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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2022 e n. r.g. 4347/2022, riunite, promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTIRE Parte_1 C.F._1
PIETRO e dell'avv. NACCARATO FRANCA ( ) VIA F.SCO MICELI C.F._2
PICARDI 31 87100 COSENZA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO BILOTTI 29 87100
COSENZA ITALIA presso il difensore avv. MARTIRE PIETRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTIRE Controparte_1 C.F._3
PIETRO elettivamente domiciliato in VIA CARLO BILOTTI 29 87100 COSENZA ITALIA presso il difensore avv. MARTIRE PIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SETTINO GIULIO, elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE
87027 PAOLA presso il difensore avv. SETTINO GIULIO
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare del 09.03.2022 e del 01.10.2019, procedimenti riuniti RG 1511/2022 e RG 4347/2022
Conclusioni
pagina 1 di 5 Per l'attore: accoglimento della domanda, dichiararsi la nullità/annullabilità delle delibere di condominio del 09.03.2022 relativamente rispettivamente all'o.d.g. punti 1,2 e 3 e o.d.g. del
01.10.2019 punti 1 e 2 per le ragioni di cui all'atto introduttivo afferente entrambi i giudizi riuniti.
Per il convenuto: rigetto delle domande con ogni conseguenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, e hanno adito l'odierno Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire dichiarare nulla/annullabile la delibera di condominio del 09.03.2022 e del 01.10.2019 di cui ai procedimenti riuniti, in quanto le stesse sarebbero affette da irregolarità formali e sostanziali nella redazione dei bilanci consuntivi 2017 e 2018.
In particolare, hanno dedotto che la delibera del 09.03.2022 di cui ai punti 1,2, e 3 o.d.g. sarebbe soggetta a nullità/annullabilità poichè il bilancio consuntivo 2018 conterrebbe irregolarità e che lo stesso avrebbe dovuto indicare/riportare i saldi finali del bilancio 2017 oltre che irregolarità delle scritture contabili e ciò in quanto il consuntivo del 2017 in realtà non sarebbe mai stato approvato dal consesso per mancato raggiungimento del numero legale e che la sua mancata approvazione comportava l'invalidità di tutti gli atti successivi e conseguenti. Lo stesso ragionamento ha riguardato la delibera approvata del 01.10.2019 pure impugnata poichè non sarebbe stato approvato il bilancio consuntivo relativo al 2018.
Il si è costituito in giudizio contestando ogni assunto in fatto e diritto chiedendo il CP_2
rigetto della domanda poiché infondata.
Nel corso del giudizio, ritenuta la causa matura per decisione con rigetto di ogni altra richiesta poiché ininfluente, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
Prima di passare al merito, appare opportuno argomentare riguardo il rendiconto di gestione del . CP_2
Il bilancio di condominio, o rendiconto, è un documento contabile che raffigura, fotografandolo, lo stato economico e patrimoniale dell'ente ed in sede di approvazione del consuntivo di una gestione ordinaria, l'amministratore è tenuto a presentare ai condomini il rendiconto contabile del . CP_2
Il bilancio consuntivo rappresenta quindi il rendiconto della gestione conclusa e si basa sulle pagina 2 di 5 spese realmente sostenute dal condominio, con attribuzione delle quote calcolate con precisione tenendo conto dei millesimi di proprietà. Affinchè il rendiconto possa essere considerato effettivo, è essenziale che venga approvato dall'assemblea, con delibera da assumersi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale, in assenza di questa approvazione, il rendiconto consuntivo non ha alcun valore legale come documento.
Ne discende che compito specifico dell'amministratore è quello di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione a norma degli artt. 1130, co. 10 e 1130 bis c.c., e l'omissione o il ritardo del rendiconto annuale sono da considerarsi gravi irregolarità nell'operato dell'amministrazione, cass. civ. sentenza n. 28764/2017 la quale ha sottolineato l'obbligo gravante sull'amministratore di condominio di redigere il rendiconto annuale che dovrà essere poi approvato dall'assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni.
