Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti, per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quello della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.