CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 3138/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa RI Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3138/2019 R.G., vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall' avv.to Pio Centro (c.f. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domiciliano, C.F._3
come da procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
e ià (c.f. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mara Mandrè (c.f. ), presso il cui C.F._4
Pagina 1 studio elettivamente domicilia, come da procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
2289/2018 pubblicata il 30.10.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
- rispettivamente nella qualità di coniuge convivente di Parte_2 [...]
, la prima, e di figlio di e convivente con lo Parte_3 Parte_1
, il secondo – hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_3
Velletri l' Controparte_3
per accertare e dichiarare la responsabilità dei
[...]
sanitari nella morte dello e per l'effetto condannarli al Parte_3
risarcimento dei danni quantificati complessivamente in euro
1.249.000,00, di cui euro 730.000,00 iure successionis, euro 265.000,00 iure proprio in favore di , ed euro 245.000,00 iure proprio Parte_1
in favore di , oltre il risarcimento dei danni morali, Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore, con vittoria di spese.
Al riguardo gli attori hanno dedotto:
1) che in data 20.12.2000 lo , in seguito alla comparsa di una Pt_3
sindrome dolorosa addominale, veniva accettato presso il P.S. dell'Ospedale di Frascati dove veniva diagnosticata “occlusione
Pagina 2 intestinale in paz. con pregresso volvo del sigma” e trasferito all'
[...]
a causa di mancanza di posti letto;
CP_4
2) che giunto all'Ospedale di dopo una serie di accertamenti, in CP_3
pari data veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, al quale seguiva un problematico decorso post-operatorio in cui le condizioni dello venivano definite dapprima gravi e poi gravissime sino al decesso Pt_3
avvenuto in data 23.12.2000;
3) una condotta colposa da parte dei sanitari dell'Ospedale di CP_3
richiamando sul punto la consulenza medico-legale di parte dalla quale si evince che la causa del decesso dello è attribuibile a tre fattori “che Pt_3
hanno coagito e reso sempre più precaria la possibilità di una felice risoluzione”: a) “la mancata preparazione del paziente all'intervento, anche mediante la semplice introduzione di un sondino naso-gastrico” che ha peggiorato la ventilazione e causato accumulo e assorbimento delle tossine, “causa di aggravamento dello shock ad esito letale”; b) il ritardo nell' esecuzione dell'intervento - a più di 11 ore di distanza dall'accesso al
P.S. di Frascati dove la diagnosi era già chiara - anche a causa del compimento di un esame inutile, quale la colonscopia;
c) il ritardo nel riconoscimento dello stato di shock, evitabile se fosse stato ricoverato nella fase post operatoria in rianimazione o fossero stati applicati comunque i presidi minimi per la valutazione dei parametri vitali.
Si è costituita l' Controparte_3
la quale preliminarmente ha eccepito la carenza di
[...]
legittimazione attiva, e nel merito ha contestato la domanda sia in quanto giuridicamente infondata sia nella quantificazione del danno richiesto, chiedendone pertanto in via principale il rigetto ed in via subordinata di
Pagina 3 dichiarare la carenza di legittimatio ad causam del , e Parte_2
in via ulteriormente subordinata il rigetto della domanda iure successionis avanzata da e rideterminare la quantificazione del Parte_1
risarcimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto;
la convenuta ha chiesto infine la condanna ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa documentalmente ed espletata la CTU medico-legale, il tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando l'
[...]
(divenuta nel frattempo ) al pagamento Controparte_5 CP_6
in favore di , a titolo di danno non patrimoniale e ai valori Parte_1
attuali, della somma di euro 41.490,00, oltre interessi legali dalla sentenza fino al saldo effettivo, rigettando per il resto la domanda avanzata dagli attori ed anche la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. promossa dalla convenuta;
ha infine condannato l' al pagamento delle Controparte_1
spese di lite nella misura di euro 1.986,00, oltre accessori da eseguirsi in favore della Stato ex art. 133 Dpr. 115/2002, compensando altresì le spese di lite tra e la stessa convenuta. Parte_2
Il giudice di primo grado ha condiviso le conclusioni del CTU (dott. R.
