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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/08/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Onoraria, dott.ssa Carmela rosetta Rita Torrisi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 14190/2021
TRA
(P.Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Androne n. 5 presso lo studio dell'avv. Giacomo Fichera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
E
, (p.Iva e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo Balsamo ed elettivamente domiciliato in Catania P.zza
Corsica, n. 19 presso lo studio dell'avv. Salvatore Patané)
Convenuta
(C.F.: ), in persona del leg. rappr. p.t., elettivamente domiciliata in Catania, via CP_2 P.IVA_3
V. Giuffrida n. 108, presso lo studio dell'avvocato Laura Viola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Terza Chiamata in persona del legale rappresentante generale per l'Italia Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, del foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata in Zafferana Etnea, Via Algerazzi 36, presso e lo studio dell'avv. Paola L. Barbagallo.
Terza Chiamata
Oggetto: vendita beni mobili
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio “ Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che, in data 02.07.2021, ha acquistato dalla convenuta l'autovettura usata BMW X5 3.0 XDRIVE targata
ER803DD per il prezzo di € 24.000,00; - che, nel mese di settembre 2021, a distanza di due mesi dall'acquisto, l'autovettura ha evidenziato un anomalo consumo di olio per cui, in data 20.09.2021, su indicazione della società venditrice, si è rivolta all'autofficina autorizzata PROCAR S.R.L. la quale ha trattenuto l'auto impegnandosi a riconsegnarla in data
01.10.2021 riparata;
-che, in tale data, l'autofficina gli ha comunicato, telefonicamente, che l'autovettura presentava un “battito al motore” che lasciava presagire che si fosse “fuso”;
- che ricevuta tale notizia, l'attore, tempestivamente, a mezzo pec del 05.10.2021 ha informato la società venditrice e la compagnia di assicuratrice chiedendo, al contempo, la Controparte_4
sostituzione, a loro spese, del motore e la disponibilità di un'autovettura di cortesia per tutto il periodo necessario a riparare il danno;
- che, non ottenendoli, ha citato in giudizio la società venditrice dinanzi questo tribunale al quale ha chiesto di ritenere e dichiarare l'esistenza di un'obbligazione di garanzia della convenuta nei suoi confronti, CP_1
di ritenere e dichiarare il suo inadempimento, di condannarla al pagamento della somma di €15.000,00, o di quella diversa o maggiore somma determinata in corso di causa necessaria per la riparazione del danno al motore nonché al pagamento del maggior danno subito per il mancato utilizzo e godimento dell'autovettura dal mese di settembre 2021 e sino all'effettiva riparazione, nonché per i disagi conseguenti alla mancata disponibilità dell'autovettura quantificato in € 2.000,00 o in quella diversa somma determinata in via equitativa, con vittoria di spese e compensi di causa, comprese quelle di mediazione.
La società convenuta si è costituita in giudizio, ha chiesto preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa e l'autofficina “ per essere da Controparte_4 CP_2
queste manlevata in caso di soccombenza, la prima in forza di una polizza stipulata per l'autovettura dell'attore "a garanzia dei guasti accidentali della stessa per la durata di mesi 12 e la seconda in quanto potrebbe essere riconosciuta in corso di causa responsabile dei danni al motore lamentati da parte attrice avendo quest'ultima consegnato l'autovettura all'autofficina ancora funzionante e con la semplice richiesta di provvedere ad un rabbocco d'olio.
Nel merito ha contestato la domanda attorea ritenendola infondata in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. In particolare ha sostenuto di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale nei confronti di parte odierna attrice avendole consegnato, al momento della vendita, un'autovettura perfettamente funzionante. Ha dedotto che la causa dell'anomalo consumo di olio debba essere ricercata o nel comportamento negligente della società attrice che dopo l'acquisto ha danneggiato il motore, o dell'autofficina presso cui la vettura è stata ricoverata per essere riparata. Ha evidenziato che, in data 25.11.2021 alle ore 18:41, l'autovettura per cui è causa si trovava in Calabria in provincia di Cosenza dove il suo conducente è stato sanzionato per eccesso di velocità dalla Polizia Locale di
Rocca Imperiale ed ha dedotto da ciò che il motore dell'autovettura in quella data era perfettamente funzionante. E' stata autorizzata la chiamata in causa richiesta da parte convenuta e le due società si sono costituite in giudizio. ha contestato il contenuto dell'atto di citazione per chiamata di terzo ritenendolo destituito di CP_2
fondamento logico e giuridico oltre che di supporto probatorio. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendosi estranea ai fatti di causa avendo semplicemente diagnosticato la natura del danno riportato dall'autovettura di proprietà parte attrice. Ha chiesto di essere estromessa dal giudizio con condanna del convenuto anche ex art. 96 c.p.c.
