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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa IA IN RA Presidente
Dott. OB TI Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 894 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 552/2024 in data 1 febbraio 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 14 maggio 2025
promossa da
con sede legale in Rozzano (MI), via Varalli, n.8, in Parte_1 persona del Presidente del CdA e rappresentante legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. OB Scaramella del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Milano, Via A. Lamarmora, n. 21; Appellante
contro
in proprio e quale mandatario della Controparte_1 con sede legale in Roma-EUR, via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Milano, CP_1 Via Savarè n.
1. Appellato
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito (trasferte). CP_1
Conclusioni per l'appellante:
“affinché l'Onorevole Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, Voglia, previa fissazione, con decreto, di una udienza di discussione dinanzi a sé, in contraddittorio, e con invito alle parti convenute appellate di costituirsi nei modi e nei termini di legge, in riforma della sentenza impugnata n. 552/2024 pubblicata il 13.02.2024 emessa dal Tribunale di Milano– Sezione Lavoro –, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli ed in accoglimento del presente appello, ogni contraria e diversa richiesta e/o istanza disattesa e respinta, così giudicare: A riforma della sentenza emessa: a) Accogliere il presente appello per tutti i motivi esposti e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 552/2024 pubblicata il 13.02.2024 emessa dal Tribunale di Milano
1 b) Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità, in tutto od in parte, dell'avviso di addebito n. 368 2022 00200713 39 000 notificato alla data del 11.01.2023 e del Verbale unico di accertamento e CP_ notificazione n. 2019012619/DDL del 08.07.2021 – Prot. inf. (D.P.R. 445/2000): 4900.08/07/2021.1197454, per i motivi dedotti in narrativa, e conseguentemente disporre la revoca in tutto od in parte dei predetti provvedimenti, nonché, degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate. c) Accertare e Dichiarare che le somme indicate nell'avviso di addebito n. 368 2022 00200713 39 000 notificato alla data del 11.01.2023, e nel verbale, impugnato a titolo di contributi e sanzioni non sono in tutto e/o in parte dovute, per i motivi dedotti in narrativa e conseguentemente disporre la revoca e/o l'annullamento degli addebiti contributivi e delle sanzioni e interessi o, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito le ritenga dovute
o parzialmente dovute, disporne la riduzione secondo i limiti di legge e gli accertamenti effettuati. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni per l'appellato:
“Voglia la Corte d'appello, a totale conferma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: A. respingere l'appello e il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado e accogliere le conclusioni dell' in primo grado, in particolare: CP_1 a. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_2 b. dichiarare inammissibile in via pregiudiziale per difetto di giurisdizione la domanda volta a far valere asseriti ed indimostrati vizi del verbale e dell'avviso di addebito opposto, intesi come atti amministrativi, e a richiederne l'annullamento o la dichiarazione di nullità o d'inefficacia o la revoca o, in via subordinata, la rettifica;
in subordine, respingere detta domanda;
in ulteriore subordine, giudicare in ogni caso sul merito della pretesa dell' CP_1 c. respingere il ricorso e confermare l'avviso di addebito opposto;
in via subordinata dichiarare dovuta, a titolo di contributi evasi per gli anni dal 2017 al 2019 e relative sanzioni, la somma portata dall'avviso di addebito, e condannare parte ricorrente a pagare all' per il tramite dell'Agente della riscossione detta somma, oltre CP_1 agli ulteriori accessori maturati e maturandi fino al saldo;
d. in via istruttoria, ove la Corte non ritenga di respingere il ricorso allo stato degli atti, sulla base del principio dell'onere di allegazione e prova, nella specie gravante su parte ricorrente sia in generale sia in ragione della mancata contestazione specifica di controparte, tenuto altresì conto della prova documentale che, in ogni caso, l' ad abundantiam ha pur fornito: CP_1 i. ammettersi a prova per testi sulle circostanze capitolate in narrativa in fatto qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte precedute dalla formula “Vero che”, nonché sulle ulteriori circostanze di cui alla documentazione ispettiva in atti di cui vorranno confermare il contenuto;
testi gli Ispettori;
e altresì i lavoratori tutti, così come indicati nella tabelle allegate ai verbali ispettivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte oltre che a conferma delle dichiarazioni rese dai lavoratori ai verbalizzanti;
ii. dichiarare inammissibili, in quanto irrilevanti, generiche e valutative e in quanto finalizzate a provare per testi fatti che devono essere provati documentalmente, le istanze istruttorie ex adverso formulate e, in subordinato caso di ammissione delle medesime, ammettere l' a prova contraria, con i propri testi e con CP_1 quelli di controparte;
iii. autorizzare l' ove ritenuto necessario, a produrre la documentazione relativa all'intero periodo CP_1 oggetto di addebito e richiamata nel verbale di accertamento nonché tutta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte dei competenti uffici amministrativi;
B. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 552 del 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, ponendo a carico della parte ricorrente le spese del grado, il ricorso con cui
[...]