L'amministratore pur avendo convocato l'assemblea per l'approvazione dei consuntivi redatti riferiti al periodo pregresso, la mancanza del numero legale in assemblea non ha consentito la loro approvazione e le delibere qui impugnate contengono richiami di bilanci consuntivi afferenti precedenti esercizi finanziari.
Infatti, è vero che il consesso ha approvato i consuntivi posti all'o.d.g. di cui alla delibera impugnata, così come è vero che nella assemblea del 03.10.2018, afferente approvazione consuntivo dal 01.08.2017 al 31.12.2027 e relativo piano di riparto e del 06.03.2019 afferente il punto 1 o.d.g. ovvero approvazione bilancio consuntivo al 31.1.2018, tali punti non sono stati approvati.
Orbene, pur essendo ciò incontestato, il ha prodotto a sua discolpa a CP_2
confutazione delle affermazioni degli attori, delibera di assemblea del 13.09.2017, non impugnata, con cui è stato approvato il bilancio consuntivo globale dal 01.08.2016 al
31.07.2017 che porta a ritenere in consecutio ed a seguire la regolarità dell'approvazione dei punti all'o.d.g. di cui anche alla presente impugnativa.
La discrepanza è consistita in una gestione che non coincideva con l'anno solare che i condomini hanno voluto per così dire sanare riconducendo il tutto nella coincidenza della gestione con l'anno solare in essere.
Lo stesso argomentare è fatto anche riguardo l'altra delibera impugnata del 01.10.2019 di cui pagina 3 di 5 al procedimento qui riunito n. 4347/2022 con la quale è stato approvato il bilancio consuntivo dal 01.08.2017 al 31.12.2018 di cui al punto 1 o.d.g. e ciò in virtù del fatto del passaggio da parte del alla gestione annuale coincidente con l'anno solare, anche se la CP_2
metodologia adottata sin lì non era del tutto in linea con le norme su tali argomentazioni, ma la gestione poi è stata allineata per come doveva essere.
Vi è poi da dire che l'assemblea approvava con deliberato del 01.10.2019 il punto 2 o.d.g. di cui al procedimento riunito ma ancor di più approvava il punto 3 o.d.g. anche se non impugnato, ovvero esame ed approvazione bilancio consuntivo consumi idrici anni 2017 e piano di riparto consumi idrici primo semestre 2018 sino ad arrivare alla approvazione per come sopra detto al 31.12.2018, a seguire poi i successivi periodi relativi alle annualità 2019,
2020 e 2021.
Pertanto, poiché era stato operato il passaggio ad una gestione annuale coincidente con l'anno solare che è quello corretto come metodo cui fare riferimento, il consesso con la deliberazione del 01.10.2019 ha approvato tutta la rendicontazione dal 01.08.2017 al
31.12.2018 laddove nel verbale impugnato è riportato: “L'assemblea……………., approva il bilancio consuntivo globale per le gestioni Condominiali/Legali/Contabile dal 01.07.2017 al
31.12.2018 e relative ripartizioni…………………”.
A riguardo, le delibere con cui si approvano nello stesso consesso i bilanci consuntivi di più anni e anche e/o frazioni, devono essere considerate valide anche se riferite a periodo pregressi perché la violazione del principio di annualità della contabilità può essere solo motivo di responsabilità e di revoca dell'amministratore, ma non certo motivo di nullità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto, Tribunale di Matera, sentenza n.
511/2024.
Pertanto, in conclusione, anche se nelle precedenti gestioni è risultato esservi una gestione del tipo semestrale, si è passati poi a quella annuale che non inficia quanto poi successivamente approvato.
La domanda, dunque, riuniti i procedimenti nn. 1511/2022 e 4347/2022, deve essere rigettata per quanto in parte motiva e ritenere la validità delle delibere impugnate.