ha contestato le domande avanzate nei suoi confronti da parte Controparte_3 Controparte_3
convenuta e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. Ha eccepito l'inoperatività della polizza richiamando l'art. 11 (Esclusioni) del contratto Perdite Pecuniarie stipulato con
[...]
che prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni per mancata o insufficiente CP_1
lubrificazione.
Ha sostenuto che sia parte attrice che parte convenuta concordano nell'attribuire la causa dell'evento alla mancanza di liquido lubrificante nel motore.
Nel merito ha contestato le richieste risarcitorie/di indennizzo formulate nei suoi confronti da parte convenuta ritenendole non dovute e/o non provate e comunque eccessive.
Ha chiesto, in subordine, di limitare il risarcimento a € 4.909,61 conformemente a quanto rilevato nella perizia Bureau Veritas Italia S.p.A. o comunque di contenerlo entro il massimale di 6.000 (IVA inclusa) come previsto dall'art. 9 della predetta polizza e in ogni caso non oltre il limite di € 8.400,00, in forza dell'art. 3 delle Clausole Particolari del concordato “Servizio di Assistenza”.
La causa è stata istruita documentalmente, è stata disposta ed espletata ctu e, precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
Preliminarmente si rileva che la domanda attorea è procedibile essendo stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione.
Ancora preliminarmente si osserva che a questo procedimento va sicuramente esclusa l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs 206/05 (TU sulla Tutela del Consumatore) non potendo, parte attrice, in quanto società, essere qualificata alla stregua di un consumatore e ciò è incontestato tra le parti. Si osserva inoltre che dagli atti di causa non si evince che parte attrice abbia acquistato l'autovettura per uso personale.
Va, quindi, applicata la normativa del codice civile sulla vendita in generale e precisamente l'art. 1490 c.c., che deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate o “ricondizionate” (Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 21204/2016) e dispone che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490, 1° comma, c.c.), l'art. 1491 c.c. secondo il quale “non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi” e l'art. 1494, 1° comma, c.c. per il quale “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Si rileva che l'art. 11 (Esclusioni) del contratto Perdite Pecuniarie stipulato in data 02.07.2021 tra
[...]
e a garanzia dei guasti accidentali occorsi CP_1 Controparte_3 Controparte_3
all'autovettura di parte attrice, per la durata di mesi 12 prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni per mancata o insufficiente lubrificazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nella sua relazione peritale, integrata dalle risposte alle osservazioni avanzate dalle parti in causa, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, e pertanto condivisibile, ha ritenuto che i vizi del motore lamentati dall'attore, siano stati causati dal danneggiamento della semi-bronzina della seconda biella del propulsore che ha causato la perdita di olio dalla scatola del filtro e quindi l'anomalo consumo di questo riscontrato dal proprietario dell'autovettura dopo circa due mesi dall'acquisto.
All'uopo il ctu ha evidenziato che, il danno si è verificato entro un anno dall'ultimo “tagliando” effettuato e prima della percorrenza massima di 30.000 km previsti, che, inoltre, al momento della vendita, la vettura aveva già percorso 1001 km dall'ultimo “tagliando” e non presentava alcun vizio evidente che potesse essere rilevato da un utente medio che usa la normale cura del buon utilizzatore tanto che l'attore, senza rilevare nell'auto alcuna criticità, ha percorso in circa due mesi dall'acquisto, ulteriori 16470 km riscontrando soltanto un anomalo consumo di olio.
Il ctu ha evidenziato, altresì, che una tale consistente percorrenza possa essere effettuata soltanto se le condizioni del propulsore sono in buono stato mentre nel caso fosse già evidente un difetto di lubrificazione della gravità di quello riscontrato durante il sopralluogo sarebbe impossibile in quanto ciò, in un breve lasso di tempo, determinerebbe danneggiamenti importanti del propulsore e la conseguente impossibilità di continuare la marcia. Da tali considerazioni ha dedotto che la perdita di olio, appurata durante le operazioni peritali sul mezzo, non è stata causata da un difetto di lubrificazione addebitabile a negligenza dell'attore per cattiva manutenzione del mezzo ma è stata la conseguenza di una perdita di olio causata da un vizio occulto della scatola del filtro, preesistente alla vendita, che ha generato i suoi effetti in un momento successivo.
