale statuizione scaturiva pertanto la piena efficacia della graduatoria relativa al profilo A e l'obbligo dell'amministrazione di procedere alla contrattualizzazione
3 dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, tra cui rientravano pacificamente i ricorrenti.
Considerato che la sentenza suddetta era stata depositata il 25.10.2015 e che il termine ultimo per lo svolgimento dell'attività prevista dal bando era il 15.11.2015, ai ricorrenti sarebbe spettato anche il risarcimento del danno da ritardo (per l'assunzione che sarebbe stata, ove posta in essere, tardiva, con conseguente perdita del relativo compenso). E tuttavia, il Tar con la sentenza di cui sopra, aveva rigettato la relativa domanda risarcitoria, avanzata dai ricorrenti, ritenendo che il danno “per il ritardo nella conclusione del procedimento selettivo e l'attribuzione dei relativi incarichi” fosse
“integramente ristorabile attraverso l'annullamento del provvedimento impugnato”.
Pertanto la domanda risarcitoria afferente al periodo antecedente alla pronuncia di annullamento non può essere accolta, in quanto sulla stessa si è già espresso il Tar,
e trattandosi dunque di questione coperta dal giudicato – come anche affermato nella sentenza n. 803/2022 del , sede di Palermo, in atti- non avendo i CP_2
ricorrenti impugnato la detta pronuncia nella parte in cui aveva rigettato integralmente la loro domanda di risarcimento.
Risulta accertato invece il diritto dei ricorrenti a vedersi risarcito il pregiudizio patito per il periodo successivo alla pronuncia di annullamento, essendo incontestato che l'amministrazione non si sia conformata alla decisione del Tar e non abbia provveduto alla loro contrattualizzazione.
Ed invero, quanto al nesso causale tra il danno e il comportamento della convenuta, è dimostrato come il primo sia addebitabile all'amministrazione, essendo imputabile quale conseguenza immediata e diretta del suo operato, in quanto la stessa illegittimamente (ovvero in assenza di fatti impeditivi o giustificativi) non ha dato esecuzione alla decisione di annullamento e non ha dunque assunto i ricorrenti, utilmente collocati nella graduatoria divenuta nuovamente efficace, mentre in ordine all'elemento soggettivo, e alla colpa, la Pa non ha dimostrato di essere incorsa in un errore scusabile.
In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, deve darsi seguito all' indirizzo giurisprudenziale secondo cui non sussiste il diritto del lavoratore al
4 pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, proprio perché non ha prestato servizio, potendo semmai agire per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni dovute (Cassazione civile sez. lav., 25/07/2023, n.22294) e secondo cui “Il danno per omessa o ritardata assunzione non può essere sic et simpliciter identificato nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, occorrendo invece, caso per caso, individuare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale, che trovino causa nella condotta del datore di lavoro. Nell'attività di liquidazione del danno, l'entità delle retribuzioni costituisce pertanto solo uno dei criteri di determinazione. In genere, la giurisprudenza fa applicazione di un criterio equitativo, decurtando il corrispondente importo di una percentuale che sappia cogliere la gravità della condotta della pubblica amministrazione e al contempo valutare la circostanza per cui la parte ricorrente, nell'arco di tempo in cui non ha prestato servizio, ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie o impiegandole, eventualmente, in altra attività retribuita” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 25/05/2022, n.1720).
Considerato che nella specie è incontestato che gli esperti del profilo B siano stati contrattualizzati per il periodo 1 settembre 2015 / 15 novembre 2015 per un massimo di 75 giornate per singolo esperto e l'importo loro erogato risulta pari ad €
12.720,00 comprensivi di R.A., e di 240 euro lorde al giorno, appare equo quantificare il risarcimento dovuto a ciascuno dei ricorrenti, in relazione al periodo dal 25.10.2015 al 15.11.2015, ovvero per 26 giornate, in euro 4.368,00 ciascuno, pari al 70 % del compenso suddetto (che sarebbe stato di euro 6.240,00), tenuto conto, da un lato, dell'inerzia dell'amministrazione e, dall'altro, del breve lasso di tempo intercorrente tra la pronuncia di annullamento e il termine ultimo del 15.11.2015
(che ha reso più difficoltoso per l'amministrazione provvedere alla contrattualizzazione in tempi utili).
Sussistono giusti motivi connessi alla misura dell'accoglimento del ricorso per compensare di un terzo le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in
5 dispositivo, tenuto conto anche del numero dei ricorrenti, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo l'8.5.2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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