Alla luce di quanto detto, considerata la metodologia di gestione riguardo l'approvazione di più consuntivi anche parziali, poi allineata, (consuntivi approvati fino al 31.12.2018), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese e/o assorbite, così provvede:
rigetta la domanda di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara valide le delibere impugnate del 09.03.2022 e del 01.10.2019.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1511/2022 e n. r.g. 4347/2022, riunite, promosse da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTIRE Parte_1 C.F._1
PIETRO e dell'avv. NACCARATO FRANCA ( ) VIA F.SCO MICELI C.F._2
PICARDI 31 87100 COSENZA, elettivamente domiciliato in VIA CARLO BILOTTI 29 87100
COSENZA ITALIA presso il difensore avv. MARTIRE PIETRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTIRE Controparte_1 C.F._3
PIETRO elettivamente domiciliato in VIA CARLO BILOTTI 29 87100 COSENZA ITALIA presso il difensore avv. MARTIRE PIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
SETTINO GIULIO, elettivamente domiciliato in C/O CANCELLERIA CIVILE TRIBUNALE
87027 PAOLA presso il difensore avv. SETTINO GIULIO
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnativa delibera assembleare del 09.03.2022 e del 01.10.2019, procedimenti riuniti RG 1511/2022 e RG 4347/2022
Conclusioni
pagina 1 di 5 Per l'attore: accoglimento della domanda, dichiararsi la nullità/annullabilità delle delibere di condominio del 09.03.2022 relativamente rispettivamente all'o.d.g. punti 1,2 e 3 e o.d.g. del
01.10.2019 punti 1 e 2 per le ragioni di cui all'atto introduttivo afferente entrambi i giudizi riuniti.
Per il convenuto: rigetto delle domande con ogni conseguenziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, e hanno adito l'odierno Tribunale al fine di Parte_1 Controparte_1
sentire dichiarare nulla/annullabile la delibera di condominio del 09.03.2022 e del 01.10.2019 di cui ai procedimenti riuniti, in quanto le stesse sarebbero affette da irregolarità formali e sostanziali nella redazione dei bilanci consuntivi 2017 e 2018.
In particolare, hanno dedotto che la delibera del 09.03.2022 di cui ai punti 1,2, e 3 o.d.g. sarebbe soggetta a nullità/annullabilità poichè il bilancio consuntivo 2018 conterrebbe irregolarità e che lo stesso avrebbe dovuto indicare/riportare i saldi finali del bilancio 2017 oltre che irregolarità delle scritture contabili e ciò in quanto il consuntivo del 2017 in realtà non sarebbe mai stato approvato dal consesso per mancato raggiungimento del numero legale e che la sua mancata approvazione comportava l'invalidità di tutti gli atti successivi e conseguenti. Lo stesso ragionamento ha riguardato la delibera approvata del 01.10.2019 pure impugnata poichè non sarebbe stato approvato il bilancio consuntivo relativo al 2018.
Il si è costituito in giudizio contestando ogni assunto in fatto e diritto chiedendo il CP_2
rigetto della domanda poiché infondata.
Nel corso del giudizio, ritenuta la causa matura per decisione con rigetto di ogni altra richiesta poiché ininfluente, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per conclusionali e repliche.
Prima di passare al merito, appare opportuno argomentare riguardo il rendiconto di gestione del . CP_2
Il bilancio di condominio, o rendiconto, è un documento contabile che raffigura, fotografandolo, lo stato economico e patrimoniale dell'ente ed in sede di approvazione del consuntivo di una gestione ordinaria, l'amministratore è tenuto a presentare ai condomini il rendiconto contabile del . CP_2
Il bilancio consuntivo rappresenta quindi il rendiconto della gestione conclusa e si basa sulle pagina 2 di 5 spese realmente sostenute dal condominio, con attribuzione delle quote calcolate con precisione tenendo conto dei millesimi di proprietà. Affinchè il rendiconto possa essere considerato effettivo, è essenziale che venga approvato dall'assemblea, con delibera da assumersi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, rappresentanti almeno un terzo del valore millesimale, in assenza di questa approvazione, il rendiconto consuntivo non ha alcun valore legale come documento.
Ne discende che compito specifico dell'amministratore è quello di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione a norma degli artt. 1130, co. 10 e 1130 bis c.c., e l'omissione o il ritardo del rendiconto annuale sono da considerarsi gravi irregolarità nell'operato dell'amministrazione, cass. civ. sentenza n. 28764/2017 la quale ha sottolineato l'obbligo gravante sull'amministratore di condominio di redigere il rendiconto annuale che dovrà essere poi approvato dall'assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni.
