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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 09/06/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Michele Russo Presidente relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17/2025 sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nei confronti di se stesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
CCII, trattandosi del Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa: essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 CCII, poiché tra la data di comunicazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quella acquisita ex officio ai sensi dell'art. 367, comma 1, CCII, risulta che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, poiché si tratta di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il debitore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) CCII. A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 lett. b) CCII, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (come anche per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio genus non perit, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dal debitore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.
Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 lett. b), sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude il conseguimento di margini di liquidità tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio di un'attività d'impresa o comunque alla pratica usuale tra “professionisti” e debitori anche non imprenditori.
L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).
Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della par condicio creditorum.
Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.
Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere le proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 lett. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo, nei limiti consentiti dall'assimilabilità tra la situazione del debitore imprenditore e quella del debitore non imprenditore, i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di plurimi inadempimenti, due dei quali di rilevante importo (come risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata), che si protraggono ormai da oltre un anno e che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 268, comma 2, CCII, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 50.000,00.
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di . Parte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di , nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
Nomina il dott. Michele Russo giudice delegato per la procedura;
Liquidatore la dott.ssa Miriana Ciarrocchi;
Ordina al liquidatore di procedere immediatamente, nel caso in cui nel patrimonio di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;
Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire, se esistenti, l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di notificazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se esistente;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni novanta, decorrente dalla notificazione della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
Ordina al liquidatore di notificare la presente sentenza al debitore nonché, se ed in quanto risultanti dagli atti del procedimento e dall'elenco depositati dal debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in camera di consiglio, lì 04/06/2025
Il Presidente estensore dott. Michele Russo
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Michele Russo Presidente relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 17/2025 sul ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nei confronti di se stesso
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
CCII, trattandosi del Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa: essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 CCII, poiché tra la data di comunicazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quella acquisita ex officio ai sensi dell'art. 367, comma 1, CCII, risulta che il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, poiché si tratta di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il debitore, inoltre, si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) CCII. A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 lett. b) CCII, come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (come anche per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.). La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio genus non perit, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dal debitore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.
Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 lett. b), sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude il conseguimento di margini di liquidità tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio di un'attività d'impresa o comunque alla pratica usuale tra “professionisti” e debitori anche non imprenditori.
L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).
Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (e quindi anche della liquidazione controllata) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della par condicio creditorum.
Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del debitore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.
Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere le proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 lett. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo, nei limiti consentiti dall'assimilabilità tra la situazione del debitore imprenditore e quella del debitore non imprenditore, i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di plurimi inadempimenti, due dei quali di rilevante importo (come risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata), che si protraggono ormai da oltre un anno e che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 268, comma 2, CCII, in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 50.000,00.
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata di . Parte_1
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 268 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata di , nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
Nomina il dott. Michele Russo giudice delegato per la procedura;
Liquidatore la dott.ssa Miriana Ciarrocchi;
Ordina al liquidatore di procedere immediatamente, nel caso in cui nel patrimonio di liquidazione vi siano beni immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2, CCII;
Autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire, se esistenti, l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire, nel caso in cui il debitore sia un imprenditore, le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di notificazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se esistente;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine perentorio di giorni novanta, decorrente dalla notificazione della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
Ordina al liquidatore di notificare la presente sentenza al debitore nonché, se ed in quanto risultanti dagli atti del procedimento e dall'elenco depositati dal debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in camera di consiglio, lì 04/06/2025
Il Presidente estensore dott. Michele Russo