Il ctu ha anche evidenziato che dai documenti versati in atti, si evince che il proprietario, diligentemente durante i due mesi in cui ha utilizzato l'auto ne ha monitorato il livello dell'olio tanto che rilevandone un eccessivo consumo ha provveduto tempestivamente a ricoverare l'auto in officina.
Il ctu ha ulteriormente specificato che certamente la perdita di olio al momento della vendita era occulta in quanto “se la perdita di olio fosse stata già presente alla data di vendita il propulsore non avrebbe potuto effettuare la importante percorrenza chilometrica che in effetti ha poi svolto la vettura in questione” in quanto “la mancanza di lubrificazione produce quasi in maniera immediata e comunque in tempi molto brevi danneggiamenti importanti ed evidenti sul propulsore” mentre, “nel caso in questione è stato accertato in contraddittorio che il danneggiamento è concentrato su di una porzione limitata del propulsore e, pertanto, ne deriva che la sua genesi si sia manifestata in un tempo molto vicino al fermo del propulsore. Questa condizione unitamente all'evidenza che il propulsore quando è stato ricoverato e non più utilizzato ancora non presentava rumori o evidenze chiare all'utente comune di danneggiamenti al propulsore conferma che la genesi del difetto di lubrificazione si sia manifestata poco prima del ricovero in officina. In caso contrario il danneggiamento sarebbe stato ben più evidente e ben più generalizzato”.
Il ctu, osservando inoltre che di ciò si ha conferma considerando che il motore è stato regolarmente sottoposto ai tagliandi manutentivi nei tempi e nelle modalità previste dalla casa madre, senza che vi siano state segnalazioni di anomalie sullo stesso”, che inoltre "l'attore ha provveduto a ricoverare la vettura non appena si è accorto di una perdita di olio dal propulsore”, che “il non avere traccia ufficiale di precedenti ricoveri della vettura in officina è indice che la stessa non ha accusato problemi prima del ricovero per cui è causa”.
In sintesi, il propulsore non ha manifestato problematiche sino al momento del suo ricovero in officina in quanto fino a quel momento non vi erano perdite evidenti di olio ma il vizio era già presente al momento della vendita, seppure occulto.
Alla luce delle superiori considerazioni deve rigettarsi l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da che di conseguenza è perfettamente operante tra i contraenti, in quanto la Controparte_4
mancanza di lubrificazione localizzata non è stata causata da negligenza del proprietario nella manutenzione del motore ma da un vizio occulto preesistente alla vendita che ha generato condizioni di scarsa lubrificazione temporanea e localizzata. Di conseguenza deve accogliersi la domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_4
Deve rigettarsi la domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata in quanto questa è risultata completamente estranea ai fatti di causa ed ha operato con la dovuta CP_2
correttezza e diligenza. Il ctu, in particolare, ha rilevato che all'autofficina si possano riconoscere CP_2
requisiti professionali tali da garantire la corretta manutenzione dell'auto.
Il ctu ritiene che sebbene non strettamente necessaria, sia opportuna e appropriata la sostituzione del motore al fine di salvaguardare l'integrità e le prestazioni dell'intera vettura considerato che “in genere un propulsore che ha subito dei danneggiamenti come quelli individuati nel corso delle operazioni peritali potrebbe non funzionare correttamente dopo le operazioni di riparazione”. Nella relazione di ctu, alla quale si rimanda per la specifica e l'analisi delle voci di spesa, l'ausiliario ha quantificato, in euro € 3.580,00, oltre iva, la somma complessiva liquidabile per la sostituzione del motore, operando una decurtazione del 42% sul costo del misuratore in quanto la sostituzione è opportuna ma non strettamente necessaria, e in €
2.040,00 il danno da Fermo Tecnico precisamente 40,00 €/ giorno, rinvenendosi noleggi mensili per veicoli di pari livello di quello oggetto di causa di circa 1.200 €/ mese per un totale di 40,00 €/g x 51 gg.(dal ricovero alla riconsegna). Alla luce di quanto sopra parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice, Parte_1
la somma di euro 3.580,00 quale somma necessaria per la riparazione del danno dell'autovettura
[...] oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo oltre alla somma di euro 2.000,00, come quantificata da parte attrice, a titolo di fermo tecnico oltre interessi dal momento del ricovero dell'autovettura nell'autofficina fino alla riconsegna.
