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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3267/2022 R.G. vertente tra con l'Avv. Daniele Pinto Parte_1
attore opponente e
, con gli Avv.ti Gori Silvia, Polverino Luca e Coluccino Controparte_1
Luigi
convenuta opposta e per essa con l'Avv. An- Controparte_2 Controparte_3
tonio Christian Faggella Pellegrino
parte intervenuta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. 1937/2022
emesso dal Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 3.7.2025
1 dal procuratore di parte attrice opponente:
“- In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. n.
1937/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in quanto non risulta dimostrato il diritto di
credito vantato;
- in via principale dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e, per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. n. 1937/2022 emesso dal
Tribunale di Livorno Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
772/2022 - N.R.G. 1937/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto,
rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiun-
tivo opposto
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della
domanda degli opponenti, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come ri-
sultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamen- Parte_1
to della minore somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata
dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”;
dal procuratore di parte intervenuta:
“In via pregiudiziale - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre
l'estromissione dal presente procedimento di essendo Controparte_1
2 – allo stato – l'unica titolare del credito per cui è causa;
Controparte_2
Nel merito
In via principale - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infonda-
ta in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto,
confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
In via di subordine: - in caso di revoca, per qualunque ragione, del decreto ingiuntivo
opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di euro 7.972,71, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto
[...]
all'effettivo saldo, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso
del presente giudizio.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previ-
sto dal D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 772/2022 – R.G.
1937/2022, notificato in data 06.10.2022, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le so- Controparte_1
pra riportate conclusioni.
In sostanza, parte opponente eccepiva la presunta carenza di prova scritta del credito ingiunto nonché l'asserita prescrizione del credito ingiunto.
Si costituiva parte opposta, contestando la tesi attorea.
Essendo il credito de quo oggetto di cessione, con atto di intervento del 18.4.2023 si costituiva in giudizio del giudizio la quale dichiara- Controparte_2
va che, con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13/12/2022,
[...]
[..
[...] [
cedeva a un portafoglio di Controparte_4 Controparte_2
crediti pecuniari individuabili in blocco, depositando il relativo atto di cessione
(doc. 5 di parte interveniente) unitamente all'elenco dei crediti.
Esperito senza successo il procedimento di mediazione, il Giudice, con ordinanza del 22.1.2024, così disponeva:
“Rilevato che il giudice, nel decidere sull'istanza di concessione di provvisoria ese-
cuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve, quanto meno som-
mariamente, riconsiderare il fumus boni iuris relativamente alle pretese azionate
con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo riferimento all'atto di opposizione e
alla documentazione allegata;
considerato che
nel caso di specie:
1) Parrebbe emergere per tabulas la sussistenza del titolo (contratto di finanzia-
mento del 27.4.2012 depositato sub doc. 5 da parte convenuta) da cui derivano i
crediti azionati dalla stessa opposta con l'impugnato decreto ingiuntivo, dovendosi
pure rilevare che la sussistenza del credito parrebbe essere stata riconosciuta dallo
stesso odierno opponente con nota, dallo stesso sottoscritta in data 16.09.2020 e
depositata sub doc. n. 8 di parte convenuta opposta 2) Non parrebbero, comunque,
cogliere nel segno le eccezioni mosse in punto asserita inidoneità della documenta-
zione allegata in fase monitoria (cfr. estratto conto certificato ex art. 50 TUB sub
doc 4 fascicolo monitorio);
3) Anche l'eccezione in punto prescrizione parrebbe allo stato sfornita di supporto
probatorio attesa la data del contratto de quo nonché la circostanza, emergente per
tabulas, delle monitorie di cui ai docc. 9 e 4 (in ordine cronologico rispetto alla ri-
cezione delle predette note);
4 4) l'opposizione dell'odierno opponente non pare, quindi, fondata su prova scritta
né su prova di pronta soluzione un tanto considerato dichiara il decreto ingiuntivo
opposto provvisoriamente esecutivo;
vista la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, vecchio rito
c.p.c.
assegna alle parti i chiesti termini;
[…]”.
Successivamente, in esito all'udienza del 20.6.2024, il Giudice fissava l'udienza del
3 luglio 2025 per la lettura del dispositivo, assegnando termine per note conclusive.