) valutate immuni da vizi logici o scientifici, il quale se da una Persona_1
parte ha ritenuto corretta la fase degli accertamenti precedenti all'intervento e l'esecuzione dello stesso, non ha altresì condiviso la scelta operata dai sanitari di trattare il post-operatorio nel reparto di Chirurgia anziché in quello di Terapia Intensiva, rilevando altresì come nei tre giorni seguiti all'intervento - e precedenti il decesso - non vi sia stata un'adeguata assistenza. Riscontrata dunque la responsabilità in capo ai sanitari, il tribunale nel procedere all'accertamento del quantum, ha innanzitutto
Pagina 4 escluso il danno iure hereditatis, rilevando come tale voce di danno sia autonomamente risarcibile se la vittima è nella condizione di percepire la propria sofferenza, mentre non può essere ammessa nel caso in cui si sia in presenza di uno stato di coma ed il soggetto non sia lucido al momento del decesso;
condizione quest'ultima in cui il giudice ha ritenuto versasse lo
. Mentre con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio, il Pt_3
giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di un danno morale da perdita del rapporto parentale in capo alla coniuge , Parte_1
evidenziando come peraltro non sia richiesta una prova specifica ma si possa ricorrere a presunzioni semplici;
ha pertanto ritenuto sufficienti le allegazioni enunciate dalla stessa parte attrice, che ha riferito del forte turbamento delle condizioni di vita del nucleo familiare in seguito al decesso dello . Ciò premesso, il tribunale ha poi operato il calcolo Pt_3
sulla base delle Tabelle di Milano per l'anno 2018, riducendo del 50%
i minimi tabellari previsti in ragione dell'età della vittima (86 anni) e giungendo alla somma già rivalutata di euro 82.980,00, a sua volta decurtata del 50% “per il contributo concausale delle invalidità preesistenti”. Su tale somma non sono stato riconosciuti gli interessi compensativi “per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione” (pag. 14 sentenza primo grado).
In merito alla posizione di , il giudice di primo grado Parte_2
ha rilevato come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio in capo allo stesso e consistito nel dimostrare il rapporto familiare di fatto intrattenuto con il defunto, non esaurendosi lo stesso in una mera convivenza ma “…in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e
Pagina 5 sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione (Cass. 8037/16)”. L'attore si sarebbe limitato alla produzione di certificati anagrafici dai quali “non è dato evincere né il rapporto familiare di fatto con la vittima, né l'effettiva coabitazione con il de cuius
e né tantomeno la durata della convivenza con lo stesso” (pag. 16 sentenza I°)
La sentenza è stata impugnata da e alla cui Pt_1 Parte_2
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che hanno chiesto in parziale riforma: a) di accertare e dichiarare il danno biologico e morale terminale e per l'effetto condannare l' CP_7
al risarcimento del danno iure hereditatis in favore della
[...] Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia sulla base delle Tabelle di Milano
[...]
o b) di determinare in misura superiore rispetto a quanto già CP_2
disposto il danno iure proprio in favore escludendo la Parte_1
decurtazione del 50% per le invalidità pregresse e per l'effetto condannare l' al pagamento di euro 82.980,0, detratto l'acconto, o Controparte_7
al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano o Roma;
c) accertare il danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio da
[...]
e per l'effetto condannare l' al pagamento Parte_2 Controparte_7
della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia sulla base delle
Tabelle del Tribunale di Milano o Roma;
d) condannare l' CP_7
al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme
[...]
riconosciute (Cass. SS.UU. nr.1712/1995).
Deduce in particolare parte appellante:
Pagina 6 1) Il mancato riconoscimento del danno iure hereditatis in favore della sulla base dell'erronea constatazione di uno stato di Parte_1
coma dello privo di riscontro fattuale, almeno nelle ore successive Pt_3
all'intervento e fino alla mattina del 21.12.2000;
2) L'errata quantificazione del danno iure proprio in favore della Pt_1
, stante la decurtazione del 50% per invalidità preesistenti,
[...]
menzionate genericamente, alcune smentite dal diario cliniche, altre non così gravi da incidere nella misura del 50%;
3) Il mancato riconoscimento del danno iure proprio in favore di
[...]
, omettendo il Tribunale l'esame della documentazione allegata Parte_2
alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. da cui si evince la ventennale convivenza dell'attore con lo , e degli elementi presuntivi Pt_3
emersi dai documenti acquisiti;
4) Il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (si veda Cass. SS.UU.
1712/1995).