La domanda di manleva della società convenuta nei confronti di deve Controparte_3 Controparte_3
essere accolta per quanto già esposto.
La domanda di manleva della società convenuta nei confronti di deve essere rigettata per quanto CP_2
già esposto.
Non si riscontrano elementi per la condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c.
Devono essere rigettate le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta
La terza chiamata è tenuta a manlevare parte convenuta di quanto dovrà pagare a parte attrice e per gli oneri di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore al pagamento nei confronti di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, delle seguenti somme: euro € 3.580,00, oltre iva e interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo ed euro 2.000,00 oltre interessi dal momento del ricovero dell'autovettura nell'autofficina fino alla riconsegna, come specificate in parte motiva;
• Accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
per quanto in parte motiva;
CP_4 Controparte_3
• Rigetta la domanda di manleva proposta da ” nei confronti di Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore per quanto in parte motiva;
[...]
• Rigetta la domanda avanzata dalla terza chiamata di condanna della società convenuta CP_2 ex art. 96 c.p.c.;
• Rigetta le altre domande;
• Condanna parte convenuta, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese Parte_1 di lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, iva e c.p.a come per legge;
• Condanna parte convenuta, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di CP_2
lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, iva e c.p.a come per legge;
• Pone in definitiva a carico di parte convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, gli oneri di CTU nella misura già liquidata, per quanto in parte motiva;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 Controparte_3 tempore, a tenere indenne ” dal pagamento delle somme che è tenuto Controparte_1
a pagare a parte attrice e per gli oneri di ctu, per quanto in parte motiva. Parte_1
• Così deciso, il 01.08.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Onoraria, dott.ssa Carmela rosetta Rita Torrisi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 14190/2021
TRA
(P.Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, Via Androne n. 5 presso lo studio dell'avv. Giacomo Fichera che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Attrice
E
, (p.Iva e c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo Balsamo ed elettivamente domiciliato in Catania P.zza
Corsica, n. 19 presso lo studio dell'avv. Salvatore Patané)
Convenuta
(C.F.: ), in persona del leg. rappr. p.t., elettivamente domiciliata in Catania, via CP_2 P.IVA_3
V. Giuffrida n. 108, presso lo studio dell'avvocato Laura Viola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Terza Chiamata in persona del legale rappresentante generale per l'Italia Controparte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio, del foro di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata in Zafferana Etnea, Via Algerazzi 36, presso e lo studio dell'avv. Paola L. Barbagallo.
Terza Chiamata
Oggetto: vendita beni mobili
Conclusioni: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio “ Parte_1 [...]
esponendo: CP_1
- che, in data 02.07.2021, ha acquistato dalla convenuta l'autovettura usata BMW X5 3.0 XDRIVE targata
ER803DD per il prezzo di € 24.000,00; - che, nel mese di settembre 2021, a distanza di due mesi dall'acquisto, l'autovettura ha evidenziato un anomalo consumo di olio per cui, in data 20.09.2021, su indicazione della società venditrice, si è rivolta all'autofficina autorizzata PROCAR S.R.L. la quale ha trattenuto l'auto impegnandosi a riconsegnarla in data
01.10.2021 riparata;
-che, in tale data, l'autofficina gli ha comunicato, telefonicamente, che l'autovettura presentava un “battito al motore” che lasciava presagire che si fosse “fuso”;
- che ricevuta tale notizia, l'attore, tempestivamente, a mezzo pec del 05.10.2021 ha informato la società venditrice e la compagnia di assicuratrice chiedendo, al contempo, la Controparte_4
sostituzione, a loro spese, del motore e la disponibilità di un'autovettura di cortesia per tutto il periodo necessario a riparare il danno;
- che, non ottenendoli, ha citato in giudizio la società venditrice dinanzi questo tribunale al quale ha chiesto di ritenere e dichiarare l'esistenza di un'obbligazione di garanzia della convenuta nei suoi confronti, CP_1
di ritenere e dichiarare il suo inadempimento, di condannarla al pagamento della somma di €15.000,00, o di quella diversa o maggiore somma determinata in corso di causa necessaria per la riparazione del danno al motore nonché al pagamento del maggior danno subito per il mancato utilizzo e godimento dell'autovettura dal mese di settembre 2021 e sino all'effettiva riparazione, nonché per i disagi conseguenti alla mancata disponibilità dell'autovettura quantificato in € 2.000,00 o in quella diversa somma determinata in via equitativa, con vittoria di spese e compensi di causa, comprese quelle di mediazione.
