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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2025 promossa da:
Pubblico presso il Tribunale di Torino Parte_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30/1/2025 il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Torino, adiva questo Tribunale per proporre domanda di interdizione, o in subordine di inabilitazione, del signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
50, chiedendo che fosse nominato un tutore o curatore provvisorio nel corso della istruttoria. Nel ricorso, il PM illustrava che il resistente “versa in condizioni psichiche tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetto da “Leucoencefalopatia di Van Der Knapp complicata da comizialità”.
Perveniva agli atti del giudizio altresì una dichiarazione datata 10.10.2024 della signora
[...]
, madre del signor con la quale la stessa chiedeva di valutare Parte_2 Controparte_1
l'opportunità di avviare procedimento per interdizione o in subordine di inabilitazione a favore del proprio congiunto, in quanto le sue condizioni psicofisiche lo rendono incapace di provvedere pagina 1 di 4 autonomamente ai propri interessi e agli atti quotidiani della vita, risultando affetto da “MLC1” ed essendo intervenuta la maggiore età dello stesso sig. CP_1
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi al giorno 22.2.2025, la stessa successivamente fissata al giorno 31.03.2025 con collegamento da remoto, fissando contestualmente udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni in data
20.5.2025.
All'udienza del 31.03.2025 dinanzi al GOP comparivano le parti personalmente e, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso all'interdicendo, procedeva all'esame dell'interdicendo.
L'esame veniva poco dopo interrotto, in quanto l'interdicendo non in grado di interloquire, e si procedeva a sentire le altre parti presenti. Nella stessa sede, parte ricorrente si richiamava al ricorso, dando atto di non aver ricevuto comunicazione della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 20.05.25, udienza che viene comunicata alle parti in quella sede. Il Giudice delegato rimetteva così il fascicolo al Magistrato titolare della causa in merito alle notifiche e la verifica del deposito della dichiarazione di cui sopra.
Con successiva ordinanza del 10.4.2025 questo Giudice, prendendo atto che la causa sia matura per la decisione, mandava al PM ricorrente per le conclusioni assegnando termine di 10 giorni e fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. al giorno 6.05.2025 per la disamina delle note di udienza contenenti le conclusioni del PM e per la remissione della causa al Collegio.
Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, sig.
[...]
verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti. CP_1
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che i primi accertamenti sulle condizioni di salute del resistente signor isalgono già al 2008, anno in cui lo stesso aveva poco Controparte_1
più di un anno. Dalla relazione della Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile e dell'handicap dell'ASL SUSA relativa alla seduta del 18/03/2008 risulta che il resistente sia persona portatore di handicap, con ridotte e/o impedite capacità motorie permanenti con connotazione di gravità.
Come dichiarato dalla madre del resistente, il signor stato preso in carico presso la CP_1
NPI del REGINA MARGHERITA e percepisce una indennità di accompagnamento e l'assegno di cura.
pagina 2 di 4 Quanto esposto risulta anche dal verbale dell' in atti, in base al quale è possibile confermare la CP_2 prestazione di “Invalidità civile - indennità di accompagno (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) al n.
044810607715965 categoria 3 – invalidi civili per le seguenti infermità e/o minorazioni: crisi convulsive in terapia farmacologica in leucoencefalopatia di Van Der Knapp, lieve ritardo psichico con importante deficit motorio, ultima crisi epilettica a novembre 2012 in corso di terapia farmacologica”. La valutazione conclusiva nello stesso contenuta illustrava il resistente “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.18/80) - indennità di accompagnamento;
è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000); è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”.
Da ultimo, la Relazione del Dipartimento di patologia e cura del Bambino “REGINA MARGHERITA” del 5.11.2024 dichiarava che il signor “è affetto da una grave forma di Controparte_1
leucodistrofia con megalencefalia e cisti corticali su base genetica, degenerativa, che attualmente [nel minore] si caratterizza per tetraparesi spastica con impossibilità a spostamento autonomo, a provvedere in autonomia alle funzioni proprie per età con linguaggio compromesso, poco intellegibile
e disartrico, disabilità intellettiva di verosimile grado moderato, difficilmente valutabile con test standard, epilessia sintomatica refrattaria. Attualmente assume politerapia continuativa con CP_1
farmaci anti-crisi con scarso controllo clinico degli episodi. Per la patologia da cui è affetto non è pertanto in grado di svolgere le attività proprie per l'età comprese le autonomie personali ne dispone delle facoltà intellettive per la propria autodeterminazione e autotutela, necessitando di assistenza continuativa h24 da parte di un caregiver”.
Alla luce di quanto ciò premesso e allegato in atti, si deve concludere che risulta provato che il resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Rigettata ogni ulteriore istanza, si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 3 di 4 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo DPR n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2206/2025 promossa da:
Pubblico presso il Tribunale di Torino Parte_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 30/1/2025 il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Torino, adiva questo Tribunale per proporre domanda di interdizione, o in subordine di inabilitazione, del signor nato a [...] il [...] e residente in [...]