All'udienza del 3.7.2025, veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 772/2022 del
21/06/2022, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare, alla parte ingiungente, la somma di euro 7.972,71, oltre ad interessi ed accessori.
L'opposizione è infondata.
Emerge, infatti, per tabulas la sussistenza del titolo (id est contratto di finanziamen-
to del 27.4.2012, depositato sub doc. 5 da parte convenuta) da cui derivano i crediti azionati dalla stessa opposta con l'impugnato decreto ingiuntivo (crediti poi ceduti all'intervenuta: cfr. docc. 5 – 7 della stessa intervenuta, ovverosia contratto di ces-
sione ed estratto pubblicazione in G.U.).
Ancora, si deve pure rilevare che la sussistenza del credito veniva riconosciuta dallo stesso odierno opponente con nota, dallo stesso sottoscritta, in data 16.09.2020 e depositata sub doc. n. 8 di parte convenuta opposta.
****
Ancora, anche l'eccezione in punto prescrizione, oltreché del tutto generica, è to-
5 talmente destituita di fondamento. Corre l'obbligo a tal proposito di sottolineare la data del contratto de quo, risalente al 27.4.2012, nonché la circostanza, emergente
per tabulas, dell'invio delle monitorie di cui ai docc. 9 e 4 di parte opposta (docu-
mentazione citata in ordine cronologico rispetto alla ricezione delle predette note).
Infine, non colgono nel segno le eccezioni mosse in punto asserita inidoneità della documentazione allegata in fase monitoria (cfr. estratto conto certificato ex art. 50
TUB sub doc 4 fascicolo monitorio) al fine di ottenere il rilascio del decreto ingiun-
tivo, posto che, comunque, le argomentazioni dianzi illustrate sono comunque as-
sorbenti in punto sussistenza del credito ed avvenuta cessione dello stesso.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 5.201,00 e
26.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. 1937/2022 emesso dal
6 Tribunale di Livorno;
condanna parte opponente a rifondere all'intervenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rim-
borso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3267/2022 R.G. vertente tra con l'Avv. Daniele Pinto Parte_1
attore opponente e
, con gli Avv.ti Gori Silvia, Polverino Luca e Coluccino Controparte_1
Luigi
convenuta opposta e per essa con l'Avv. An- Controparte_2 Controparte_3
tonio Christian Faggella Pellegrino
parte intervenuta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. 1937/2022
emesso dal Tribunale di Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 3.7.2025
1 dal procuratore di parte attrice opponente:
“- In via preliminare revocare il decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. n.
1937/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in quanto non risulta dimostrato il diritto di
credito vantato;
- in via principale dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di credito e, per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. n. 1937/2022 emesso dal
Tribunale di Livorno Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n.
772/2022 - N.R.G. 1937/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto,
rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiun-
tivo opposto
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della
domanda degli opponenti, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come ri-
sultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il Sig. al pagamen- Parte_1
to della minore somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata
dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”;
dal procuratore di parte intervenuta:
“In via pregiudiziale - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre
l'estromissione dal presente procedimento di essendo Controparte_1
2 – allo stato – l'unica titolare del credito per cui è causa;
Controparte_2
Nel merito
In via principale - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infonda-
ta in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto,
confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto;
In via di subordine: - in caso di revoca, per qualunque ragione, del decreto ingiuntivo
opposto, condannare l'opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di euro 7.972,71, oltre ulteriori interessi di mora dal dovuto
[...]
all'effettivo saldo, ovvero di quella, maggiore o minore, che verrà accertata nel corso
del presente giudizio.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previ-
sto dal D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 772/2022 – R.G.
1937/2022, notificato in data 06.10.2022, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi a questo Tribunale per sentire accogliere le so- Controparte_1
pra riportate conclusioni.
In sostanza, parte opponente eccepiva la presunta carenza di prova scritta del credito ingiunto nonché l'asserita prescrizione del credito ingiunto.
Si costituiva parte opposta, contestando la tesi attorea.
Essendo il credito de quo oggetto di cessione, con atto di intervento del 18.4.2023 si costituiva in giudizio del giudizio la quale dichiara- Controparte_2
va che, con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13/12/2022,
[...]
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[...] [
cedeva a un portafoglio di Controparte_4 Controparte_2
crediti pecuniari individuabili in blocco, depositando il relativo atto di cessione
(doc. 5 di parte interveniente) unitamente all'elenco dei crediti.
