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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 10.6.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 10.6.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
DARCAVIO GRAZIELLA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiola Leone convenuto contumace
oggetto: arretrati pensione diretta in favore di erede
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.11.2021 parte ricorrente, premesso di essere coniuge superstite di deceduto il Persona_1
23.12.2019, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto, nella sua qualità di erede legittima per la quota pari ad 1/3 (concorrendo all'eredità con i suoi due figli, eredi per i restanti 2/3), a ottenere il pagamento dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal de cuius, divenuto titolare di pensione di vecchiaia anticipata per malattia cat. VO n. 10085932 con decorrenza dall'1.1.2019. Parte istante ha nello specifico dedotto di avere presentato in data 14.5.2021 domanda amministrativa e ricorso amministrativo per conseguire pro quota gli arretrati pensionistici spettanti al proprio dante causa dall'1.1.2019 (data di decorrenza del trattamento pensionistico) al 23.12.2019 (data del decesso), senza avere alcun riscontro da parte dell'istituto. Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, per quanto esposto in premessa che il de cuius aveva diritto alla corresponsione dei ratei di pensione diretta cat. VO n. di certificato 10085932 dall1.1.2019 al decesso per complessivi € 13.455,65; di conseguenza accertare e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere il pagamento delle rate maturate e non riscosse dal dante causa per la quota di propria competenza pari a € 4.485,21 (quota di 1/3 del credito complessivo); Condannare conseguentemente l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, al pagamento delle rate maturate e non riscosse dal dante causa, in favore della ricorrente per un importo totale di Parte_1
€ 4.485,21, o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre ulteriori interessi, sino al soddisfo.
… …omissis”. Costituitasi in giudizio ha rappresentato che “la pensione di CP_1 vecchiaia categoria Vo n. 10085932, intestata al sig. Persona_1
, coniuge della ricorrente , è stata liquidata in
[...] Parte_1 data 12.10.2020 (data successiva al decesso) a seguito di sentenza sfavorevole all'Istituto, con decorrenza gennaio 2019 e calcolata fino alla data di morte (12.12.2019) con un conguaglio a credito di euro 13455.66 (importo mensile 1035.05 x 13 mensilità). Nello stesso anno 2019 il era diventato, su domanda Persona_1
n. 2029807300116 del 07.02.2019, titolare di analoga prestazione categoria VO n. 10083499 dal 01.02.2019 con pagamenti da 01.04.2019 (con arretrati) fino al decesso. Risulta evidente che, non essendo possibile riscuotere due volte la stessa prestazione e per lo stesso periodo, la ricorrente ha diritto solo
2 alla mensilità di gennaio 2019 nella misura di 1/3 essendo le state le rate successive riscosse direttamente dal pensionato.”. Parte ricorrente prendendo atto di quanto rappresentato e documentato dall'istituto e della liquidazione effettuata a favore del de cuius della pensione di vecchiaia ordinaria cat. VO n. 10083499 con decorrenza da febbraio 2019, ha insistito per la condanna di al CP_1 pagamento in proprio favore della mensilità di gennaio 2019 nella quota spettante di 1/3. All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono. E' pacifico e documentalmente provato:
-che la pensione di vecchiaia anticipata categoria Vo n. 10085932, intestata al coniuge della ricorrente è stata liquidata in data 12.10.2020 (data successiva al decesso) in esecuzione di sentenza n. 2510/2019 emessa dal Tribunale di brindisi, con decorrenza gennaio 2019 e calcolata fino alla data di morte (12.12.2019), con un conguaglio a credito di euro 13455.66 (importo mensile 1035.05 x 13 mensilità);
- che nel medesimo anno 2019 il era diventato, su Persona_1 domanda n. 2029807300116 del 07.02.2019, titolare di analoga prestazione categoria VO n. 10083499 dal 01.02.2019 con pagamenti effettuati fino al decesso;
- che non essendo possibile riscuotere due volte la medesima prestazione, lo stesso istituto riconosce espressamente nella memoria di costituzione che la ricorrente ha diritto alla mensilità di gennaio 2019 nella quota spettante di 1/3, mese in cui le due prestazioni non concorrevano. Tuttavia, nonostante abbia pacificamente ammesso nei limiti CP_1 sopra esposti il credito della ricorrente - che nelle note conclusive ha limitato la domanda proprio al pagamento della quota di 1/3 della mensilità di gennaio 2019 spettante al de cuius – non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Per detti motivi il ricorso merita accoglimento. Le spese di lite, liquidate secondo il valore del decisum, seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 01/11/2021 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della quota di 1/3 della pensione di vecchiaia anticipata di cui era titolare il de cuius per la mensilità
3 di gennaio 2019, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di giudizio, CP_1 che liquida in euro 300,00, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, con distrazione. Brindisi, 10.6.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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