La società convenuta si è costituita in giudizio, ha chiesto preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa e l'autofficina “ per essere da Controparte_4 CP_2
queste manlevata in caso di soccombenza, la prima in forza di una polizza stipulata per l'autovettura dell'attore "a garanzia dei guasti accidentali della stessa per la durata di mesi 12 e la seconda in quanto potrebbe essere riconosciuta in corso di causa responsabile dei danni al motore lamentati da parte attrice avendo quest'ultima consegnato l'autovettura all'autofficina ancora funzionante e con la semplice richiesta di provvedere ad un rabbocco d'olio.
Nel merito ha contestato la domanda attorea ritenendola infondata in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. In particolare ha sostenuto di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale nei confronti di parte odierna attrice avendole consegnato, al momento della vendita, un'autovettura perfettamente funzionante. Ha dedotto che la causa dell'anomalo consumo di olio debba essere ricercata o nel comportamento negligente della società attrice che dopo l'acquisto ha danneggiato il motore, o dell'autofficina presso cui la vettura è stata ricoverata per essere riparata. Ha evidenziato che, in data 25.11.2021 alle ore 18:41, l'autovettura per cui è causa si trovava in Calabria in provincia di Cosenza dove il suo conducente è stato sanzionato per eccesso di velocità dalla Polizia Locale di
Rocca Imperiale ed ha dedotto da ciò che il motore dell'autovettura in quella data era perfettamente funzionante. E' stata autorizzata la chiamata in causa richiesta da parte convenuta e le due società si sono costituite in giudizio. ha contestato il contenuto dell'atto di citazione per chiamata di terzo ritenendolo destituito di CP_2
fondamento logico e giuridico oltre che di supporto probatorio. In particolare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendosi estranea ai fatti di causa avendo semplicemente diagnosticato la natura del danno riportato dall'autovettura di proprietà parte attrice. Ha chiesto di essere estromessa dal giudizio con condanna del convenuto anche ex art. 96 c.p.c.
ha contestato le domande avanzate nei suoi confronti da parte Controparte_3 Controparte_3
convenuta e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa. Ha eccepito l'inoperatività della polizza richiamando l'art. 11 (Esclusioni) del contratto Perdite Pecuniarie stipulato con
[...]
che prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni per mancata o insufficiente CP_1
lubrificazione.
Ha sostenuto che sia parte attrice che parte convenuta concordano nell'attribuire la causa dell'evento alla mancanza di liquido lubrificante nel motore.
Nel merito ha contestato le richieste risarcitorie/di indennizzo formulate nei suoi confronti da parte convenuta ritenendole non dovute e/o non provate e comunque eccessive.
Ha chiesto, in subordine, di limitare il risarcimento a € 4.909,61 conformemente a quanto rilevato nella perizia Bureau Veritas Italia S.p.A. o comunque di contenerlo entro il massimale di 6.000 (IVA inclusa) come previsto dall'art. 9 della predetta polizza e in ogni caso non oltre il limite di € 8.400,00, in forza dell'art. 3 delle Clausole Particolari del concordato “Servizio di Assistenza”.
La causa è stata istruita documentalmente, è stata disposta ed espletata ctu e, precisate le conclusioni è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie e le repliche.
Preliminarmente si rileva che la domanda attorea è procedibile essendo stato espletato il tentativo obbligatorio di mediazione.
Ancora preliminarmente si osserva che a questo procedimento va sicuramente esclusa l'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs 206/05 (TU sulla Tutela del Consumatore) non potendo, parte attrice, in quanto società, essere qualificata alla stregua di un consumatore e ciò è incontestato tra le parti. Si osserva inoltre che dagli atti di causa non si evince che parte attrice abbia acquistato l'autovettura per uso personale.
Va, quindi, applicata la normativa del codice civile sulla vendita in generale e precisamente l'art. 1490 c.c., che deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate o “ricondizionate” (Cass. civ., Sez.
