Versione
9 ottobre 2010
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16 luglio 2016
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Art. 130.
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <>
1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <> e'
preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del ((Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali)) .
All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma e' compreso nei rispettivi organici. ((37)) 2. Sono compiti dell'Istituto:
a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonche' la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione; b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonche' il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione; c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonche' con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attivita'; d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.
4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
--------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <
1. Alla direzione dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare <
preposto un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del ((Corpo del genio della Marina, specialita' armi navali)) .
All'Istituto sono inoltre destinati ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e dipendenti civili, secondo apposite tabelle stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare. Il personale di cui al presente comma e' compreso nei rispettivi organici. ((37)) 2. Sono compiti dell'Istituto:
a) lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature e ai sistemi che interessano la Marina militare nel campo delle telecomunicazioni e dell'elettronica, nonche' la compilazione delle specifiche tecniche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione; b) la valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi sistemi nel campo dell'elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, nonche' il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi e di particolari apparecchiature, sistemi e componenti elettronici ai fini della loro omologazione; c) l'esecuzione di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in correlazione con altri enti delle Forze armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e stranieri, nonche' con le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifico e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che rientrano nel campo della propria attivita'; d) la comunicazione e le antenne; scoperta e contromisure; misura controllo strumenti.
4. Per l'assolvimento di tali compiti, l'Istituto dispone di impianti a terra costituiti da laboratori, officine e magazzini.
--------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Commentari • 23
- 1. mail e soft spam: obblighi e responsabilitàSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 26 maggio 2026 · 1
Il contributo analizza gli obblighi e le responsabilità in materia di tracking pixel nelle e-mail e soft spam derivanti dal provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 284 del 17 aprile 2026 soffermandosi sull'adeguamento operativo per banche e assicurazioni. 1. Introduzione: un provvedimento che riguarda anche gli istituti di credito e assicurativi Il provvedimento n. 284 adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 17 aprile 2026 (“Provvedimento”), recante le Linee Guida in materia di utilizzo dei cd. “tracking pixel” nelle e-mail, non è un intervento rivolto esclusivamente al mondo dell'e-commerce o del marketing digitale generico. Le sue …
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Giurisprudenza • 10
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- responsabilità erariale·
- art. 28 Costituzione·
- art. 110 TUEL·
- art. 6 comma 7 D.L. 78/2015·
- potere riduttivo·
- art. 1 L. n. 1/2026·
- colpa grave·
- art. 130 c.g.c.·
- prescrizione·
- dolo eventuale·
- art. 97 Costituzione·
- art. 21 D.L. 76/2020·
- art. 1 comma 1 octies L. n. 20/94·
- art. 9 comma 1 quinquies D.L. 113/2016·
- art. 147 bis TUEL