nel contraddittorio con l' , aveva proposto opposizione avverso l'avviso Parte_2 CP_1 di addebito numero 368 2022 00200713 39 00, con il quale l'Istituto aveva richiesto alla il pagamento della complessiva somma di euro 257.768,89 relativamente al Parte_1 periodo 1/8/2017 - 31/12/2019. L'avviso di addebito opposto era stato emesso sulla base del verbale di accertamento numero 2019012619/DDL dell'8/7/2021, elevato dall' nei confronti di CP_1 Parte_1 quale ditta esercente attività di pulizia generale (non specializzata) di
[...] edifici.
2 In particolare, alla Società Cooperativa era stata contestata la assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle somme, erogate nel periodo di riferimento agosto 2017- dicembre 2019, ai soci lavoratori subordinati impiegati presso le unità operative aziendali, a titolo di trasferta e rimborsi spese, tutte voci esenti da imposizione fiscale e contributiva.
Il Tribunale, preliminarmente, ha disatteso il rilievo dell'attrice sulla carenza di motivazione dell'atto impugnato, rilevando come il verbale fosse ampiamente motivato e i conteggi allegati nelle tabelle fossero esaurienti e specifici.
Nel merito, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Giudice ha premesso che competeva alla datrice di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva siccome effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non era assoggettata a contribuzione previdenziale poiché rientrante in una delle esclusioni previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Il Tribunale ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva assolto il proprio onere probatorio di dimostrare la sussistenza di idonee ragioni di esonero contributivo con riferimento alle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di trasferta e rimborsi spese, nulla deducendo circa l'effettiva necessità ed esecuzione di trasferte, esistenza di rimborsi, spese e bonus. Dalla disamina delle registrazioni riportate sul Libro Unico del lavoro era poi emerso che “la cooperativa ha erogato mensilmente, per il periodo dall'agosto 2017 al dicembre 2019, a numerosi lavoratori occupati, compensi annotati sotto la voce “trasferta Italia” esibendo documentazione non sufficientemente probante, poiché nei prospetti mensili forniti ai verbalizzanti, dove vengono riepilogate le spese sostenute dal dipendente (di cui si dirà nel seguente punto relativo ai RIMBORSI), la trasferta non è puntualmente contestualizzata, in quanto non vengono specificati analiticamente il numero di chilometri percorsi giornalmente, né viene indicato il modello di auto usata dal dipendente col relativo numero di targa, cilindrata e alimentazione”. Lo stesso legale rappresentante, sig. , aveva CP_3 dichiarato agli ispettori verbalizzanti che a ciascun lavoratore veniva corrisposto, a titolo di trasferta, l'importo di 30 euro giornaliere a “forfait”, a prescindere dalla località raggiunta. Modalità, quest'ultima, ad avviso del primo Giudice, confliggente con la natura di rimborsi spesa. Oltretutto, nel corso dell'accertamento, alcuni lavoratori avevano confermato di aver sempre lavorato nello stesso luogo di lavoro, mentre altri di non usare l'auto propria per spostamenti dovuti a motivi di lavoro, ma di utilizzare esclusivamente i mezzi pubblici qualora necessario, altri di non possedere affatto un'autovettura personale e, altri ancora, che tale voce era funzionale a retribuire le ore supplementari o di straordinario. Quanto ai rimborsi spesa, dall'esame dei LUL sezione paghe, era stato poi riscontrato che la erogava mensilmente a diversi lavoratori, nello stesso periodo, dei compensi non Parte_1 assoggettati ad alcun prelievo fiscale e contributivo, compensi annotati sotto la voce “rimborsi spese”, e lo stesso legale rappresentante aveva sostenuto di “non aver conservato i giustificativi degli esborsi e, pertanto, di non poterli esibire”. Il Tribunale, ritenute le irregolarità rilevate dall' , ha perciò respinto il ricorso della CP_1 condannandola alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € Parte_1
8.000,00.