II, sent. n. 21204/2016) e dispone che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (art. 1490, 1° comma, c.c.), l'art. 1491 c.c. secondo il quale “non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi” e l'art. 1494, 1° comma, c.c. per il quale “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa”.
Si rileva che l'art. 11 (Esclusioni) del contratto Perdite Pecuniarie stipulato in data 02.07.2021 tra
[...]
e a garanzia dei guasti accidentali occorsi CP_1 Controparte_3 Controparte_3
all'autovettura di parte attrice, per la durata di mesi 12 prevede l'esclusione dalla copertura assicurativa dei danni per mancata o insufficiente lubrificazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nella sua relazione peritale, integrata dalle risposte alle osservazioni avanzate dalle parti in causa, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, e pertanto condivisibile, ha ritenuto che i vizi del motore lamentati dall'attore, siano stati causati dal danneggiamento della semi-bronzina della seconda biella del propulsore che ha causato la perdita di olio dalla scatola del filtro e quindi l'anomalo consumo di questo riscontrato dal proprietario dell'autovettura dopo circa due mesi dall'acquisto.
All'uopo il ctu ha evidenziato che, il danno si è verificato entro un anno dall'ultimo “tagliando” effettuato e prima della percorrenza massima di 30.000 km previsti, che, inoltre, al momento della vendita, la vettura aveva già percorso 1001 km dall'ultimo “tagliando” e non presentava alcun vizio evidente che potesse essere rilevato da un utente medio che usa la normale cura del buon utilizzatore tanto che l'attore, senza rilevare nell'auto alcuna criticità, ha percorso in circa due mesi dall'acquisto, ulteriori 16470 km riscontrando soltanto un anomalo consumo di olio.
Il ctu ha evidenziato, altresì, che una tale consistente percorrenza possa essere effettuata soltanto se le condizioni del propulsore sono in buono stato mentre nel caso fosse già evidente un difetto di lubrificazione della gravità di quello riscontrato durante il sopralluogo sarebbe impossibile in quanto ciò, in un breve lasso di tempo, determinerebbe danneggiamenti importanti del propulsore e la conseguente impossibilità di continuare la marcia. Da tali considerazioni ha dedotto che la perdita di olio, appurata durante le operazioni peritali sul mezzo, non è stata causata da un difetto di lubrificazione addebitabile a negligenza dell'attore per cattiva manutenzione del mezzo ma è stata la conseguenza di una perdita di olio causata da un vizio occulto della scatola del filtro, preesistente alla vendita, che ha generato i suoi effetti in un momento successivo.
Il ctu ha anche evidenziato che dai documenti versati in atti, si evince che il proprietario, diligentemente durante i due mesi in cui ha utilizzato l'auto ne ha monitorato il livello dell'olio tanto che rilevandone un eccessivo consumo ha provveduto tempestivamente a ricoverare l'auto in officina.
Il ctu ha ulteriormente specificato che certamente la perdita di olio al momento della vendita era occulta in quanto “se la perdita di olio fosse stata già presente alla data di vendita il propulsore non avrebbe potuto effettuare la importante percorrenza chilometrica che in effetti ha poi svolto la vettura in questione” in quanto “la mancanza di lubrificazione produce quasi in maniera immediata e comunque in tempi molto brevi danneggiamenti importanti ed evidenti sul propulsore” mentre, “nel caso in questione è stato accertato in contraddittorio che il danneggiamento è concentrato su di una porzione limitata del propulsore e, pertanto, ne deriva che la sua genesi si sia manifestata in un tempo molto vicino al fermo del propulsore. Questa condizione unitamente all'evidenza che il propulsore quando è stato ricoverato e non più utilizzato ancora non presentava rumori o evidenze chiare all'utente comune di danneggiamenti al propulsore conferma che la genesi del difetto di lubrificazione si sia manifestata poco prima del ricovero in officina. In caso contrario il danneggiamento sarebbe stato ben più evidente e ben più generalizzato”.
Il ctu, osservando inoltre che di ciò si ha conferma considerando che il motore è stato regolarmente sottoposto ai tagliandi manutentivi nei tempi e nelle modalità previste dalla casa madre, senza che vi siano state segnalazioni di anomalie sullo stesso”, che inoltre "l'attore ha provveduto a ricoverare la vettura non appena si è accorto di una perdita di olio dal propulsore”, che “il non avere traccia ufficiale di precedenti ricoveri della vettura in officina è indice che la stessa non ha accusato problemi prima del ricovero per cui è causa”.
