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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 192/2025
Oggi 1 luglio 2025 lette le note di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Grimi per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile ex art. 1 L. 222/1984 dalla data della domanda amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.,
attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 L. n. 222/84 considera invalido, ai fini del conseguimento dell'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità (…)
l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, si trova e si trovava in condizioni di riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Invero, il consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Il periziando
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
esaminata la documentazione agli atti, visto l'esame obiettivo è da considerare: Invalido 75%
(Settantacinquepercento ) , motivo per cui ricorrono le condizioni sanitarie per il riconoscimento
del diritto dello stato d'invalidità art. 1 e 2 L. 12.06.84 n° 222 , in quanto la capacità lavorativa del
ricorrente , in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta in modo permanente in maniera
superiore a 2/3 , a decorrere dalla data di presentazione della domanda.”
3 Per quanto riguarda la data di decorrenza il CTU ha asseverato che la prestazione decorre dal 7.9.2021 data della presentazione della domanda amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr.
relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va dunque integralmente accolto.
Le spese di lite, anche della precedente fase di accertamento tecnico preventivo,
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri indicati dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento).
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento all'assegno di invalidità ex art. 1 L 12/06/1984 n. 222 dal giorno
7.9.2021;
2. condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Grimi dichiaratosi antistatario;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, l'1.7.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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