Infine, gli appellanti hanno richiesto, in via istruttoria, la convocazione del
CTU, dott. per chiarimenti e l'espletamento di nuova CTU. Persona_2
Si è costituita l' , contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame proposto in fatto e diritto e proponendo a sua volta appello incidentale, così chiedendo: in via pregiudiziale ed assorbente la riforma della sentenza impugnata nel capo in cui ha riconosciuto una responsabilità in capo all' a titolo di perdita di Controparte_1
chance di maggior sopravvivenza del paziente ed in via gradata riformare comunque il suddetto capo stante la mancata proposizione di una specifica domanda di risarcimento da danno da perdita di chance sul punto
Pagina 7 e dunque la conseguente inammissibilità del risarcimento de quo, chiedendo in entrambe le ipotesi la ripetizione di quanto già corrisposto a titolo sia di risarcimento che di spese di lite. In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, ha chiesto comunque il rigetto dell'appello principale con conferma delle statuizioni di primo grado. L' appellante incidentale ha infatti evidenziato come il tribunale non abbia fatto alcun riferimento alle consulenze medico-legali svolte in sede penale, le quali avevano escluso la sussistenza di una responsabilità in capo ai sanitari nella causazione del decesso dello , tanto da Pt_3
portare a tre distinti decreti di archiviazione. Richiamando così dette consulenze, ha contestato le conclusioni del CTU dott. in Persona_1
ordine alle rilevate negligenze nella fase post-operatoria e alla configurazione di un nesso eziologico tra tali presunte negligenze e la perdita di chance di maggior sopravvivenza. In ordine poi alla liquidazione del danno da perdita di chance da parte del giudice di primo grado ne ha contestato l'ammissibilità stante la mancanza, da parte degli attori, di una specifica domanda sul punto.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, la Corte richiama e conferma le ordinanze già emesse in data 5 maggio 2020 sul rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU
(anche alla luce delle valutazioni che seguono sul merito) e in data 7 novembre 2024 sulla inammissibilità di nuovi documenti e atti di parte.
L'appello incidentale, che per ragioni di ordine logico deve essere valutato in via preliminare, risulta fondato nella parte in cui eccepisce la mancata
Pagina 8 proposizione di una specifica domanda di risarcimento da danno da perdita di chance.
Preliminarmente, si rileva che le osservazioni di parte appellante in sede di udienza di discussione, sulla presenza o meno di talune comorbilità indicate dal CTU di primo grado, non appaiono rilevanti, in quanto la CTU ha valutato correttamente eseguito l'intervento a prescindere da queste, e - quanto alla eventuale incidenza delle stesse riguardo al diverso aspetto della perdita di chances, e relative percentuali - la questione va risolta in termini di diritto, come più avanti indicato.
Con l'atto introduttivo del giudizio, i signori deducendo la Pt_1
sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la morte dello e la Pt_3
condotta colposa dei sanitari, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla lesione del relativo rapporto parentale, per la perdita del loro congiunto (v. pagg. 9-11).
Il CTU nominato, all'esito degli accertamenti tecnici, presa visione della documentazione sanitaria, in merito alla fase pre-operatoria ed operatoria, ha così concluso: “- Il signor di anni 86 è deceduto il Parte_3
23/12/2000 alle ore 17:25 presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di in III° giornata post-operatoria di intervento chirurgico di CP_3
resezione colica segmentaria secondo AR eseguito per occlusione intestinale da strangolamento di volvolo del sigma in fase di necrosi ischemico-emorragica della parete. - Il signor era paziente Pt_3
geriatrico (86 aa) affetto da severe comorbilità (cardiopatia, encefalopatia demenziale, riferita pneumopatia cronica, allettamento, ulcera da decubito sacrale) responsabili di mortalità superiore al 50% nel post-operatorio di interventi chirurgici di resezione colica eseguita
Pagina 9 d'urgenza per occlusione intestinale meccanica da strozzamento di volvolo del sigma. - La diagnosi con cui il signor è stato trasferito Pt_3
dall'Ospedale di Frascati era di generica occlusione intestinale che, in assenza di chiari segni di peritonite o shock settico severo che indicassero
l'emergenza, aveva la necessità di essere inquadrata dal punto di vista etio-patogenetico e di valutare una possibile risoluzione non chirurgica
(protesi, derotazione endoscopica). - L'intervento chirurgico laparotomico di resezione del tratto di colon ischemico con chiusura del moncone distale e colostomia terminale sul prossimale senza primaria ricanalizzazione della continuità intestinale (intervento di AR) è tuttora la procedura chirurgica di scelta nei casi di volvolo del sigma con interessamento vascolare non reversibile. - L'intervento chirurgico descritto non ha presentato problemi ed è stato condotto secondo gli indirizzi tecnici consolidati dalla pratica dell'arte chirurgica. - Nessun rilievo è da fare sulla condotta dell'anestesia.” (pag. 20 CTU Dott. Per_1
.
[...]
In particolare, ha ritenuto – in tal senso anche conformemente alle consulenze espletate in sede penale - che l'intervento chirurgico fosse stato condotto senza alcuna violazione degli ordinari canoni di perizia e diligenza, e che non sussistessero le condizioni per permettere “una diagnosi di certezza sulla causa o le cause che hanno portato all'arresto cardio-respiratorio irreversibile” del paziente. Stante quanto sopra, deve pertanto rilevarsi che la domanda introdotta nell'atto di citazione, fondata sul nesso causale tra l'intervento, le cure praticate ed il decesso del paziente non risulta provata, non avendo trovato sul punto alcun riscontro probatorio né in sede civile né in sede penale, nell'ambito del quale le
Pagina 10 perizie esplicate ed acquisite in atti, pur se contestate dall'appellante, sono comunque liberamente valutabili non essendo soggette a giudicati che ne inficiano il loro valore (in ogni caso, la CTU espletata in primo grado in questa sede civile è in sé sufficiente a dare conto della infondatezza della colpa professionale dedotta) .