In sintesi, il propulsore non ha manifestato problematiche sino al momento del suo ricovero in officina in quanto fino a quel momento non vi erano perdite evidenti di olio ma il vizio era già presente al momento della vendita, seppure occulto.
Alla luce delle superiori considerazioni deve rigettarsi l'eccezione di inoperatività della polizza sollevata da che di conseguenza è perfettamente operante tra i contraenti, in quanto la Controparte_4
mancanza di lubrificazione localizzata non è stata causata da negligenza del proprietario nella manutenzione del motore ma da un vizio occulto preesistente alla vendita che ha generato condizioni di scarsa lubrificazione temporanea e localizzata. Di conseguenza deve accogliersi la domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata Controparte_4
Deve rigettarsi la domanda di manleva avanzata dalla società convenuta nei confronti della terza chiamata in quanto questa è risultata completamente estranea ai fatti di causa ed ha operato con la dovuta CP_2
correttezza e diligenza. Il ctu, in particolare, ha rilevato che all'autofficina si possano riconoscere CP_2
requisiti professionali tali da garantire la corretta manutenzione dell'auto.
Il ctu ritiene che sebbene non strettamente necessaria, sia opportuna e appropriata la sostituzione del motore al fine di salvaguardare l'integrità e le prestazioni dell'intera vettura considerato che “in genere un propulsore che ha subito dei danneggiamenti come quelli individuati nel corso delle operazioni peritali potrebbe non funzionare correttamente dopo le operazioni di riparazione”. Nella relazione di ctu, alla quale si rimanda per la specifica e l'analisi delle voci di spesa, l'ausiliario ha quantificato, in euro € 3.580,00, oltre iva, la somma complessiva liquidabile per la sostituzione del motore, operando una decurtazione del 42% sul costo del misuratore in quanto la sostituzione è opportuna ma non strettamente necessaria, e in €
2.040,00 il danno da Fermo Tecnico precisamente 40,00 €/ giorno, rinvenendosi noleggi mensili per veicoli di pari livello di quello oggetto di causa di circa 1.200 €/ mese per un totale di 40,00 €/g x 51 gg.(dal ricovero alla riconsegna). Alla luce di quanto sopra parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice, Parte_1
la somma di euro 3.580,00 quale somma necessaria per la riparazione del danno dell'autovettura
[...] oltre interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo oltre alla somma di euro 2.000,00, come quantificata da parte attrice, a titolo di fermo tecnico oltre interessi dal momento del ricovero dell'autovettura nell'autofficina fino alla riconsegna.
La domanda di manleva della società convenuta nei confronti di deve Controparte_3 Controparte_3
essere accolta per quanto già esposto.
La domanda di manleva della società convenuta nei confronti di deve essere rigettata per quanto CP_2
già esposto.
Non si riscontrano elementi per la condanna della società convenuta ex art. 96 c.p.c.
Devono essere rigettate le ulteriori domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta
La terza chiamata è tenuta a manlevare parte convenuta di quanto dovrà pagare a parte attrice e per gli oneri di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore al pagamento nei confronti di in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, delle seguenti somme: euro € 3.580,00, oltre iva e interessi al tasso legale dal giorno della domanda sino al soddisfo ed euro 2.000,00 oltre interessi dal momento del ricovero dell'autovettura nell'autofficina fino alla riconsegna, come specificate in parte motiva;
• Accoglie la domanda di manleva proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
per quanto in parte motiva;
CP_4 Controparte_3
• Rigetta la domanda di manleva proposta da ” nei confronti di Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore per quanto in parte motiva;
[...]
• Rigetta la domanda avanzata dalla terza chiamata di condanna della società convenuta CP_2 ex art. 96 c.p.c.;
• Rigetta le altre domande;
• Condanna parte convenuta, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese Parte_1 di lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, iva e c.p.a come per legge;
• Condanna parte convenuta, , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore a pagare a in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di CP_2
lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, iva e c.p.a come per legge;
• Pone in definitiva a carico di parte convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, gli oneri di CTU nella misura già liquidata, per quanto in parte motiva;
• Condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 Controparte_3 tempore, a tenere indenne ” dal pagamento delle somme che è tenuto Controparte_1
a pagare a parte attrice e per gli oneri di ctu, per quanto in parte motiva. Parte_1
• Così deciso, il 01.08.2025
La Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Rosetta Rita Torrisi