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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/11/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del Dott. AN EP in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5882/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con gli Avv. Pietro Cafagna, Roberto NI e Parte_1
GI NI;
- ricorrente;
e n persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
- resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dal crollo di un proprio muro verificatosi a causa di lavori eseguiti dalla parte convenuta.
In corso di causa la parte attrice rinunciava agli atti del giudizio prima della costituzione della controparte.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio senza necessità di provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 07 Novembre 2025.
Il Giudice
AN EP
Pag. 2 di 2
preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
in persona del Dott. AN EP in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5882/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con gli Avv. Pietro Cafagna, Roberto NI e Parte_1
GI NI;
- ricorrente;
e n persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
- resistente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dal crollo di un proprio muro verificatosi a causa di lavori eseguiti dalla parte convenuta.
In corso di causa la parte attrice rinunciava agli atti del giudizio prima della costituzione della controparte.
Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio senza necessità di provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 07 Novembre 2025.
Il Giudice
AN EP
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