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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1914/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. BIAGGIO MARA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. MUSCIO FEDERICA e avv. BETTINI CP_1 C.F._2
DEBORAH)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di seguito trascritte:
«1) Affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna;
2) Diritto per il padre di vedere e sentire il figlio ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi tenuto conto dell'età di;
Persona_1 3) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale del figlio, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; i genitori stabiliscono inoltre, che ai fini anagrafici il minore rimarrà iscritto presso la residenza del padre sita in San Felice d/B
(BS), Via G. Marconi 11
4) Il padre verserà alla madre un assegno mensile di € 1.100,00 per il mantenimento del figlio
, indicizzato annualmente secondo i prescritti indici ISTAT, da corrispondersi entro Persona_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
5) I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come per legge e come stabilito nel Protocollo del Tribunale di Brescia, il rimborso di tutte le spese straordinarie di cui sopra avverrà entro il 15 del mese successivo previa esibizione entro il 5 del mese da parte dell'altro genitore dei relativi documenti giustificativi delle spese.
6) La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico universale. Pt_1
7) Avendo i coniugi concordato di regolamentare complessivamente i loro rapporti patrimoniali nell'ottica del cumulo delle domande, come consentito ex art. 473 bis.49 c.p.c. e dunque determinando sin da ora la concorde regolamentazione anche delle condizioni di divorzio, per le quali esprimono sin da ora valido consenso, danno atto di quanto segue:
• Nulla sarà dovuto dal marito sig. a tiolo di concorso nel mantenimento della moglie CP_1 [...]
in sede di separazione, con rinuncia della stessa ad un assegno di mantenimento per sé; Pt_1
• Il sig. ha sottoscritto con UNIPOL Assicurazioni Spa proposta di polizza assicurativa sulla CP_1 vita, già positivamente deliberata dalla Compagnia, del valore di € 60.000,00 con beneficiario il figlio e relativa rinuncia del contraente al potere di revoca del beneficiario, con annessa contestuale dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale e come tali legittimati ad eventuali manifestazioni di consensi del beneficiario, sino alla sua maggiore età (doc 1).
8) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio ed il rinnovo di Documento di identità (e/o passaporto) valido per l'espatrio del minore;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni tipo di rapporto patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo o ragione anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale.
11) Le parti rinunciano fin da ora all'impugnazione della pronuncia di separazione, prestandone acquiescenza.
12) Spese e compensi del presente giudizio integralmente compensati.
13) Con riserva di provvedere al deposito dell'istanza di liquidazione per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 4 giugno 2010, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di San Felice del Benaco (atto n. 2 parte I) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno chiesto, sulla base di conclusioni congiunte, la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge, sicché non vi sono ostacoli a recepirle.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine semestrale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi, in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. AN NE Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 1914/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. BIAGGIO MARA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. MUSCIO FEDERICA e avv. BETTINI CP_1 C.F._2
DEBORAH)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di seguito trascritte:
«1) Affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna;
2) Diritto per il padre di vedere e sentire il figlio ogni qualvolta lo vorrà compatibilmente con i rispettivi impegni scolastici e lavorativi tenuto conto dell'età di;
Persona_1 3) Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale del figlio, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; i genitori stabiliscono inoltre, che ai fini anagrafici il minore rimarrà iscritto presso la residenza del padre sita in San Felice d/B
(BS), Via G. Marconi 11
4) Il padre verserà alla madre un assegno mensile di € 1.100,00 per il mantenimento del figlio
, indicizzato annualmente secondo i prescritti indici ISTAT, da corrispondersi entro Persona_1 il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
5) I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come per legge e come stabilito nel Protocollo del Tribunale di Brescia, il rimborso di tutte le spese straordinarie di cui sopra avverrà entro il 15 del mese successivo previa esibizione entro il 5 del mese da parte dell'altro genitore dei relativi documenti giustificativi delle spese.
6) La sig.ra percepirà il 100% dell'assegno unico universale. Pt_1
7) Avendo i coniugi concordato di regolamentare complessivamente i loro rapporti patrimoniali nell'ottica del cumulo delle domande, come consentito ex art. 473 bis.49 c.p.c. e dunque determinando sin da ora la concorde regolamentazione anche delle condizioni di divorzio, per le quali esprimono sin da ora valido consenso, danno atto di quanto segue:
• Nulla sarà dovuto dal marito sig. a tiolo di concorso nel mantenimento della moglie CP_1 [...]
in sede di separazione, con rinuncia della stessa ad un assegno di mantenimento per sé; Pt_1
• Il sig. ha sottoscritto con UNIPOL Assicurazioni Spa proposta di polizza assicurativa sulla CP_1 vita, già positivamente deliberata dalla Compagnia, del valore di € 60.000,00 con beneficiario il figlio e relativa rinuncia del contraente al potere di revoca del beneficiario, con annessa contestuale dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale e come tali legittimati ad eventuali manifestazioni di consensi del beneficiario, sino alla sua maggiore età (doc 1).
8) I coniugi autorizzano sin d'ora il rilascio ed il rinnovo di Documento di identità (e/o passaporto) valido per l'espatrio del minore;
9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni tipo di rapporto patrimoniale e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo o ragione anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale.
11) Le parti rinunciano fin da ora all'impugnazione della pronuncia di separazione, prestandone acquiescenza.
12) Spese e compensi del presente giudizio integralmente compensati.
13) Con riserva di provvedere al deposito dell'istanza di liquidazione per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 4 giugno 2010, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di San Felice del Benaco (atto n. 2 parte I) e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno chiesto, sulla base di conclusioni congiunte, la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni concordate sono conformi alla legge, sicché non vi sono ostacoli a recepirle.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine semestrale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi, in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
AN NE