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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3735/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, al largo Martuscelli n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesca
Palermo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata dichiarata in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa del 21/10/24 del Tribunale di Napoli
Nord, a partire dal febbraio 2024;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_2
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2 contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha allegato e documentato l'intervenuto pagamento chiedendo il pagamento delle spese di lite. Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato che l' ha provveduto al pagamento delle spettanze CP_2 richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, considerando che il pagamento è avvenuto oltre il termine di legge, nonché in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 06.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3735/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, al largo Martuscelli n. 37, presso lo studio dell'avv. Francesca
Palermo, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stata dichiarata in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di decreto di omologa del 21/10/24 del Tribunale di Napoli
Nord, a partire dal febbraio 2024;
b) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione. CP_2
Ritualmente citato in giudizio, l' non si è costituito e deve esserne dichiarata la CP_2 contumacia.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha allegato e documentato l'intervenuto pagamento chiedendo il pagamento delle spese di lite. Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato che l' ha provveduto al pagamento delle spettanze CP_2 richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, considerando che il pagamento è avvenuto oltre il termine di legge, nonché in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, le stesse vanno poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 06.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo