Articolo 4 della Legge 27 dicembre 1953, n. 947
Articolo 3
Versione
14 gennaio 1954
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1954