Decreto presidenziale 2 aprile 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da TO OT, rappresentato e difeso dall’Avvocato Michele Bonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege a L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO:
per l’annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari:
1) della graduatoria di merito rettificata n. prot. 10411 del 31.1.2022 con la quale l’Ateneo dell’Aquila dispone l’esclusione del ricorrente dalla procedura di trasferimento all’anno di interesse della facoltà di Medicina e Chirurgia;
2) del decreto rettorale rep. n. 156/2022 Prot. n. 12153 del 03/02/2022 con il quale l’Ateno dell’Aquila dispone la concessione dei nulla osta ai fini dell’iscrizione al VI anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia da cui si evince il numero dei posti disponibili per l’a.a. 2021/2022;
3) del decreto rettorale rep. n. 189/2022 Prot. n. 32026 dell’8/03/2022 con il quale venivano approvati gli atti finali ai fini del rilascio del nulla osta e la relativa graduatoria di merito per l’ammissione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di area medica e di area sanitaria - a.a. 2021/2022;
4) l’avviso di scorrimento della graduatoria di merito relativa al rilascio dei nulla osta del 22/03/2022;
5) del decreto rettorale D.R. rep. n. 822/2021 del 26.07.2021, prot. n. 89189 recante posti disponibili ad anni di corso successivi al primo ai corsi di laurea in area medica e sanitaria a.a. 2021/2022, nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira;
6) del bando rep. n.1321/2021 - prot. n. 135031 del 1/12/2021 di selezione per il rilascio del nulla osta all’iscrizione ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di area medica e di area sanitaria – a.a. 2021/2022, nella parte in cui non consente l’integrazione documentale da parte dei candidati dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, e delle conseguenti clausole di esclusione tali da ledere il diritto di parte ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira;
7) del provvedimento, pubblicato e successivamente rimosso dal sito dell’ateneo in data successiva al 31.01.2022, mediante cui l’Università ammetteva parte ricorrente alla procedura in parola;
per la condanna,
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. 2,
dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
B) con riferimento al RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:
per l’annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari:
1) della nota prot. n. 57933 del 3 giugno 2022 a firma del Direttore Generale dell’Ateneo dell’Aquila in riscontro all’istanza in via di autotutela formulata dal ricorrente;
2) della nota prot. 47294 del 22.04.2022, trasmessa dall’Ateneo dell’Aquila in data 26 aprile 2022 in riscontro all’istanza di accesso agli atti inoltrata dal ricorrente e dei relativi allegati;
3) della relazione dell’Ateneo dell’Aquila e dei relativi allegati, depositata in atti in data 6 aprile 2022, nella parte in cui ledono la posizione del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. HR OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 1.4.2022, TO OT ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’Università degli Studi dell’Aquila al fine di sentir annullare gli atti meglio emarginati in epigrafe e in riferimento ai motivi di gravame ivi articolati.
2. In data 6.4.2022, l’Università degli Studi dell’Aquila si è costituita in giudizio con una memoria di stile, instando nel rigetto del ricorso.
3. Con ricorso notificato e depositato in data 6.6.2022, TO OT ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti meglio emarginati in epigrafe e in riferimento ai motivi di gravame ivi articolati.
4. Alla camera di consiglio del 13.7.2022, fissata a fini cautelari, il Tribunale ha respinto l’istanza di tal fatta stante il difetto di fumus boni iuris . Il Consiglio di Stato, adito in sede di gravame, ha poi confermato il difetto di fumus boni iuris già palesato dal giudice di prime cure e sancito, altresì, il difetto del requisito del periculum in mora .
5. Con memoria depositata (e non notificata) in data 10.4.2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito della causa avendo essa, nelle more, conseguito il titolo di laurea in medicina e chirurgia.
6. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, alla luce della dichiarazione versata in atti, in data 10.4.2026, da parte ricorrente, si ricava, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse in capo a essa in ordine alla decisione della causa nel merito. Il Collegio deve quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
8. La chiusura in rito del giudizio consente al Collegio di compensare integralmente, tra le parti, le relative spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AN, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
HR OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HR OR | MA AN |
IL SEGRETARIO