Esperito senza successo il procedimento di mediazione, il Giudice, con ordinanza del 22.1.2024, così disponeva:
“Rilevato che il giudice, nel decidere sull'istanza di concessione di provvisoria ese-
cuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., deve, quanto meno som-
mariamente, riconsiderare il fumus boni iuris relativamente alle pretese azionate
con il ricorso per decreto ingiuntivo, facendo riferimento all'atto di opposizione e
alla documentazione allegata;
considerato che
nel caso di specie:
1) Parrebbe emergere per tabulas la sussistenza del titolo (contratto di finanzia-
mento del 27.4.2012 depositato sub doc. 5 da parte convenuta) da cui derivano i
crediti azionati dalla stessa opposta con l'impugnato decreto ingiuntivo, dovendosi
pure rilevare che la sussistenza del credito parrebbe essere stata riconosciuta dallo
stesso odierno opponente con nota, dallo stesso sottoscritta in data 16.09.2020 e
depositata sub doc. n. 8 di parte convenuta opposta 2) Non parrebbero, comunque,
cogliere nel segno le eccezioni mosse in punto asserita inidoneità della documenta-
zione allegata in fase monitoria (cfr. estratto conto certificato ex art. 50 TUB sub
doc 4 fascicolo monitorio);
3) Anche l'eccezione in punto prescrizione parrebbe allo stato sfornita di supporto
probatorio attesa la data del contratto de quo nonché la circostanza, emergente per
tabulas, delle monitorie di cui ai docc. 9 e 4 (in ordine cronologico rispetto alla ri-
cezione delle predette note);
4 4) l'opposizione dell'odierno opponente non pare, quindi, fondata su prova scritta
né su prova di pronta soluzione un tanto considerato dichiara il decreto ingiuntivo
opposto provvisoriamente esecutivo;
vista la richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma VI, vecchio rito
c.p.c.
assegna alle parti i chiesti termini;
[…]”.
Successivamente, in esito all'udienza del 20.6.2024, il Giudice fissava l'udienza del
3 luglio 2025 per la lettura del dispositivo, assegnando termine per note conclusive.
All'udienza del 3.7.2025, veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 772/2022 del
21/06/2022, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare, alla parte ingiungente, la somma di euro 7.972,71, oltre ad interessi ed accessori.
L'opposizione è infondata.
Emerge, infatti, per tabulas la sussistenza del titolo (id est contratto di finanziamen-
to del 27.4.2012, depositato sub doc. 5 da parte convenuta) da cui derivano i crediti azionati dalla stessa opposta con l'impugnato decreto ingiuntivo (crediti poi ceduti all'intervenuta: cfr. docc. 5 – 7 della stessa intervenuta, ovverosia contratto di ces-
sione ed estratto pubblicazione in G.U.).
Ancora, si deve pure rilevare che la sussistenza del credito veniva riconosciuta dallo stesso odierno opponente con nota, dallo stesso sottoscritta, in data 16.09.2020 e depositata sub doc. n. 8 di parte convenuta opposta.
****
Ancora, anche l'eccezione in punto prescrizione, oltreché del tutto generica, è to-
5 talmente destituita di fondamento. Corre l'obbligo a tal proposito di sottolineare la data del contratto de quo, risalente al 27.4.2012, nonché la circostanza, emergente
per tabulas, dell'invio delle monitorie di cui ai docc. 9 e 4 di parte opposta (docu-
mentazione citata in ordine cronologico rispetto alla ricezione delle predette note).
Infine, non colgono nel segno le eccezioni mosse in punto asserita inidoneità della documentazione allegata in fase monitoria (cfr. estratto conto certificato ex art. 50
TUB sub doc 4 fascicolo monitorio) al fine di ottenere il rilascio del decreto ingiun-
tivo, posto che, comunque, le argomentazioni dianzi illustrate sono comunque as-
sorbenti in punto sussistenza del credito ed avvenuta cessione dello stesso.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
3. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 5.201,00 e
26.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 772/2022 del 21/06/2022 - R.G. 1937/2022 emesso dal
6 Tribunale di Livorno;
condanna parte opponente a rifondere all'intervenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rim-
borso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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