Proseguendo ancora nella disamina della consulenza redatta dal dott.
, questi ha invece evidenziato un' inadeguata assistenza post- Persona_3
operatoria, necessaria in un paziente in condizioni cliniche generali “gravi, con comorbilità encefaliche, cardiache, respiratorie, urologiche”, che avrebbe determinato una “perdita di chances correlato alla sopravvivenza del medesimo”, rilevando sul punto: “ che le condizioni cliniche generali del pz, … risultavano gravi con comorbilità encefaliche, cardiache, respiratorie, urologiche, il mancato monitoraggio clinico-strumentale del
Sig. nel post operatorio tramite osservazione in reparto di Pt_3
Rianimazione ha sicuramente determinato una perdita di Chances correlato alla sopravvivenza del medesimo.” (pagg. 21 e 22 CTU Dott.
). Persona_1
È sulla base di tali premesse che il giudice di primo grado ha – erroneamente – ravvisato una responsabilità in capo ai sanitari e dunque un nesso causale tra la loro condotta ed il decesso dello , Pt_3
asseritamente motivando sulla base della CTU espletata, che però a ben vedere non ha ravvisato tale nesso con il decesso, bensì ha solo ipotizzato una perdita di chances.
Il CTU infatti ha concluso per l'esatta diagnosi ed esecuzione tempestiva, compatibilmente con gli accertamenti necessari, dell'intervento, e ciò che invece ha potuto constatare è la mancanza di una costante osservazione
Pagina 11 nella fase post- operatoria, opportuna per un paziente geriatrico nelle sue condizioni, incidendo tale condotta su una possibile perdita di chances di sopravvivenza (cfr. pag. 22 e pag. 26 della predetta consulenza).
La Corte, dunque, ritenuta attendibile in quanto adeguatamente motivata e supportata dall'esame della documentazione medica, nonché dall'esame delle osservazioni dei consulenti tecnici, ritiene attendibili e condivisibili le conclusioni a cui è giunto il CTU, che ha escluso la colpa professionale nella esecuzione dell'intervento (e il nesso causale tra la assistenza post operatoria e il decesso del paziente).
Tutto questo premesso, appare fondato il motivo di appello incidentale, sulla mancanza della domanda , nell'atto introduttivo del giudizio, di danni connessi alla perdita di chances.
Sul punto la Suprema Corte è più volte intervenuta affermando l'autonomia del danno da perdita di chance rispetto al danno biologico da lesione del diritto alla salute, così statuendo: “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
Pagina 12 pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello)” (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 25886 del 02/09/2022).
Principio quest'ultimo richiamato anche recentemente dalla Suprema
Corte che con la pronuncia nr. 2892/2024 - evidenziata anche dall'
[...]
nella propria comparsa conclusionale – chiarisce ulteriormente: CP_1
“Deve, in proposito, essere riaffermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato - possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata. In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la
"chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per
l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica (in questo senso Cass. n. 25886
Pagina 13 del 2022, che in applicazione del principio ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello;
v. anche Cass. nn. 24050 e 26851 del 2023).
Tutto quanto sopra premesso, la Corte, rilevato che i signori non Pt_1
hanno avanzato alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance - diversa ed ulteriore rispetto a quella del danno biologico da lesione del diritto alla salute - accoglie l'appello incidentale proposto sul punto, con conseguente riforma della sentenza e rigetto della domanda proposta nel primo grado di giudizio, disponendo la richiesta restituzione delle somme già corrisposte dall'azienda sanitaria in esecuzione della sentenza impugnata.
Resta conseguentemente respinto l'appello principale, che presuppone l'accoglimento della domanda sull'an.
Tenuto conto che la ravvisata esistenza di problematiche nella assistenza post operatoria può aver giustificato l'accertamento di responsabilità professionale, le spese del doppio grado sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede: accoglie l'appello incidentale proposto dall' , e Controparte_1
per l'effetto rigetta la domanda proposta da e Parte_1 [...]
nel primo grado di giudizio;
Parte_2
respinge l'appello principale;
compensa le spese del doppio grado;
Pagina 14 pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU;
dispone la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR
n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 18 settembre 2025
La Cons. est.
dott.ssa RI Budetta
La Presidente
Dott. ssa Marianna D'Avino
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa RI Budetta Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3138/2019 R.G., vertente tra:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall' avv.to Pio Centro (c.f. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domiciliano, C.F._3
come da procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
e ià (c.f. ), in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mara Mandrè (c.f. ), presso il cui C.F._4
Pagina 1 studio elettivamente domicilia, come da procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
Appellata – Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n.
