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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 955 del 2024, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO ANGELO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 28.3.24 adiva il Tribunale di Agrigento in Parte_1 funzione del Giudice del Lavoro esponendo, in punto di fatto, di avere prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola la Rifiorita soc. coop. agricola nell'anno 2020. CP_ Allegava di aver ricevuto dall' provvedimento di disconoscimento Protocollo
.0100.10/10/2023.0278612 per il periodo dall'1.6.2020 al 30.11.2020, CP_1 notificato a mezzo raccomandata a/r del 25.10.2023, a seguito di emanazione del
Verbale Ispettivo n. 2022004673/DL del 26.1.2023. CP_1
Deduceva di aver presentato ricorso amministrativo avverso il disconoscimento, rigettato dal in data 5.12.23. Pt_2
Chiedeva quindi di “1) Ritenere e dichiarare che ha lavorato Parte_1 come bracciante agricolo alle dipendenze della “Rifiorita” per l'anno 2020 per
102 giornate ciascuno;
2) conseguentemente, ritenere e dichiarare illegittima,
1 revocandole con qualsiasi statuizione la comunicazione di disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura, ai fini della tutela previdenziale, svolte in favore della “La Rifiorita Società Cooperativa Agricola”,
0100.10/10/2023.0278612 notificato a mezzo r.a.r. il giorno 25.10.2023 ed CP_1 il successivo rigetto del relativo ricorso alla commissione CISOA del 5.12.202, per il periodo 1.6.2020 al 30.11.2020; 3) per l'effetto, ritenere e dichiarare che
aveva diritto, per le suddette giornate di lavoro , ad essere Parte_1 iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli ed a percepire la relativa indennità di disoccupazione, malattia ed assegni familiari;
”. Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' , chiedendo, nel merito, il CP_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa istruita documentalmente e mediante escussione dei testi Testimone_1
e (ud. 19.11.24) veniva decisa all'esito del deposito di note ex Testimone_2 art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 10.9.25.
Motivi della decisione
Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass. Civ. sez. lav. n.
7845/2003).
Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Deve, poi, precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli Ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
2 Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli Ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli Ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v.
Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso che, CP_1 dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all'Istituto.
A fronte di tale ricostruzione fattuale, che ha comportato il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente, sono stati escussi i testi e Testimone_1
(ud. 19.11.24). Testimone_2
Il teste ha dichiarato di conoscere il ricorrente , Testimone_1 Parte_1 con il quale ha lavorato insieme presso la cooperativa “La Rifiorita” dal 2017 al
2020, occupandosi delle coltivazioni di peperoni, zucchine, meloni e carciofi nelle contrade Torre di Gaffe, Ciotta e Celona, con orario di lavoro dalle ore 7.00 alle ore 15.00, comprensivo di una pausa pranzo. Ha aggiunto che le direttive venivano impartite principalmente da mentre , pur Persona_1 Persona_2 presente in qualità di titolare della ditta e marito della sorella del teste, non
3 impartiva ordini. Ha precisato di avere lavorato nello stesso periodo del ricorrente, da maggio a fine anno per ciascuna annualità, e di ricordare la presenza, oltre che di anche di altri lavoratori, tra cui , Pt_1 Persona_3 Persona_4
, , una signora e Persona_5 Persona_6 Per_7 Tes_2
Nel merito la testimonianza, pur ampia e apparentemente circostanziata, risulta in realtà caratterizzata da profili di genericità e ripetitività, limitandosi a confermare uno schema lavorativo standardizzato (orari, mansioni, colture, località) senza alcun riferimento concreto a circostanze particolari, episodi specifici o elementi idonei a dimostrare una personale e diretta percezione dei fatti riferiti. Tale uniformità di racconto, ripetuto per annualità intere e sempre in termini indistinti (“da maggio a fine anno”), denota un ricordo di tipo presuntivo piuttosto che una ricostruzione effettiva.
Il teste ha dichiarato di avere lavorato per la cooperativa “La Testimone_2
Rifiorita” nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020. Ha affermato di non ricordare i nominativi dei colleghi con i quali aveva lavorato, se non quello del ricorrente
(dopo sollecitazione del Giudice) del quale ha detto di ricordare Parte_1
l'età approssimativa e di poterlo riconoscere incontrandolo per strada.
Il teste non è stato in grado di precisarne con certezza la collocazione temporale negli anni di attività del ricorrente.
Ha confermato che era presente alle lavorazioni, sebbene non ricordasse Pt_1 con precisione gli anni di riferimento, precisando che si occupava della coltivazione di zucchine, peperoni e, talvolta, di pulizia dei tunnel, mentre egli stesso non aveva mai partecipato alla coltivazione dei carciofi. Ha riferito che le attività si svolgevano nei campi siti in contrada Celona, Torre di Gaffe e Ciotta, con orari dalle 7.00 alle 14.30/15.00, dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa pranzo. Ha aggiunto che le direttive, inizialmente impartite da – il Persona_2 quale le forniva la sera precedente o la mattina stessa al punto di ritrovo – erano state successivamente assunte da Persona_1
Non può trascurarsi come anche risulti attualmente parte in un Tes_2 contenzioso con l' per disconoscimento di giornate agricole, circostanza che CP_1 introduce un ulteriore elemento di parzialità.
A ciò si aggiunga, sempre in punto di inattendibilità, che ha Controparte_2 affermato che il ricorrente ha qualche anno meno di me, io Parte_1 sono del 1963”, mentre secondo il teste “ , [… ] ai Tes_2 Parte_1 tempi aveva all'incirca 40 anni”.
Si noti che il ricorrente, nato nel 1989, al momento del disconoscimento aveva, invece, appena trent'anni
4 Inoltre, il rapporto di parentela con soggetti coinvolti nella gestione della cooperativa e con altri lavoratori dichiarati attenuano fortemente l'affidabilità soggettiva dei dichiaranti, lasciando emergere un interesse personale all'esito del giudizio.
In sostanza i testi, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fanno se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo con cui è stato di sconosciuto e, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, lo fa “in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta” CP_1
(v. Corte d'Appello Catanzaro sent n. 1901/2018). In altri termini, il testimone, il cui rapporto lavorativo in agricoltura risulta disconosciuto sulla base del medesimo accertamento ispettivo che ha coinvolto l'odierna parte appellante, è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella dell'impugnante ed ha, al pari di quest'ultima, il medesimo interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo.
Tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene il Tribunale che le due deposizioni rese in giudizio non siano dotate di sufficiente credibilità. Né possono, ex se, ritenersi sufficienti a provare il rapporto le produzioni documentali della parte ricorrente (unilav, buste paga, certificazioni, etc.).
Infatti, non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di assunzioni simulate.
È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire "monca", ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
Alla luce dell'istruttoria documentale e dichiarazioni rese, delle contraddizioni interne ed esterne ai racconti testimoniali e della scarsa precisione e coerenza delle
5 deposizioni, non si ritiene raggiunta, secondo i criteri di cui all'art. 2697 c.c., la prova dello svolgimento effettivo di attività lavorativa agricola da parte del ricorrente presso l'azienda agricola la Rifiorita.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese sono poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 1.312,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore fino a 5.200 euro, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , CP_1 liquidandole in euro 1.312,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 10/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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