3 ha appellato la pronuncia facendo valere le seguenti doglianze. Parte_1
1) SULLA NULLITA' ED ILLEGITTIMITA' DELL'AVVISO DI ADDEBITO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE NONCHE' PER MANCANZA DEI CRITERI DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI CONTRIBUTIVI RIVENDICATI. Con un primo motivo di appello, l'odierna ricorrente censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha disatteso l'eccezione preliminare in ordine alla nullità ed illegittimità dell'avviso di addebito per mancanza di motivazione nonché per mancanza dei criteri di calcolo per la determinazione degli importi contributivi rivendicati. Sostiene che l'avviso di addebito avrebbe dovuto indicare espressamente la base degli elementi sui quali poggiavano le contestazioni nonché i criteri di determinazione degli importi ingiunti, sia a titolo di contributi da regolarizzare, che a titolo di sanzioni amministrative o, quantomeno, l'Ente avrebbe dovuto indicarli per relationem. Precisa quindi che l'avviso di addebito, segnatamente alla prima pagina, riporta la locuzione:
“Il dettaglio e le motivazioni sono riportate nella sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI DOVUTI”. Tuttavia, nella richiamata sezione non compariva alcuna motivazione, bensì il solo riferimento al verbale ispettivo all'origine del provvedimento in questione. Nel medesimo verbale, a sua volta, non vi sarebbe indicazione puntuale delle fonti di prova e, parimenti, non era riportato alcun conteggio. In sostanza, l' avrebbe CP_1 determinato l'importo del credito rivendicato nei confronti della ricorrente, a Parte_1 titolo di contributi da versare per regolarizzare la posizione contributiva, omettendo di verificare in concreto il reale svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente nell'arco del periodo oggetto di accertamento, atteso che l'Ente si era limitato a ritenere che la documentazione fornita dalla Cooperativa non fosse “…sufficientemente probante…” senza approfondire oltre e senza poi addurre alcuna indicazione dei criteri di calcolo impiegati per addivenire alla quantificazione della somma ingiunta. Allo stesso modo, erano state irrogate le sanzioni amministrative non esplicitando i criteri per la loro determinazione.