2289/2018 pubblicata il 30.10.2018
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
- rispettivamente nella qualità di coniuge convivente di Parte_2 [...]
, la prima, e di figlio di e convivente con lo Parte_3 Parte_1
, il secondo – hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pt_3
Velletri l' Controparte_3
per accertare e dichiarare la responsabilità dei
[...]
sanitari nella morte dello e per l'effetto condannarli al Parte_3
risarcimento dei danni quantificati complessivamente in euro
1.249.000,00, di cui euro 730.000,00 iure successionis, euro 265.000,00 iure proprio in favore di , ed euro 245.000,00 iure proprio Parte_1
in favore di , oltre il risarcimento dei danni morali, Parte_2
interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore, con vittoria di spese.
Al riguardo gli attori hanno dedotto:
1) che in data 20.12.2000 lo , in seguito alla comparsa di una Pt_3
sindrome dolorosa addominale, veniva accettato presso il P.S. dell'Ospedale di Frascati dove veniva diagnosticata “occlusione
Pagina 2 intestinale in paz. con pregresso volvo del sigma” e trasferito all'
[...]
a causa di mancanza di posti letto;
CP_4
2) che giunto all'Ospedale di dopo una serie di accertamenti, in CP_3
pari data veniva sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza, al quale seguiva un problematico decorso post-operatorio in cui le condizioni dello venivano definite dapprima gravi e poi gravissime sino al decesso Pt_3
avvenuto in data 23.12.2000;
3) una condotta colposa da parte dei sanitari dell'Ospedale di CP_3
richiamando sul punto la consulenza medico-legale di parte dalla quale si evince che la causa del decesso dello è attribuibile a tre fattori “che Pt_3
hanno coagito e reso sempre più precaria la possibilità di una felice risoluzione”: a) “la mancata preparazione del paziente all'intervento, anche mediante la semplice introduzione di un sondino naso-gastrico” che ha peggiorato la ventilazione e causato accumulo e assorbimento delle tossine, “causa di aggravamento dello shock ad esito letale”; b) il ritardo nell' esecuzione dell'intervento - a più di 11 ore di distanza dall'accesso al
P.S. di Frascati dove la diagnosi era già chiara - anche a causa del compimento di un esame inutile, quale la colonscopia;
c) il ritardo nel riconoscimento dello stato di shock, evitabile se fosse stato ricoverato nella fase post operatoria in rianimazione o fossero stati applicati comunque i presidi minimi per la valutazione dei parametri vitali.
Si è costituita l' Controparte_3
la quale preliminarmente ha eccepito la carenza di
[...]
legittimazione attiva, e nel merito ha contestato la domanda sia in quanto giuridicamente infondata sia nella quantificazione del danno richiesto, chiedendone pertanto in via principale il rigetto ed in via subordinata di
Pagina 3 dichiarare la carenza di legittimatio ad causam del , e Parte_2
in via ulteriormente subordinata il rigetto della domanda iure successionis avanzata da e rideterminare la quantificazione del Parte_1
risarcimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto;
la convenuta ha chiesto infine la condanna ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa documentalmente ed espletata la CTU medico-legale, il tribunale ha accolto parzialmente la domanda condannando l'
[...]
(divenuta nel frattempo ) al pagamento Controparte_5 CP_6
in favore di , a titolo di danno non patrimoniale e ai valori Parte_1
attuali, della somma di euro 41.490,00, oltre interessi legali dalla sentenza fino al saldo effettivo, rigettando per il resto la domanda avanzata dagli attori ed anche la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. promossa dalla convenuta;
ha infine condannato l' al pagamento delle Controparte_1
spese di lite nella misura di euro 1.986,00, oltre accessori da eseguirsi in favore della Stato ex art. 133 Dpr. 115/2002, compensando altresì le spese di lite tra e la stessa convenuta. Parte_2
Il giudice di primo grado ha condiviso le conclusioni del CTU (dott. R.
