TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
In persona del Giudice dr.ssa NA LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa, iscritta al n. R.G. 545/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Crescenzo Del Monte n. 31, presso e nello studio Parte_1
dell'avv. RI RE, che la rappresentata e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Simona
AN per mandato depositato nel fascicolo telematico;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1
-convenuto contumace -
Conclusioni per la ricorrente: “Nel merito e in via principale: - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento e la formazione prevista dalla legge
107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00); - e per l'effetto nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, interna al sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n 107/2015, condannare il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad
[...] assegnare alla parte ricorrente la predetta Carta elettronica, per gli anni scolastici di cui in narrativa, secondo il sistema proprio di essa per un valore di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ovvero, relativamente al solo a.s. 2024/2025, nella diversa misura stabilita con decreto ministeriale ove ritenuta da questo Tribunale applicabile la novella legislativa di cui alla legge di bilancio 2025; In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a vedersi assegnata la Carta elettronica per aggiornamento
e la formazione prevista dalla legge 107/2015, art. 1 comma 121 (valore nominale annuo € 500,00), e per l'effetto, nell'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, parte ricorrente, fuoriuscita dal sistema scolastico, non abbia avuto riconoscimento tempestivo del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n
107/2015, condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del danno nella misura costituita dal valore massimo della Carta Docente che altrimenti sarebbe spettata e pari dunque ad € 2.000,00, ovvero da liquidarsi in via equitativa nella maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Conclusioni per il MIM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente il 14.2.2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo “MIM”), esponendo di aver Controparte_1
prestato servizio alle dipendenze del MIM, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva:
- a.s. 2020/2021: dal 15.12.2020 al 30.06.2021, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/2023: dal 19.9.2022 al 30.6.2023, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/2024: dal 4.9.2023 al 30.6.2024, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/2025: 20.9.2024 al 30.6.2025, Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche.
La ricorrente, sostiene di avere svolto, in esecuzione dei suddetti contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il MIM, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Poste tali premesse, parte ricorrente ha chiesto la condanna del MIM alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, nel corso dei quali ha reso la propria attività lavorativa di docente a tempo determinato.
Il MIM, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito, onde si è proceduto in sua contumacia.
La causa, istruita documentalmente e per la quale è stata disposta la trattazione scritta, scaduti i termini per il deposito delle note scritte, viene ora in decisione. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa, con il contratto a termine sopra indicato.
E', altresì, pacifico che la lavoratrice non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione al suddetto periodo di lavoro. D'altra parte, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al MIM fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt.
1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, nel periodo oggetto di causa.
E' pacifico, infine, che la ricorrente non sia “uscita dal sistema scolastico”, atteso che la medesima sta attualmente svolgendo un'ulteriore supplenza fino al termine delle attività didattiche, e precisamente dal
23.9.2025 al 30.6.2026, come da relativo contratto depositato dai suoi legali in data 17.10.2025.
Tanto premesso e venendo al merito del ricorso, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, la sentenza n. 163/2024 pubbl. il
06/02/2024 RG n. 2412/2023 richiamata di seguito per ampli stralci).
1. Con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la Suprema Corte di
Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
-l'obbligazione del MIM, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
2. Una volta accertato l'inadempimento del MIM, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
-l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
-la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
-il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
-l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del MIM all'adempimento con modalità specifiche;
-la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
-“… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
-“[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
-“[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
-l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente risulta ad oggi presente nel sistema scolastico, atteso che la medesima sta attualmente svolgendo un'ulteriore supplenza fino al termine delle attività didattiche, e precisamente dal 23.9.2025 al 30.6.2026.
3. Conclusivamente, la domanda di cui al ricorso, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, dev'essere accolta, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, dunque, per 4 aa.ss., oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Con riguardo a detti aa.ss., il MIM va condannato, dunque, all'attribuzione alla ricorrente della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio della ricorrente della carta docente per l'a.s.
2024/2025. Infatti, alla data della domanda giudiziale del 14.02.2025, la medesima aveva già intrapreso la
“supplenza”, conferita dal 20.9.2024 al 30.06.2025 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate, da ritenersi tali anche alla luce della serialità del contenzioso, e della modestissima attività processuale) e poste a carico del MIM, in base alla soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, antistatarie.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto della ricorrente, sig.ra , ad usufruire della prestazione di cui all'art. Parte_1
1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, dunque, per 4 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, ad assegnare alla ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione CP_2
del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori,
- condanna, altresì, il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, spese che liquida in euro 1.030,00, per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti
RI RE e Simona AN, antistatarie.
Genova, il 5 novembre 2025
Il Giudice
NA LI