2) ILLOGICITÁ E CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN ORDINE ALLE SOMME EROGATE A TITOLO DI TRASFERTE E RIMBORSI SPESA E SULL' ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE PRESENTI IN GIUDIZIO E MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI RICHIESTE DALLA COOPERATIVA. Col secondo motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta il fatto che, da un lato, il primo Giudice ha erroneamente valutato le prove e, dall'altro, avrebbe errato nel non ammettere le prove testimoniali richieste dalla Evidenzia quindi di aver prodotto in primo Parte_1 grado documentazione comprovante le trasferte, in particolare i documenti n. 5 e n. 7, quali trasferte effettuate dai lavoratori presso i vari cantieri della città. Inoltre, l'escussione dei testi avrebbe permesso di acclarare la sussistenza e la legittimità delle trasferte e avrebbe potuto anche chiarire e confermare il contenuto delle note di spesa così come gli spostamenti effettuati dai singoli lavoratori. Sottolinea per giunta parte appellante che la maggior parte delle dichiarazioni rese agli ispettori confermavano la versione dei fatti fornita dalla ricorrente, ovverosia che i lavoratori praticavano spostamenti per raggiungere i vari siti, a seconda dei servizi commissionati da terzi alla Parte_1
4 3) MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE TESTIMONIALI RICHIESTE DALLA
Parte_2
In terza istanza, l'appellante lamenta nuovamente il fatto che il Tribunale non aveva dato ingresso alla prova testimoniale, pur ascrivendo alla datrice di lavoro il difetto della prova che le competeva.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
I motivi di appello non possiedono margini di fondamento.
Tenuto conto dell'estensione delle doglianze manifestate dall'appellante, è da premettere che ciascuno degli atti che compongono l'accertamento sfociato nel verbale unico dell'8.7.2021 (cfr. doc. 2.1 ), grazie alla qualità e alla precisione dei vari spunti di riferimento che vi CP_1 figurano, non risulta per nulla affetto da quella genericità, risoltasi in difetti di motivazione, che l'appellante vorrebbe ascrivergli, senza tenere conto che il presente giudizio non verte certo sulle qualità formali dell'atto di accertamento e sui suoi eventuali vizi, quanto sulla sussistenza e sulla prova degli elementi rilevanti nell'ambito del rapporto previdenziale, al fine cioè di chiarire la presenza o meno di posizioni soggettive attive e passive in capo alla Ditta tenuta alle contribuzioni di legge (che l' ha spiegato essere riconducibili a quelle CP_1 previste in base all'art. 51 comma 5 del TUIR). Anche in ragione delle motivazioni che sorreggono ogni angolazione della pretesa fatta infine valere dall' con l'avviso di addebito contestato, è pertanto da escludere la natura CP_1 sommaria dell'accertamento presupposto per come lamentata da anche a Parte_1 proposito delle sanzioni, rettamente calcolate invece dall'Ente previdenziale secondo l'ipotesi dell'evasione, tanto più che la parte che le ha contestate non ha messo in luce, anche contabilmente, quali sarebbero gli specifici difetti e mancanze contenuti nei relativi prospetti di addebito per omissioni contributive e sanzioni.
Quanto agli aspetti di merito della vicenda, valga ora considerare che -giusta la regola per la quale è il soggetto che intende fruire di sgravi contributivi ovvero di trattamenti comportanti ragioni di esonero parziale o totale che deve adoperarsi per provare il fondamento dei correlati trattamenti preferenziali in virtù delle rispettive causali giustificative, alla stregua di un criterio asseverato dalla massima di cui all'Ordinanza n. 18160 del 10/07/2018 della Cassazione per cui “In tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero.”- è dall'accertamento ispettivo sfociato nel verbale di cui sopra che si ricavano indizi plurimi e concordanti circa la posizione debitoria della . Parte_1
L'atto di accertamento, comprensivo dei complementari inviti interlocutori alle integrazioni documentali di cui ai docc.
2.2 e 2.3 (fascicolo ), nel suo complesso esprime la presenza CP_1 di dati forniti di spiccato rilievo probatorio, anche per come essi sono stati tratti dalle versioni
5 rese dalla gran parte dei lavoratori interrogati (cfr. le informazioni rese da 19 lavoratori oltre a quella del legale rappresentante della – cfr. doc. 3 ) e da Parte_3 CP_1 indici fattuali e/o documentali come, tra gli altri, il compiuto esame dei LUL e delle posticce o quantomeno indeterminate note di trasferta. Da questo tipo di indagine è stato ricavato il contrasto con la tesi della circa la Parte_1 sussistenza di trasferte condotte dal proprio personale, posto che i lavoratori (apparentemente) interessati dal fenomeno delle trasferte o non le avevano affatto esperite oppure non avevano apportato in relazione a esse documenti idoneamente in grado, poiché sufficientemente dettagliati in ordine agli spostamenti di servizio, di giustificarne l'effettiva esistenza;
in ogni caso, la non è stata dunque in grado di esibire resoconti di trasferta supportati da CP_4 appaganti indicazioni circostanziate e da giustificativi di spese appropriate.