) valutate immuni da vizi logici o scientifici, il quale se da una Persona_1
parte ha ritenuto corretta la fase degli accertamenti precedenti all'intervento e l'esecuzione dello stesso, non ha altresì condiviso la scelta operata dai sanitari di trattare il post-operatorio nel reparto di Chirurgia anziché in quello di Terapia Intensiva, rilevando altresì come nei tre giorni seguiti all'intervento - e precedenti il decesso - non vi sia stata un'adeguata assistenza. Riscontrata dunque la responsabilità in capo ai sanitari, il tribunale nel procedere all'accertamento del quantum, ha innanzitutto
Pagina 4 escluso il danno iure hereditatis, rilevando come tale voce di danno sia autonomamente risarcibile se la vittima è nella condizione di percepire la propria sofferenza, mentre non può essere ammessa nel caso in cui si sia in presenza di uno stato di coma ed il soggetto non sia lucido al momento del decesso;
condizione quest'ultima in cui il giudice ha ritenuto versasse lo
. Mentre con riferimento al danno non patrimoniale iure proprio, il Pt_3
giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di un danno morale da perdita del rapporto parentale in capo alla coniuge , Parte_1
evidenziando come peraltro non sia richiesta una prova specifica ma si possa ricorrere a presunzioni semplici;
ha pertanto ritenuto sufficienti le allegazioni enunciate dalla stessa parte attrice, che ha riferito del forte turbamento delle condizioni di vita del nucleo familiare in seguito al decesso dello . Ciò premesso, il tribunale ha poi operato il calcolo Pt_3
sulla base delle Tabelle di Milano per l'anno 2018, riducendo del 50%
i minimi tabellari previsti in ragione dell'età della vittima (86 anni) e giungendo alla somma già rivalutata di euro 82.980,00, a sua volta decurtata del 50% “per il contributo concausale delle invalidità preesistenti”. Su tale somma non sono stato riconosciuti gli interessi compensativi “per difetto di allegazione e prova su di un eventuale danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione” (pag. 14 sentenza primo grado).
In merito alla posizione di , il giudice di primo grado Parte_2
ha rilevato come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio in capo allo stesso e consistito nel dimostrare il rapporto familiare di fatto intrattenuto con il defunto, non esaurendosi lo stesso in una mera convivenza ma “…in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e
Pagina 5 sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione (Cass. 8037/16)”. L'attore si sarebbe limitato alla produzione di certificati anagrafici dai quali “non è dato evincere né il rapporto familiare di fatto con la vittima, né l'effettiva coabitazione con il de cuius
e né tantomeno la durata della convivenza con lo stesso” (pag. 16 sentenza I°)
La sentenza è stata impugnata da e alla cui Pt_1 Parte_2
integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che hanno chiesto in parziale riforma: a) di accertare e dichiarare il danno biologico e morale terminale e per l'effetto condannare l' CP_7
al risarcimento del danno iure hereditatis in favore della
[...] Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia sulla base delle Tabelle di Milano
[...]
o b) di determinare in misura superiore rispetto a quanto già CP_2
disposto il danno iure proprio in favore escludendo la Parte_1
decurtazione del 50% per le invalidità pregresse e per l'effetto condannare l' al pagamento di euro 82.980,0, detratto l'acconto, o Controparte_7
al pagamento della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano o Roma;
c) accertare il danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio da
[...]
e per l'effetto condannare l' al pagamento Parte_2 Controparte_7
della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia sulla base delle
Tabelle del Tribunale di Milano o Roma;
d) condannare l' CP_7
al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme
[...]
riconosciute (Cass. SS.UU. nr.1712/1995).
Deduce in particolare parte appellante:
Pagina 6 1) Il mancato riconoscimento del danno iure hereditatis in favore della sulla base dell'erronea constatazione di uno stato di Parte_1
coma dello privo di riscontro fattuale, almeno nelle ore successive Pt_3
all'intervento e fino alla mattina del 21.12.2000;
2) L'errata quantificazione del danno iure proprio in favore della Pt_1
, stante la decurtazione del 50% per invalidità preesistenti,
[...]
menzionate genericamente, alcune smentite dal diario cliniche, altre non così gravi da incidere nella misura del 50%;
3) Il mancato riconoscimento del danno iure proprio in favore di
[...]
, omettendo il Tribunale l'esame della documentazione allegata Parte_2
alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 2 c.p.c. da cui si evince la ventennale convivenza dell'attore con lo , e degli elementi presuntivi Pt_3
emersi dai documenti acquisiti;
4) Il mancato riconoscimento degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno (si veda Cass. SS.UU.
1712/1995).