50, chiedendo che fosse nominato un tutore o curatore provvisorio nel corso della istruttoria. Nel ricorso, il PM illustrava che il resistente “versa in condizioni psichiche tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi, o quanto meno di attendere con sufficiente discernimento e consapevolezza all'amministrazione delle proprie sostanze, in quanto affetto da “Leucoencefalopatia di Van Der Knapp complicata da comizialità”.
Perveniva agli atti del giudizio altresì una dichiarazione datata 10.10.2024 della signora
[...]
, madre del signor con la quale la stessa chiedeva di valutare Parte_2 Controparte_1
l'opportunità di avviare procedimento per interdizione o in subordine di inabilitazione a favore del proprio congiunto, in quanto le sue condizioni psicofisiche lo rendono incapace di provvedere pagina 1 di 4 autonomamente ai propri interessi e agli atti quotidiani della vita, risultando affetto da “MLC1” ed essendo intervenuta la maggiore età dello stesso sig. CP_1
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegata per l'incombente e successivi connessi al giorno 22.2.2025, la stessa successivamente fissata al giorno 31.03.2025 con collegamento da remoto, fissando contestualmente udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni in data
20.5.2025.
All'udienza del 31.03.2025 dinanzi al GOP comparivano le parti personalmente e, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso all'interdicendo, procedeva all'esame dell'interdicendo.
L'esame veniva poco dopo interrotto, in quanto l'interdicendo non in grado di interloquire, e si procedeva a sentire le altre parti presenti. Nella stessa sede, parte ricorrente si richiamava al ricorso, dando atto di non aver ricevuto comunicazione della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 20.05.25, udienza che viene comunicata alle parti in quella sede. Il Giudice delegato rimetteva così il fascicolo al Magistrato titolare della causa in merito alle notifiche e la verifica del deposito della dichiarazione di cui sopra.
Con successiva ordinanza del 10.4.2025 questo Giudice, prendendo atto che la causa sia matura per la decisione, mandava al PM ricorrente per le conclusioni assegnando termine di 10 giorni e fissava udienza ex art. 127-ter c.p.c. al giorno 6.05.2025 per la disamina delle note di udienza contenenti le conclusioni del PM e per la remissione della causa al Collegio.
Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, sig.
[...]
verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti. CP_1
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che i primi accertamenti sulle condizioni di salute del resistente signor isalgono già al 2008, anno in cui lo stesso aveva poco Controparte_1
più di un anno. Dalla relazione della Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile e dell'handicap dell'ASL SUSA relativa alla seduta del 18/03/2008 risulta che il resistente sia persona portatore di handicap, con ridotte e/o impedite capacità motorie permanenti con connotazione di gravità.
Come dichiarato dalla madre del resistente, il signor stato preso in carico presso la CP_1
NPI del REGINA MARGHERITA e percepisce una indennità di accompagnamento e l'assegno di cura.
pagina 2 di 4 Quanto esposto risulta anche dal verbale dell' in atti, in base al quale è possibile confermare la CP_2 prestazione di “Invalidità civile - indennità di accompagno (invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) al n.
044810607715965 categoria 3 – invalidi civili per le seguenti infermità e/o minorazioni: crisi convulsive in terapia farmacologica in leucoencefalopatia di Van Der Knapp, lieve ritardo psichico con importante deficit motorio, ultima crisi epilettica a novembre 2012 in corso di terapia farmacologica”. La valutazione conclusiva nello stesso contenuta illustrava il resistente “invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(L.18/80) - indennità di accompagnamento;
è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000); è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)”.
Da ultimo, la Relazione del Dipartimento di patologia e cura del Bambino “REGINA MARGHERITA” del 5.11.2024 dichiarava che il signor “è affetto da una grave forma di Controparte_1
leucodistrofia con megalencefalia e cisti corticali su base genetica, degenerativa, che attualmente [nel minore] si caratterizza per tetraparesi spastica con impossibilità a spostamento autonomo, a provvedere in autonomia alle funzioni proprie per età con linguaggio compromesso, poco intellegibile
e disartrico, disabilità intellettiva di verosimile grado moderato, difficilmente valutabile con test standard, epilessia sintomatica refrattaria. Attualmente assume politerapia continuativa con CP_1
farmaci anti-crisi con scarso controllo clinico degli episodi. Per la patologia da cui è affetto non è pertanto in grado di svolgere le attività proprie per l'età comprese le autonomie personali ne dispone delle facoltà intellettive per la propria autodeterminazione e autotutela, necessitando di assistenza continuativa h24 da parte di un caregiver”.
Alla luce di quanto ciò premesso e allegato in atti, si deve concludere che risulta provato che il resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Rigettata ogni ulteriore istanza, si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Spese di lite come per legge, a norma dell'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 3 di 4 PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. Controparte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1
Dispone che, ai sensi dell'art. 145 comma secondo DPR n. 115/2002, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il tutore presenti, entro un mese, la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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