L'amministratore pur avendo convocato l'assemblea per l'approvazione dei consuntivi redatti riferiti al periodo pregresso, la mancanza del numero legale in assemblea non ha consentito la loro approvazione e le delibere qui impugnate contengono richiami di bilanci consuntivi afferenti precedenti esercizi finanziari.
Infatti, è vero che il consesso ha approvato i consuntivi posti all'o.d.g. di cui alla delibera impugnata, così come è vero che nella assemblea del 03.10.2018, afferente approvazione consuntivo dal 01.08.2017 al 31.12.2027 e relativo piano di riparto e del 06.03.2019 afferente il punto 1 o.d.g. ovvero approvazione bilancio consuntivo al 31.1.2018, tali punti non sono stati approvati.
Orbene, pur essendo ciò incontestato, il ha prodotto a sua discolpa a CP_2
confutazione delle affermazioni degli attori, delibera di assemblea del 13.09.2017, non impugnata, con cui è stato approvato il bilancio consuntivo globale dal 01.08.2016 al
31.07.2017 che porta a ritenere in consecutio ed a seguire la regolarità dell'approvazione dei punti all'o.d.g. di cui anche alla presente impugnativa.
La discrepanza è consistita in una gestione che non coincideva con l'anno solare che i condomini hanno voluto per così dire sanare riconducendo il tutto nella coincidenza della gestione con l'anno solare in essere.
Lo stesso argomentare è fatto anche riguardo l'altra delibera impugnata del 01.10.2019 di cui pagina 3 di 5 al procedimento qui riunito n. 4347/2022 con la quale è stato approvato il bilancio consuntivo dal 01.08.2017 al 31.12.2018 di cui al punto 1 o.d.g. e ciò in virtù del fatto del passaggio da parte del alla gestione annuale coincidente con l'anno solare, anche se la CP_2
metodologia adottata sin lì non era del tutto in linea con le norme su tali argomentazioni, ma la gestione poi è stata allineata per come doveva essere.
Vi è poi da dire che l'assemblea approvava con deliberato del 01.10.2019 il punto 2 o.d.g. di cui al procedimento riunito ma ancor di più approvava il punto 3 o.d.g. anche se non impugnato, ovvero esame ed approvazione bilancio consuntivo consumi idrici anni 2017 e piano di riparto consumi idrici primo semestre 2018 sino ad arrivare alla approvazione per come sopra detto al 31.12.2018, a seguire poi i successivi periodi relativi alle annualità 2019,
2020 e 2021.
Pertanto, poiché era stato operato il passaggio ad una gestione annuale coincidente con l'anno solare che è quello corretto come metodo cui fare riferimento, il consesso con la deliberazione del 01.10.2019 ha approvato tutta la rendicontazione dal 01.08.2017 al
31.12.2018 laddove nel verbale impugnato è riportato: “L'assemblea……………., approva il bilancio consuntivo globale per le gestioni Condominiali/Legali/Contabile dal 01.07.2017 al
31.12.2018 e relative ripartizioni…………………”.
A riguardo, le delibere con cui si approvano nello stesso consesso i bilanci consuntivi di più anni e anche e/o frazioni, devono essere considerate valide anche se riferite a periodo pregressi perché la violazione del principio di annualità della contabilità può essere solo motivo di responsabilità e di revoca dell'amministratore, ma non certo motivo di nullità della delibera assembleare di approvazione del rendiconto, Tribunale di Matera, sentenza n.
511/2024.
Pertanto, in conclusione, anche se nelle precedenti gestioni è risultato esservi una gestione del tipo semestrale, si è passati poi a quella annuale che non inficia quanto poi successivamente approvato.
La domanda, dunque, riuniti i procedimenti nn. 1511/2022 e 4347/2022, deve essere rigettata per quanto in parte motiva e ritenere la validità delle delibere impugnate.
Alla luce di quanto detto, considerata la metodologia di gestione riguardo l'approvazione di più consuntivi anche parziali, poi allineata, (consuntivi approvati fino al 31.12.2018), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese e/o assorbite, così provvede:
rigetta la domanda di cui in parte motiva e per l'effetto dichiara valide le delibere impugnate del 09.03.2022 e del 01.10.2019.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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