Infine, gli appellanti hanno richiesto, in via istruttoria, la convocazione del
CTU, dott. per chiarimenti e l'espletamento di nuova CTU. Persona_2
Si è costituita l' , contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame proposto in fatto e diritto e proponendo a sua volta appello incidentale, così chiedendo: in via pregiudiziale ed assorbente la riforma della sentenza impugnata nel capo in cui ha riconosciuto una responsabilità in capo all' a titolo di perdita di Controparte_1
chance di maggior sopravvivenza del paziente ed in via gradata riformare comunque il suddetto capo stante la mancata proposizione di una specifica domanda di risarcimento da danno da perdita di chance sul punto
Pagina 7 e dunque la conseguente inammissibilità del risarcimento de quo, chiedendo in entrambe le ipotesi la ripetizione di quanto già corrisposto a titolo sia di risarcimento che di spese di lite. In caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale, ha chiesto comunque il rigetto dell'appello principale con conferma delle statuizioni di primo grado. L' appellante incidentale ha infatti evidenziato come il tribunale non abbia fatto alcun riferimento alle consulenze medico-legali svolte in sede penale, le quali avevano escluso la sussistenza di una responsabilità in capo ai sanitari nella causazione del decesso dello , tanto da Pt_3
portare a tre distinti decreti di archiviazione. Richiamando così dette consulenze, ha contestato le conclusioni del CTU dott. in Persona_1
ordine alle rilevate negligenze nella fase post-operatoria e alla configurazione di un nesso eziologico tra tali presunte negligenze e la perdita di chance di maggior sopravvivenza. In ordine poi alla liquidazione del danno da perdita di chance da parte del giudice di primo grado ne ha contestato l'ammissibilità stante la mancanza, da parte degli attori, di una specifica domanda sul punto.
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, la Corte richiama e conferma le ordinanze già emesse in data 5 maggio 2020 sul rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU
(anche alla luce delle valutazioni che seguono sul merito) e in data 7 novembre 2024 sulla inammissibilità di nuovi documenti e atti di parte.
L'appello incidentale, che per ragioni di ordine logico deve essere valutato in via preliminare, risulta fondato nella parte in cui eccepisce la mancata
Pagina 8 proposizione di una specifica domanda di risarcimento da danno da perdita di chance.
Preliminarmente, si rileva che le osservazioni di parte appellante in sede di udienza di discussione, sulla presenza o meno di talune comorbilità indicate dal CTU di primo grado, non appaiono rilevanti, in quanto la CTU ha valutato correttamente eseguito l'intervento a prescindere da queste, e - quanto alla eventuale incidenza delle stesse riguardo al diverso aspetto della perdita di chances, e relative percentuali - la questione va risolta in termini di diritto, come più avanti indicato.
Con l'atto introduttivo del giudizio, i signori deducendo la Pt_1
sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la morte dello e la Pt_3
condotta colposa dei sanitari, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla lesione del relativo rapporto parentale, per la perdita del loro congiunto (v. pagg. 9-11).
Il CTU nominato, all'esito degli accertamenti tecnici, presa visione della documentazione sanitaria, in merito alla fase pre-operatoria ed operatoria, ha così concluso: “- Il signor di anni 86 è deceduto il Parte_3
23/12/2000 alle ore 17:25 presso il Reparto di Chirurgia dell'Ospedale di in III° giornata post-operatoria di intervento chirurgico di CP_3
resezione colica segmentaria secondo AR eseguito per occlusione intestinale da strangolamento di volvolo del sigma in fase di necrosi ischemico-emorragica della parete. - Il signor era paziente Pt_3
geriatrico (86 aa) affetto da severe comorbilità (cardiopatia, encefalopatia demenziale, riferita pneumopatia cronica, allettamento, ulcera da decubito sacrale) responsabili di mortalità superiore al 50% nel post-operatorio di interventi chirurgici di resezione colica eseguita
Pagina 9 d'urgenza per occlusione intestinale meccanica da strozzamento di volvolo del sigma. - La diagnosi con cui il signor è stato trasferito Pt_3
dall'Ospedale di Frascati era di generica occlusione intestinale che, in assenza di chiari segni di peritonite o shock settico severo che indicassero
l'emergenza, aveva la necessità di essere inquadrata dal punto di vista etio-patogenetico e di valutare una possibile risoluzione non chirurgica
(protesi, derotazione endoscopica). - L'intervento chirurgico laparotomico di resezione del tratto di colon ischemico con chiusura del moncone distale e colostomia terminale sul prossimale senza primaria ricanalizzazione della continuità intestinale (intervento di AR) è tuttora la procedura chirurgica di scelta nei casi di volvolo del sigma con interessamento vascolare non reversibile. - L'intervento chirurgico descritto non ha presentato problemi ed è stato condotto secondo gli indirizzi tecnici consolidati dalla pratica dell'arte chirurgica. - Nessun rilievo è da fare sulla condotta dell'anestesia.” (pag. 20 CTU Dott. Per_1
.
[...]
In particolare, ha ritenuto – in tal senso anche conformemente alle consulenze espletate in sede penale - che l'intervento chirurgico fosse stato condotto senza alcuna violazione degli ordinari canoni di perizia e diligenza, e che non sussistessero le condizioni per permettere “una diagnosi di certezza sulla causa o le cause che hanno portato all'arresto cardio-respiratorio irreversibile” del paziente. Stante quanto sopra, deve pertanto rilevarsi che la domanda introdotta nell'atto di citazione, fondata sul nesso causale tra l'intervento, le cure praticate ed il decesso del paziente non risulta provata, non avendo trovato sul punto alcun riscontro probatorio né in sede civile né in sede penale, nell'ambito del quale le
Pagina 10 perizie esplicate ed acquisite in atti, pur se contestate dall'appellante, sono comunque liberamente valutabili non essendo soggette a giudicati che ne inficiano il loro valore (in ogni caso, la CTU espletata in primo grado in questa sede civile è in sé sufficiente a dare conto della infondatezza della colpa professionale dedotta) .