A quest'ultimo proposito e ponendo attenzione al fatto che la trasferta consta fondamentalmente -come puntualizzato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. n. 27093/2017- dai requisiti dati 1) dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa;
2) dalla "temporaneità" del mutamento del luogo di lavoro;
3) dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore, il convincimento tratto, prima dall' e poi dal Giudice al momento di pronunciarsi CP_1 sull'opposizione attivata dalla Cooperativa esponente, in ordine al carattere fittizio della trasferte è sorretto dalle fonti di prova appena sopra menzionate, partendo proprio dalle concludenti dichiarazioni rese dal legale rappresentante sull'erogazione ai lavoratori di poste forfettarie, generalmente pari a 30 euro, di per sé stesse non aderenti quindi a quelli che avrebbero dovuto essere i parametri di fatto di cui avrebbe dovuto dare conto ogni lavoratore impegnato nelle trasferte con documenti giustificativi, peraltro neppure in possesso del soggetto compulsato dagli ispettori . CP_1
A ciò si aggiunga che nessuno dei lavoratori sentiti ha saputo specificare meglio la ragione, l'entità e gli estremi fattuali di ogni trasferta asseritamente condotta;
in altre parole, tranne i casi in cui è stato addirittura possibile evincere che diversi dipendenti non si erano mai allontanati dalla sede lavorativa di assegnazione e/o che non vi era mai stato alcun apprezzabile mutamento del luogo di servizio, eventualmente documentabile in termini di trasfertismo, la generalità dei prestatori si è anch'essa risolta per confermare che venivano erogate somme forfettarie di imprecisata finalità giustificativa concreta se non remunerazioni di lavoro straordinario o supplementare impiegando, in luogo della corretta voce, quella della trasferta, carente, come detto, ogni altro indice probante di quelli che l' aveva CP_1 appositamente sollecitato con l'emissione di propri atti interlocutori (docc.
2.2 e 2.3 cit.). Tale ultimo rilievo, ad avviso della Corte, mette in luce la superfluità dell'istruttoria testimoniale nuovamente chiesta dall'appellante, se non altro perché le interrogazioni che dovrebbero essere rivolte ai testi attengono a dati, fatti e circostanze, in parte genericamente dedotti, in altra parte, contrastanti con le fonti documentali oppure inidonee a supplire l'assenza di altri ordinari tipi di riscontri.
L'assetto tratto dall'attività ispettiva, in cui, come noto, va assegnata fede privilegiata rispetto a quanto raccolto in termini di dati, dichiarazioni, annotazioni di circostanze ed esami documentali da parte degli agenti accertatori, anche in questa fase del giudizio reca alle stesse
6 conclusioni cui è pervenuto il Tribunale con motivazione condivisibile poiché basata sulla ineliminabile carenza probatoria di elementi atti a spiegare il carattere reale delle trasferte, la loro tipologia e così pure la loro effettiva entità rispetto a ogni lavoratore risultato destinatario dei relativi compensi, perlopiù erogati in forma generalizzata oltre che imprecisa.
Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto con la condanna dell'appellante a rifondere a controparte anche le spese del presente grado liquidate, come da dispositivo, sulla base dei criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della tematica dibattuta e dell'assenza di attività istruttoria.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 552/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del presente grado liquidate in CP_1 complessivi € 5.000,00 oltre oneri accessori. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 14 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
OB TI IA IN RA
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