Proseguendo ancora nella disamina della consulenza redatta dal dott.
, questi ha invece evidenziato un' inadeguata assistenza post- Persona_3
operatoria, necessaria in un paziente in condizioni cliniche generali “gravi, con comorbilità encefaliche, cardiache, respiratorie, urologiche”, che avrebbe determinato una “perdita di chances correlato alla sopravvivenza del medesimo”, rilevando sul punto: “ che le condizioni cliniche generali del pz, … risultavano gravi con comorbilità encefaliche, cardiache, respiratorie, urologiche, il mancato monitoraggio clinico-strumentale del
Sig. nel post operatorio tramite osservazione in reparto di Pt_3
Rianimazione ha sicuramente determinato una perdita di Chances correlato alla sopravvivenza del medesimo.” (pagg. 21 e 22 CTU Dott.
). Persona_1
È sulla base di tali premesse che il giudice di primo grado ha – erroneamente – ravvisato una responsabilità in capo ai sanitari e dunque un nesso causale tra la loro condotta ed il decesso dello , Pt_3
asseritamente motivando sulla base della CTU espletata, che però a ben vedere non ha ravvisato tale nesso con il decesso, bensì ha solo ipotizzato una perdita di chances.
Il CTU infatti ha concluso per l'esatta diagnosi ed esecuzione tempestiva, compatibilmente con gli accertamenti necessari, dell'intervento, e ciò che invece ha potuto constatare è la mancanza di una costante osservazione
Pagina 11 nella fase post- operatoria, opportuna per un paziente geriatrico nelle sue condizioni, incidendo tale condotta su una possibile perdita di chances di sopravvivenza (cfr. pag. 22 e pag. 26 della predetta consulenza).
La Corte, dunque, ritenuta attendibile in quanto adeguatamente motivata e supportata dall'esame della documentazione medica, nonché dall'esame delle osservazioni dei consulenti tecnici, ritiene attendibili e condivisibili le conclusioni a cui è giunto il CTU, che ha escluso la colpa professionale nella esecuzione dell'intervento (e il nesso causale tra la assistenza post operatoria e il decesso del paziente).
Tutto questo premesso, appare fondato il motivo di appello incidentale, sulla mancanza della domanda , nell'atto introduttivo del giudizio, di danni connessi alla perdita di chances.
Sul punto la Suprema Corte è più volte intervenuta affermando l'autonomia del danno da perdita di chance rispetto al danno biologico da lesione del diritto alla salute, così statuendo: “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la
Pagina 12 pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello)” (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 25886 del 02/09/2022).
Principio quest'ultimo richiamato anche recentemente dalla Suprema
Corte che con la pronuncia nr. 2892/2024 - evidenziata anche dall'
[...]
nella propria comparsa conclusionale – chiarisce ulteriormente: CP_1
“Deve, in proposito, essere riaffermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato - possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata. In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la
"chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per
l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica (in questo senso Cass. n. 25886
Pagina 13 del 2022, che in applicazione del principio ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello;
v. anche Cass. nn. 24050 e 26851 del 2023).
Tutto quanto sopra premesso, la Corte, rilevato che i signori non Pt_1
hanno avanzato alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance - diversa ed ulteriore rispetto a quella del danno biologico da lesione del diritto alla salute - accoglie l'appello incidentale proposto sul punto, con conseguente riforma della sentenza e rigetto della domanda proposta nel primo grado di giudizio, disponendo la richiesta restituzione delle somme già corrisposte dall'azienda sanitaria in esecuzione della sentenza impugnata.
Resta conseguentemente respinto l'appello principale, che presuppone l'accoglimento della domanda sull'an.
Tenuto conto che la ravvisata esistenza di problematiche nella assistenza post operatoria può aver giustificato l'accertamento di responsabilità professionale, le spese del doppio grado sono integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede: accoglie l'appello incidentale proposto dall' , e Controparte_1
per l'effetto rigetta la domanda proposta da e Parte_1 [...]
nel primo grado di giudizio;
Parte_2
respinge l'appello principale;
compensa le spese del doppio grado;
Pagina 14 pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU;
dispone la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR
n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 18 settembre 2025
La Cons. est.
dott.ssa RI Budetta
La Presidente
Dott. ssa Marianna D'Avino
Pagina 15